Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41680 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41680 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 31/07/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31/07/2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa in data 04/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 83) e 7 d.P.R. n. 309/1990 (capi 8,9,10,11,12,14,19).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 125,192 cod.proc.pen., 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione.
Argomenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione al delitto associativo, aveva dato rilievo alla sistematicit della condotte del ricorrente, elemento che non superava la soglia del concorso di persone nel reato ex artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990; il ruolo attribuito al COGNOME era quello di custode dello stupefacente e le risultanze istruttorie davano atto che il contributo emerso si esauriva in una prestazione materiale circoscritta; non vi era prova che il COGNOME fosse consapevole di operare all’interno di un’organizzazione composta da più di dieci persone e con proiezioni internazionali e rilevante per escluderne la consapevolezza era la circostanza che non disponesse di strumenti di comunicazione indispensabili per l’attività del gruppo; emergeva, quindi, un ruolo di mero ausiliario per singole operazioni e non quello di membro organico del sodalizio.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 273 e 192, comma 2 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all’identificazione del ricorrente.
Argomenta che il Tribunale aveva fondato l’identificazione del ricorrente su un quadro indiziario ambiguo, frammentario e suscettibile di spiegazioni alternative; erano stati assemblati una serie di elementi eterogenei (generiche caratteristiche fisiche, generiche indicazioni topografiche nelle chat, localizzazioni GPS, autocarro in uso all’indagato e contenuto del video non riferibile direttamente alla detenzione dello stupefacente di cui alle imputazioni) nessuno dotato di autonoma e univoca valenza identificativa, che, nel complesso, non superavano il livello della mera congettura o del sospetto.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati fine.
Argomenta che la condotta di detenzione dello stupefacente per conto terzi, attribuita al COGNOME, era autonoma e distinta da quella di concorso nel reato di cessione a terzi dello stupefacente e tanto emergeva chiaramente con riferimento alle condotte contestate ai capi 8,9,10,11,12,14 dell’imputazione provvisoria; in ordine al capo 19, relativo al sequestro di 117 Kg di stupefacente, poi, la gravità indiziaria era stata fondata solo su un singolo dato di localizzazione spaziale, temporalmente non coincidente con l’operazione; rimarca che, in sostanza, si era attribuita al COGNOME una responsabilità oggettiva con erronea applicazione della norma di cui all’art. 110 cod.pen.
Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.
Lamenta che la valutazione del pericolo di reiterazione del reato era stata fondata solo sulla gravità del titolo di reato e su un generico richiamo ai precedenti penali dell’indagato, omettendo ogni valutazione sulla attuale pericolosità dell’indagato; inoltre, difettava ogni valutazione sull’attualità del pericolo, pu essendo stata la misura cautelare applicata a distanza di oltre tre anni dai fatti contestati.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesta la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili.
Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).
La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità del contestato reato associativo richiamando ed esaminando il compendio indiziario (costituito dalle risultanze delle attività di intercettazione, sequestri di sostanza stupefacente e di denaro, analisi tecniche relative ai dispositivi satellitari collegati a veicoli utenze telefoniche, acquisizioni documentali ) comprovante l’esistenza di una strutturata ed articolata associazione criminosa, caratterizzata dalla presenza di più di dieci persone, la quale, servendosi di canali di importazione sovranazionale sudamericani ed europei, era dedita al traffico di ingenti quantità di sostanza stupefacente, di entità qualitativamente variegata (cocaina, hashish, marijuana).
Al sodalizio criminoso partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all’interno del gruppo associativo, tra i quali anche l’attuale ricorrente COGNOME NOME, quale custode del deposito della sostanza stupefacente oggetto del traffico illecito del sodalizio criminoso.
Gli elementi indiziari comprovanti la consapevole partecipazione del COGNOME al sodalizio criminoso venivano tratti, innanzitutto, dalla reiterata commissione in concorso con altri partecipi dei reati-fine contestati.
