Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27877 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Guardavalle il 02/01/1962 avverso l’ordinanza del 27 febbraio 2025 del Tribunale della libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a NOME COGNOME per il reato ex artt. 390 e 416. bis .1. cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria.
Nel ricorso e nella successiva memoria difensiva presentati dal difensore di Renda si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante ex art. 416. bis .1 cod. pen. Si argomenta che dalle condotte di NOME non può trarsi che egli fosse consapevole del ruolo apicale di NOME COGNOME nella associazione ex art. 416bis cod. pen. poiché NOME si limitò a agevolare uno spostamento di COGNOME per consentirgli di trascorrere qualche giorno con la moglie e la figlia, a fornirgli dei beni, a tentare (senza riuscirvi) di confezionare un documento falso. Circa l’aiuto fornito a NOME COGNOME si osserva che questi non è imputato ex art. 416bis cod. pen. e che emerge
soltanto la preoccupazione di NOME che i familiari di NOME potessero indurre il congiunto a costituirsi per evitare di doverlo assistere.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, trascurando che: dopo le condotte per le quali si procede ─ verificatesi nel 2020 e durate due mesi ─ non sono emersi contatti di NOME, peraltro incensurato, con ambienti criminali calabresi e la cosca si è dissolta a seguito della emissione delle misure cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, considerando anche «il limitato contesto territoriale di riferimento», ha desunto la consapevolezza di COGNOME circa il ruolo svolto da COGNOME nella cosca dalla presenza del ricorrente quando COGNOME contattò COGNOME con un citofonino per organizzare gli incontri con i coindagati allo scopo di discutere di esigenze manifestate dal vertice della cosca in occasione di uno spostamento di COGNOME, i dialoghi con COGNOME circa le destinazioni di risorse economiche al sostentamento dei sodali detenuti.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi oltre quattro anni e che, sebbene per i reati indicati nell’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione ─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli «elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273).
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzat o la rilevanza del ruolo svolto da Renda nella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità.
Al contrario, nel ricorso è stato evidenziato che dopo le condotte per le quali si procede ─ verificatesi nel 2020 e durate due mesi ─ non sono emersi contatti di
COGNOME, peraltro incensurato, con ambienti criminali calabresi e si assume che la cosca si sia dissolta a seguito della emissione delle misure cautelari.
Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di Renda alla luce del principio di diritto prima richiamato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così è deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME