Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10226 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro, con ordinanza in data 12 ottobre 2023, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza del G.I.P dello stesso tribunale datata 14-9-23 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza cir partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo n. 19 della rubrica nonché in relazio alle diverse ipotesi di cessione allo stesso contestate;
motivazione illogica quanto alla gravità indiziaria in ordine al delitto di coltivazione di c
di cui al capo n.125;
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze caute ed alla adeguatezza della sola custodia in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e puramente reiterativi e deve pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto ai primi due motivi, deve essere ricordato che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione d provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi d colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare nat del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abb adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 – 01).
Nel caso di specie il tribunale del riesame, con le specifiche osservazioni svol nell’ordinanza impugnata, ha dapprima evidenziato gii elementi sulla base dei quali affermare la sussistenza dell’associazione dedita allo spaccio capeggiata dal COGNOME e poi sottolineato, all pagine 15 e seguenti, gli elementi specifici per ritenere COGNOME di detto grup criminale quale soggetto che in diretto contatto con il COGNOME ritirava dallo stesso sostan stupefacente destinata al successivo spaccio. Nello stesso contesto il tribunale evidenziava anche gli specifici elementi sulla base dei quali ritenere il coinvolgimento dello stesso ricorrente nell’attività di coltivazione per la quale costituiva un punto di riferimento. La valutazione gravità indiziaria rispetto ad entrambe le fattispecie contestate appare pertanto priva lamentati vizi.
Quanto alle esigenze cautelari va ricordato come la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilit dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titollo cautelare riguarda i reati previsti d 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attual e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 – 02). Nel caso in esame il tribunale dopo avere richiamato i principi di riferimento ha sottolineato come alcun elemen specifico abbia fornito la difesa per ritenere insussistente la presunzione relativa di pericol ed altresì sottolineato l’adeguatezza della misura imposta in cons derazione dell’avvenuta
consumazione di alcuni fatti in ambito domestico che avrebbe reso non adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pe
Roma, 13 febbraio 2024