Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34978 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/02/2025 del TRIB. RIESAME di BARI Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto ricorso;
Udite le conclusioni del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’indagato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 febbraio 2025 depositata in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di COGNOME, sezione del Riesame, ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso l’ordinanza di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa in data 10 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di COGNOME per il reato di cui all’art. 416 -bis , primo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, cod. pen., nella qualità di partecipe al RAGIONE_SOCIALE con grado di Quarta o Santa, in COGNOME dal 2016 all’attualità.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, sulla base di un solo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto
all’applicazione della presunzione legale di cui all’art. 275 cod. proc. pen. in relazione al reato associativo contestato.
La difesa lamenta disparità di trattamento rispetto alle posizioni di coindagati del medesimo procedimento rimessi in libertà in ragione del lungo periodo di tempo decorso dalla commissione delle condotte (principio del cd. tempo silente).
Per attualizzare la sussistenza delle esigenze cautelari l’ordinanza impugnata ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME nonché del coindagato COGNOME «che parlano al presente» quanto al traffico di sostanza stupefacente sino all’anno 2022.
In realtà le dichiarazioni richiamate non individuano il periodo temporale di riferimento delle condotte. Le dichiarazioni di COGNOME non si riferiscono mai ad epoche successive all’anno 2017.
Non attualizzano le esigenze cautelari neanche le pregresse esperienze giudiziarie, atteso che si tratta di vicende assai risalenti nel tempo.
Inconferente risulta l’avvenuto controllo di polizia giudiziaria di COGNOME unitamente a COGNOME, avvenuto in data 9 maggio 2017.
Infine, il generico richiamo alla perdurante operatività del RAGIONE_SOCIALE non solo è un’affermazione apodittica, ma non attinge la posizione specifica del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo, articolato in plurime censure, risulta manifestamente infondato.
1.1. Con particolare riguardo alle mafie «storiche», secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il cd. «tempo silente» (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Rv. 268726).
Va altresì richiamata una pronunzia di questa Corte che si riferisce specificamente al sodalizio in esame e che ha ravvisato la sussistenza della doppia presunzione ex artt. 275, comma 3, e 51, comma 3bis , cod. proc. pen. nell’ipotesi di appartenenza ad una mafia storica come il «sodalizio di tipo mafioso denominato inizialmente RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, successivamente, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, tuttora operante nel quartiere Japigia di COGNOME» (Sez. 6, n. 33030 del 12/07/2024, non mass.).
Sussiste, come richiamata dal ricorrente, una indicazione minoritaria di questa Corte secondo cui, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose «storiche» deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra «gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.2024, Tavella, Rv. 285895).
1.2. Operata questa sintetica ma necessaria ricostruzione delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità in relazione alla interpretazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., occorre confrontarsi con il contenuto della ordinanza impugnata.
In primo luogo, la contestazione cautelare dell’ipotesi associativa è una contestazione cd. aperta ed individua una condotta ancora perdurante: «tra il marzo 2016 e l’attualità».
L’ordinanza impugnata, inoltre, ha fornito una motivazione immune da vizi con la quale ha escluso che la doppia presunzione possa essere superata dal momento che sussistono ulteriori elementi che attualizzano le ravvisate esigenze.
Conseguentemente non sussiste un’automatica applicazione del principio più volte richiamato dalle difese del cd. tempo silente, quanto piuttosto occorre verificare se nel singolo caso durante il tempo decorso dai fatti si siano verificate ulteriori condotte sintomatiche e rivelatrici di una pericolosità che resta attuale.
L’ordinanza impugnata, al riguardo, prosegue con una congrua motivazione in ordine all’epoca recente delle condotte svolte dall’indagato.
Il Tribunale (p.12 e ss.) richiama sul punto:
-le dichiarazioni dell’interrogatorio del 12 aprile 2024 del coindagato COGNOME e del 18 aprile 2024 del collaboratore COGNOME che descrivono la intraneità del ricorrente all’attualità;
-le dichiarazioni del collaboratore COGNOME che riferisce dello smercio di stupefacente per il gruppo da parte dell’indagato sino all’anno 2022;
Rispetto a siffatti elementi il ricorso si limita a riproporne una diversa valutazione cercando di sminuirne la rilevanza in punto di esigenze cautelari.
Infine, contrariamente a quanto rappresentato nel ricorso, il richiamo ai precedenti specifici non rileva per attualizzare le condotte, quanto piuttosto per rafforzare il giudizio di pericolosità sociale dell’indagato ed una prognosi negativa rispetto alla commissione di ulteriori delitti.
Così come il richiamo all’attualità e all’operatività del RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, considerato mafia-storica, è un ulteriore elemento che riscontra il giudizio di attualità della pericolosità sociale del ricorrente.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/09/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME