Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9428 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9428 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Napoli il 06/09/2000
avverso l’ordinanza del 08/11/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso ribadendo le conclusioni scritte depositate in atti; udito per l’imputato l’avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/11/2024, il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l’appello del Pm avverso l’ordinanza emessa in data 29/05/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME COGNOME e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.lcod.pen., applicava al predetto, in relazione ai reati di cui ai capi 1,9,10,11,12 (artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990) la misura cautelare della custodia in carcere. L’ordinanza veniva emessa a seguito di annullamento senza rinvio di precedente ordinanza, disposto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33135/2024 per nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alle regole di giudizio enunciate dalla Suprema Corte nella sentenza n. 33135/2024 con riferimento alla valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizi sull’attualità delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura prescelta.
Lamenta che il Tribunale aveva accolto l’appello del Pm riproponendo sostanzialmente il ragionamento contenuto nell’ordinanza annullata senza rinvio dalla Suprema Corte, disattendendo di fatto i principi contenuti nella sentenza di annullamento in ordine alla necessità di articolare il giudizio sull’attualità dell esigenze cautelari secondo la “valutazione complessiva” di tutti i dati disponibili, ivi compreso il decorso del tempo dai fatti; rimarca che la difesa aveva evidenziato quali elementi da considerare, lo stato di incensuratezza dello COGNOME, la presenza di carichi pendenti per reati contravvenzionali risalenti ad epoca precedente alla data di consumazione del reato, l’assenza di carichi pendenti ed iscrizioni di notizie di reato successive alla data di consumazione del reato, l’adeguatezza del domicilio di residenza dello Zaccaria rispetto ad eventuale misura domiciliare; il Tribunale aveva ritenuto coperto da giudicato cautelare le considerazioni contenute nell’ordinanza annullata, senza considerare che in relazione alla posizione dello COGNOME la Suprema Corte non aveva esaminato le precedenti statuizioni in tema di esigenze cautelari e che, comunque, l’ordinanza annullata era stata oggetto di un giudizio effettuato un anno prima del provvedimento qui impugnato; evidenzia che era, quindi, arbitrario ritenere elementi non significativi l’incensuratezza e l’assenza di carichi pendenti, con la conseguenza che il Tribunale non si era confrontato con l’insieme delle emergenze
rilevanti ai fini del giudizio sull’attualità delle esigenze cautelari e sull’ade della custodia in carcere.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale in pubblica udie Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc.pen., nella quale ha conclus per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti rag da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i ricompreso il contestato delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90-, una du presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della stessa).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cf sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigen cautelari ( e l’adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la p della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbl di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere c si traduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi id a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel cas cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazion diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la rit inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applica misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter super presunzione relativa, su di lui incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesis di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione imposto e diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa ab evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari abbiano allegato, o anche solo dedotto l’esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono e soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387 Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del
25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).
Nella specie, Il Collegio cautelare evidenziava, in sostanza, come presunzioni (relative) in ordine alla esistenza di esigenze di tutela della coll ed alla adeguatezza della misura carceraria, prevista dall’art. 275, comma cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, non potessero ritenersi vi evidenziando anche specifici elementi confermativi della concretezza ed attualit delle esigenze cautelari (gravità delle condotte e ruolo associativo di ass rilievo nell’ambito del sodalizio criminoso: COGNOME era uno dei soggetti incari del taglio e della preparazione delle sostanze e fungeva anche da appoggi logistico per il denaro provento delle cessioni; inoltre teneva rapporti afferent spaccio con plurimi affiliati e conduceva anche l’operato delle nuove leve).
Valutava, poi, anche il tempo trascorso dai fatti contestati, evidenziando co tale elemento non poteva ritenersi incidente sulle presunzioni suddette, considerazione della particolare pericolosità del fenomeno associativo espressio di una realtà criminale radicata, datata e ben collaudata (l’associa movimentava droghe di varia natura per decine e decine di migliaia di euro settimana, si avvaleva di plurimi canali di distribuzione anche in comuni limitr evidenziava una professionalità e pervicacia nell’attuazione del programm criminoso di assoluto allarme sociale, operando in maniera frenetica, giornalie costante, anche in piena pandemia) e del rilievo che gli affiliati, tra i COGNOME, non avevano manifestato alcuna remora a proseguire nell’attività illec nonostante le perquisizioni, arresti e controlli operati dalla PG nel corso indagini, tanto da manifestarsi una scelta di vita da parte di soggetti che fac dello spaccio il loro “impiego stabile”.
Il Tribunale ha compiutamente valutato anche il tempo trascorso tra i fatti l’esecuzione della misura cautelare (il cd tempo silente), rimarcando che, all’ della valutazione complessiva delle modalità dei fatti, del loro contesto e personalità dell’imputato, come sopra descritti, tale elemento non presenta caratteri di significatività ed incidenza sulle presunzioni di sussistenza esigenze cautelari ed adeguatezza della misura di cui all’art. 275, comma cod. proc.pen.
La motivazione è congrua ed esente da vizi logici e si sottrae, quindi, sindacato di legittimità.
Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l’emissione misura ed i fatti contestati.
In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entram riferiti al momento di applicazione della misura cautelare.
Secondo un primo orientamento, il cd “tempo silente” ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relat sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelar carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabi dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza rela al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo ( n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 – 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01).
Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all’art. 275, comm cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esig cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata d stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’in sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tr “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si rifer stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/202 dep.17/01/2024, Rv. 285895 – 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 – 01).
Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare i tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautela applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del rea contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 – 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 – 01, cit. ) Inoltr si è, condivisibilmente, affermato che, in tema di misure cautelari riguardan reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognos pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ul reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che s espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 – 01).
Nella specie, come visto, il Tribunale ha considerato anche il tempo decors tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare ed ha compiutamente argomenta in merito, rimarcando la non rilevanza ai fini della operatività delle presunz relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in considerazione sia
particolare pericolosità del sodalizio criminoso che della personalità dello COGNOME alla luce del profilo associativo di assoluto rilievo, a dispetto della giova della gravità delle condotte e della indifferenza mostrata ai controlli delle dell’ordine nella fase delle indagini.
I Giudici cautelari hanno, quindi, assolto in maniera adeguata all’obbl motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull’a delle esigenze cautelar’ e sull’adeguatezza della misura prescelta.
E ciò in senso conforme al principio di diritto espresso nella sentenza annullamento n. 33135/2024, con riferimento alle esigenze cautelar’ in relazio ai ricorsi proposti dagli altri coindagati.
Neppure coglie nel segno la deduzione che non sarebbe stato considerato lo stato di incensuratezza dello COGNOME, in quanto, le presunzioni relative d all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., possono essere vinte solo da eleme specifici, e in difetto di specifica indicazione di elementi positivi, preternri decidente, utili a superare le presunzioni di legge, tale non può rit unicamente il riferimento all’incensuratezza dello COGNOME, elemento inadeguat a tale fine (cfr. Sez.3, n. 25633 del 08/06/2010, Rv.247698 – 01).
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ad 28 reg. es cod . proc. pen.
Così deciso il 11/02/2025