Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 806 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 806 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 del TRIBUNALE PER I MINORI di NAPOLI. SEZIONE RIESAME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del PG COGNOME che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori:
l’avv. NOME COGNOME del foro di ROMA che insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
l’avv. COGNOME del foro di NAPOLI che si associa alle conclusioni del codifensore e insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’accoglimento dei motivi del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1 GLYPH S.RAGIONE_SOCIALE ricorre, tramite il difensore di fiducia, avverso l’ordinanza de Tribunale per i minori di Napoli, sezione Riesame, che – a seguito di annullamento con rinvio della precedente ordinanza del Riesame, disposto dalla Prima Sezione Penale con sentenza n. 14797 del 17/11/2022, dep. 2023 – ha rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento applicativo, nei suoi confronti, della misura della custodia cautelare in Istituto Penale Minorile, disposta con ordinanza del GIP del Tribunale per i Minori d Napoli in data 9.5.2022, in relazione ai delitti, in continuazione, di concorso nell’omic di R.P. e nel tentato omicidio di N.G. , entrambi attinti da colpi d’arma da fuoco in data 11.10.2009, nell’ambito di un agguato di camorra, organizzato dal clan omissis in cui l’indagato è inserito, per il dominio territoriale sulla zona di Giovanni a Teduccio, contesa con il sodalizio rivale, capeggiato dalla vittima, scarcerata il giorno precedente all’agguato e gestore di una “piazza di spaccio”. I delitti sono st contestati come pluriaggravati, anche dalla finalità mafiosa.
1.1. L’annullamento da parte di questa Corte, adita dal pubblico ministero, della precedente ordinanza del Riesame con cui era stata annullata, a sua volta, la misura della custodia cautelare in IPM, è stato limitato alla decisione relativa alle esige cautelari e motivato in ragione dell’adesione all’orientamento che aderisce all ricostruzione di una “doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere” per i delitti inseriti nel novero dell’art. comma 3, cod. proc. pen., disposizione prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., sicchè, se il titolo caute riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3′ cod. proc. pen. detta presunzione ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativ al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Secondo la sentenza rescindente, il provvedimento del Riesame annullato – che aveva confermato la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente – non aveva adeguatamente indicato e spiegato le ragioni idonee a smentire, dal punto di vista delle esigenz cautelari, la citata presunzione, né poteva essere utilizzato il mero decorso del tempo dai fatti come elemento favorevole.
Il ricorrente propone tre motivi distinti di ricorso.
2.1. Con il primo argomento di censura si denuncia violazione di legge per motivazione apparente avuto riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Le indagini – riaperte in seguito alle dichiarazioni accusatorie rese nei confron specificamente, del ricorrente dal collaboratore di giustizia COGNOME D.U. COGNOME complice nell’agguato e figlio del capo dell’omonimo clan – hanno individuato il ricorrente come
componente del gruppo di fuoco ed esecutore materiale nell’omicidio e nel tentato omicidio contestati nell’ambito del procedimento.
Gli accertamenti investigativi, tuttavia, scontano, secondo la difesa (che corrispondentemente, ne trae vizi nella ricostruzione del provvedimento impugnato), la scarsa affidabilità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia D.U. (intervenute circa dieci anni dopo i fatti, sicchè le informazioni in suo possesso posson aver avuto molteplici matrici) e la mancanza di riscontri precisi sulla partecipazione de ricorrente ai delitti.
In particolare, sarebbe errato il presupposto ricostruttivo del quadro indiziario, val dire che il ricorrente sarebbe stato utilizzato come killer, in quanto soggetto la appartenenza al claniomissisiera ignota, smentito dalle intercettazioni in atti (richiamate GLYPH -nel ricorso); sarebbe inattendibile anche la ricostruzione della dinamica dell’agguato poiché è impossibile che l’indagato sia stato dapprima inviato in avanscoperta, per verificare sul posto la fattibilità dell’attentato, con la scusa di acquistare sos stupefacente dalla vittima I COGNOME R.P. GLYPH e poi, immediatamente dopo, vi sia ritornato in qualità di esecutore materiale. Infine, sarebbero illogiche le argomentazioni utilizza dall’ordinanza impugnata per superare le aporie tra il racconto del collaboratore di giustizia e i dati accertati investigativamente (il numero dei colpi di pistola esplosi persone presenti sul posto dell’agguato).