Il Tribunale, in aderenza alle risultanze probatorie, rimarcava, innanzitutto, che era emerso che il COGNOME aveva concorso ai reati fine di cessione dello stupefacente contestatigli (capi 8,9,10,11,12,14,19), ponendo in essere un contributo casuale determinante, costituito dalla condotta di custodia e consegna dello stupefacente in stretta contiguità temporale con la successiva cessione dello stupefacente a terzi da parte degli altri concorrenti.
Il Tribunale osservava, quindi, che il carattere sistematico e ripetuto delle condotte in esame era dimostrativo del ruolo assunto dal ricorrente all’interno del sodalizio, quale custode della base logistica di stoccaggio dello stupefacente; il COGNOME, infatti, servendosi di un terreno nella sua diretta disponibilità / occultava ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per conto del sodalizio criminoso e si rendeva quotidianamente disponibile a preparare e consegnare ordinativi giornalieri ai sodali incaricati per il prelievo dello stupefacente, che, poi, cedevano ai vari corrieri/acquirenti.
Va ricordato che secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez.3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv.279505 – 02; Sez.3, n. 42228 del 03/02/2015, Rv.265346 – 01).
Il Tribunale, inoltre, evidenziava anche ulteriori elementi dimostrativi della condotta di partecipazione del COGNOME: i contatti tenuti dal COGNOME con uno dei promotori ed organizzatori della consorteria per accordarsi in ordine alla consegna dello stupefacente; i contatti tenuti con il sodale che fungeva da intermediario per tale consegna; i contatti tenuti con gli altri componenti del gruppo, come evincibile dalla circostanza che il COGNOME aveva reperito i fusti di plastica utilizzati da sodalizio per l’occultamento dello stupefacente e del denaro profitto dei traffici illeciti; la considerazione goduta dal COGNOME all’interno del sodalizio criminoso, quale punto di riferimento per la dinamicità dei traffici illeciti.
In definitiva, il Tribunale riteneva che l’attività di custodia dello stupefacente attribuita al COGNOME costituiva attività apprezzabile come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione e comprovava, dunque, la condotta di attiva partecipazione, consapevole e volontaria, alla realizzazione, in modo stabile e permanente, del programma delittuoso.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un att di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 – 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 – 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01).
Non coglie, pertanto, nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la condotta del COGNOME configurerebbe un concorso di persone di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Va ricordato che l’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell’esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 – 01), elementi, nella specie, tutti ricorrenti.
In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo congruo, non manifestamente illogico ed in linea con i principi di diritto succitati, il ricorre propone censure in fatto, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali ricompreso il contestato delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l’adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in
cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l’esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi, quali il rilevante ruolo associativo, la commissione di numerosi reati-fine, l’inserimento della condotta partecipativa in un sistema criminoso collaudato, così assolvendo adeguatamente all’obbligo motivazionale.
Gli elementi evidenziati sono stati ritenuti anche idonei a neutralizzare il tempo decorso dalla commissione dei fatti, risalendo l’ultimo degli episodi di cessione contestato accertegral luglio 2021.
Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l’emissione della misura ed i fatti contestati.
In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare.
Secondo un primo orientamento, il cd “tempo silente” ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma AVV_NOTAIO stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa
al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.4, n 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez.2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv.286698 – 01; Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01).
Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui al legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 – 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 – 01).
Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 – 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 – 01, cit. ) Inoltre, si è, condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 – 01).
Nella specie, il Tribunale ha considerato specificamente il tempo decorso tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare ed ha compiutamente argomentato in merito, rimarcando la non rilevanza ai fini della operatività delle presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, in considerazione sia della particolare pericolosità del sodalizio criminoso che della personalità del COGNOME NOME, alla luce del rilevante profilo associativo, della gravità delle condotte, dello stabile legame ambientale con i fatti addebitati, dei precedenti penali e dai carichi pendenti, indicativi della sua stabilità in circuiti associativi di matr delittuosa.
In definitiva, i Giudici cautelari hanno assolto in maniera adeguata all’obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull’attual delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura prescelta.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma Iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 12/11/2025