Presunzione di Spaccio: Quando Contanti e SIM Pesano Più della Droga
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale nella lotta allo spaccio di stupefacenti: la presunzione di spaccio può derivare non solo dalla quantità di droga sequestrata, ma da un complesso di elementi indiziari. Questa pronuncia chiarisce come il possesso di denaro contante, più telefoni e SIM, unito a uno stato di disoccupazione, possa essere decisivo per configurare il reato, anche a fronte di un dato ponderale non significativo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Droga per Uso Personale o Attività di Spaccio?
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La difesa del ricorrente sosteneva che la sostanza fosse destinata esclusivamente all’uso personale, facendo leva sulla quantità non particolarmente elevata sequestrata. Tuttavia, il quadro probatorio raccolto durante le indagini presentava diversi elementi che andavano in direzione opposta.
Le forze dell’ordine avevano infatti rinvenuto, oltre alla droga, una cospicua somma di denaro in contanti, due telefoni cellulari e tre diverse schede SIM. A questi elementi si aggiungeva un dato cruciale relativo alla situazione personale dell’imputato: il suo stato di disoccupazione accertato e la totale assenza di fonti di reddito lecite che potessero giustificare la disponibilità di quel denaro.
La Decisione della Corte sulla Presunzione di Spaccio
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le argomentazioni difensive non erano altro che una ripetizione di quelle già presentate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno confermato la validità del ragionamento seguito nei gradi di merito, sottolineando come la valutazione degli elementi indiziari nel loro complesso fosse sufficiente a superare la tesi dell’uso personale.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, confermando la solidità dell’impianto accusatorio basato sulla presunzione di spaccio.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella valorizzazione degli elementi indiziari che, letti congiuntamente, creano un quadro logico e coerente incompatibile con la tesi dell’uso personale. La Corte ha spiegato che, sebbene il dato ponderale della sostanza non fosse di per sé dirimente, altri fattori erano molto più eloquenti:
1. Cospicua somma di denaro: La presenza di una quantità significativa di contanti è un classico indicatore di un’attività di vendita, specialmente in assenza di una giustificazione economica plausibile.
2. Pluralità di dispositivi e SIM: Il possesso di più telefoni e SIM è una modalità operativa tipica di chi svolge attività illecite, utilizzata per gestire contatti diversi e rendere più difficili le intercettazioni.
3. Assenza di reddito lecito: La condizione di disoccupazione del ricorrente, unita all’assenza di altre fonti di reddito, rendeva ingiustificabile il possesso del denaro e rafforzava l’ipotesi che esso provenisse proprio dall’attività di spaccio.
La Corte ha concluso che questi elementi, valutati nel loro insieme, costituivano una prova logica sufficiente a dimostrare che la sostanza stupefacente fosse destinata alla vendita e non al consumo personale.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: nella valutazione della detenzione di stupefacenti, i giudici non si fermano alla sola quantità. Il contesto in cui avviene il ritrovamento è fondamentale. La presunzione di spaccio può essere legittimamente fondata su un mosaico di indizi, dove ogni tessera – dal denaro ai cellulari, dalla situazione lavorativa alle modalità di detenzione – contribuisce a formare un quadro d’accusa solido. Per la difesa, diventa quindi essenziale non solo contestare la destinazione della sostanza, ma anche fornire spiegazioni alternative e credibili per tutti gli elementi indiziari che, altrimenti, condurrebbero inevitabilmente a una sentenza di condanna.
Il possesso di una piccola quantità di droga esclude automaticamente lo spaccio?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche una quantità non significativa di sostanza stupefacente non esclude la destinazione allo spaccio, se sono presenti altri elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Quali elementi possono creare una presunzione di spaccio?
Secondo l’ordinanza, elementi come il possesso di una cospicua somma di denaro in contanti, di più telefoni cellulari e SIM, uniti alla condizione di disoccupazione e all’assenza di fonti di reddito lecite, sono sufficienti a far ritenere che la droga fosse destinata alla vendita.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte in appello?
Se il ricorso è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove questioni di diritto, viene dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla ritenuta responsabilità sul presupposto dell’uso personale della sostan sequestrata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza, in disparte il non significativo dato ponderale, la modalità de condotta con particolare riferimento al possesso di una cospicua somma di denaro in contante, due telefoni cellulari e tre “SIM”, elementi che, a fronte dell’accertata disoccupazio dell’assenza di fonti di reddito del ricorrente ha fatto ritenere che la sostanza stupefac detenuta fosse destinata allo spaccio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.