Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME nato a Tropea il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiduc avverso l’ordinanza emessa in data 18/01/2024 dal Tribunale di Catanzaro, sezione distrettuale per il riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi RAGIONE_SOCIALE ar comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicemb 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertit modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, comparso anche i sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concludo chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 22/06/2023 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava nei confronti di NOME COGNOME il provvedimento cautelare emesso dal Giudice p le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 01/06/2023 limitatamente al reat di partecipazione ad associazione RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1 dell’imputazione provvisoria sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella RAGIONE_SOCIALE arresti domici in relazione al delitto di cui all’art. 512-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell’art. 4 cp (capo 161), ai reati di cui all’art. 640-bis cod.pen. (capi 130, 131, 134 e 137), al d di cui all’art. 346-bis cod.pen. (capo 129) e al reato di tentata estorsione (capo 47) riferimento ai quali confermava la gravità indiziaria.
Con sentenza emessa in data 29/11/2023 la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione annullava detta ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai fini della rivalutazi della gravità indiziaria in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo all’esito, della sussistenza di esigenze cautelari e della adeguatezza della misura domicili in atto.
Con ordinanza emessa in data 18/01/2024 il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, annullava l’ordinanza genetica limitatamente al capo 47) per assenza di gravi indizi con conferma nel resto, anche in relazione alla misura RAGIONE_SOCIALE arresti domicil in atto per le ulteriori imputazioni.
Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso in cassazione NOME COGNOME COGNOME i suoi difensori proponendo un unico motivo con il quale si deduce violazione d legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. c riferimento alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e alla adeguatezza della misur custodiale.
Premesso che COGNOME si trova attualmente in regime di arresti domiciliari per il solo di cui al capo 161 (art. 512bis aggravato ai sensi dell’art.416-bis.1 cod.pen.) a seguito della riconosciuta assenza di gravità indiziaria per il delitto di tentata estorsione sub 47) e della intervenuta perdita di efficacia della misura per gli illeciti sub capi 129) 131), 134) e 137) dichiarata dal Giudice per le indagini preliminari procedente, il Tribun del riesame non ha valutato il c.d. “tempo silente” e cioè la risalenza temporale sia de condotta di intestazione fittizia aggravata che è stata realizzata nell’ottobre 2017, sia
ulteriori reati che si sono arrestati nel mese di febbraio 2020 e per i quali la m cautelare non è più in atto, sicchè può apprezzarsi un arco temporale di oltre 4 anni n quale non risultano ulteriori condotte illecite e, dunque, può escludersi una perduran pericolosità.
In secondo luogo l’ordinanza del Tribunale del riesame è illogica: nel provvedimento annullato era stata ritenuta adeguata la misura RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari in forza riconoscimento della gravità indiziaria anche per il più grave reato di estorsione ch tuttavia veniva esclusa nel giudizio di rinvio, sicchè tale nuova circostanza non poteva c riverberarsi sul piano cautelare.
Infine, il Collegio non ha valutato che l’indagato è incensurato, ha omesso di considerar in senso favorevole il lungo periodo temporale decorso dal provvedimento di fermo eseguito nei suoi confronti il 10.5.2023 e soprattutto la piena osservanza RAGIONE_SOCIALE prescrizio durante il regime di arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto esso è genericamente formulato e non si misura con le argomentazioni sviluppate nell’ordinanza censurata.
1.1. Il Tribunale del riesame, senza incorrere in alcuna illogicità, si è precisame confrontato con l’elemento “nuovo” rappresentato dalla sopravvenuta mancanza di gravità indiziaria per il fatto estorsivo di cui al capo 147) esplicitando le ragioni per cui, pur a di tale ridimensionato quadro, ha ritenuto comunque concreto ed attuale il pericolo d recidiva ed adeguata la misura custodiale RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari.
In tal senso, ha valorizzato la gravità intrinseca dei ulteriori reati ormai “coper giudicato cautelare, evidenziando, sul punto, che il ricorrente risultava intestatario f della società RAGIONE_SOCIALE riconducibile alla cosca COGNOME e risultava altr partecipe di un ampio sistema di truffe 137 ./e -r i lti finalizzato a far percepire indebitamente indennità e contributi non dovuti al personale dipendente di detta società; ha,quindi jmesso in luce che tali circostanze, sinergicamente valutate, attestavano una significat contiguità di NOME COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio e che ne elemento era stato offerto per vincere la presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenz cautelari prevista dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., operante nel caso di specie al luce della contestata fattispecie di cui all’art. 512-bis cod. pen, aggravata ai sensi de 416 bis.1 cod. pen.
A prescindere dalla intervenuta perdita di efficacia della misura in atto con riferiment fatti di truffa aggravata ai danni dello Stato (circostanza, tra l’altro, non documentat ricorrente in questa sede), il Tribunale del riesame ha,quindVnotivatamente ricondotto l
concrete necessità specialpreventive e l’adeguatezza del regime domiciliare al consistente disvalore RAGIONE_SOCIALE plurime condotte illecite per le quali era stata comunque riconosciuta gravità indiziaria e che disvelavano una profonda cointeressenza con gli appartenenti ad un sodalizio di matrice RAGIONE_SOCIALE della cui rescissione non vi era prova alcuna.
1.2. Dando preminente rilievo ai reiterati illeciti accertati sino ad epoca recente si collocano infatti tra il 2017 ed il 2020) e ad una contiguità che non risultava ve meno, il Tribunale ha implicitamente attribuito una valenza neutra, sul piano RAGIONE_SOCIALE esigenz cautelari, non solo alla condizione di incensuratezza e alla durata di sottoposizione a misur custodiale, ma anche al c.d. tempo silente.
Sul punto può richiamarsi il condivisibile orientamento secondo cui la presunzione relativ di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che,se il titolo cautel riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzion ritenere sussistente, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova cont che non è tuttavia desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo che, in quanto tale, non assume rilievo ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità. (Sez. 1 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004 e Sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766-02 l.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colp determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni manifestamente infondate.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende Così deciso, in Roma il giorno 19 giugno 2024
Il Presglente