L’ordinanza impugnata, infine, avrebbe operato una valutazione atomistica degli indizi stessi, senza tener conto della illogicità anche della causale dell’omicidio individuata collaboratore’ D.U. , e cioè la necessità di prevenire aggressione del gruppo criminale rivale, guidato dal R.P. I.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e motivazione apparente ed illogica in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche per il tent omicidio di NCOGNOME , nonché con riguardo alla stessa qualificazione giuridica del fatto, che i giudici hanno tratto da una considerazione assertiva: la circostanza ch gli sparatori abbiano preso di mira un campo vitale – il torace – laddove la vittima è st colpita al braccio, senza che sia stato spiegato alcun particolare della posizione dell’ar tale da confortare l’ipotesi di volontà di ferire mortalmente. La stessa informativa de polizia giudiziaria era intitolata alle “lesioni da arma da fuoco” provocate alla vittim
Inoltre, sarebbe smentita anche la considerazione logica riferita al fatto che il gruppo fuoco mirasse ad ucciderei COGNOME [per non lasciare testimoni scomodi: erano, infatti, presenti sul luogo teatro dell’omicidio due minori
I GLYPH R.M. GLYPH e R.G. ),
quali non sono stati in alcun modo fatti bersaglio dell’azione di fuoco.
2.3. La terza censura è dedicata a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
La sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione aveva aderito all’orientamento (non univoco) secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle
esigenze cautelari – prevista, per i reati aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen., dal 275, comma terzo, cod. proc. pen. – sarebbe superabile solo allorchè si provi l’esistenza di elementi da cui desumere l’assenza del pericolo cautelare, ed aveva valutato l’esistenza di un vizio di motivazione nel provvedimento originario del Riesame, che aveva annullato la misura cautelare disposta dal GIP, proprio ritenendo insussistenti le esigenze cautelari.
Il provvedimento rescissorio, tuttavia, non ha fornito adeguata motivazione sul se gli elementi in atti fossero in grado di superare la presunzione predetta, ma ha attribuit significato negativo ai medesimi elementi che avevano condotto lo stesso Tribunale per i minori ad affermare, invece, l’insussistenza di un pericolo di reiterazione criminosa.
Sono stati, inoltre, esclusi dall’orizzonte di verifica elementi decisivi: l’informati 8.10.2021 che ha evidenziato l’assenza di legami dell’indagato con il contesto criminale in cui erano maturati i reati; l’effetto deterrente rappresentato dall’aver il rico scontato un lungo periodo di detenzione (pari a quasi dieci anni) per un altro reato d tentato omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. commesso nel 2011, da maggiorenne, successivo ai delitti in esame; il fatto che nessun reato sia stato commesso nei due anni trascorsi dal giorno in cui la DDA di Napoli ha trasmesso gli atti alla Procur dei Minori a quello in cui si è chiesta misura cautelare.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto, con requisitoria scritta, la inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure relative alle esigenze cautelari.
I primi due motivi, dedicati a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezz sono inammissibili.
Il Collegio rileva come venga in esame, anzitutto, dal punto di vista logico-giuridico, questione relativa al formarsi o meno del giudicato cautelare, successivamente al giudizio di rinvio limitato alla sola sussistenza delle esigenze di prevenire la reiterazion analoghe condotte delittuose, come accaduto nel caso di specie.
Secondo un orientamento, che si può definire dominante, in tema di misure cautelari personali, l’annullamento parziale con rinvio dell’ordinanza applicativa di una misur coercitiva in punto di esigenze cautelari determina, in assenza di successivo apprezzabile mutamento del fatto, la preclusione del giudicato in ordine alle ulteriori question concernenti la sussistenza dei gravi indizi di reità (Sez. 6, n. 57572 del 8/11/201 Medda, Rv. 274813; Sez. 1, n. 23624 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259612).
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Se il punto della gravità indiziaria non si presenta in connessione essenziale con quell del pericolo di reiterazione, infatti, qualora oggetto del giudizio rescindente sia stat sola valutazione di adeguatezza della misura applicata, nel giudizio di rinvio non controvertibile la sussistenza dei gravi indizi di reato.
Del resto, anche nel caso inverso, di impugnazione, in sede di riesame, dei soli profili de provvedimento cautelare relativi alla gravità indiziaria, si è affermato l’analogo princ della non proponibilità con ricorso per cassazione di ragioni attinenti alle esigen cautelari, per il formarsi del giudicato cautelare (cfr. Sez. 5, n. 47078 del 19/6/20 COGNOME, Rv. 277543).
Seguendo tale impostazione, che applica al giudizio cautelare i medesimi criteri regolatori del giudizio di cognizione, nel rapporto con il vincolo di rinvio ex art. 627 cod. proc. p sarebbero inammissibili – perché preclusi dal giudicato, ancorchè cautelare – entrambi i motivi di ricorso formulati dal ricorrente in ordine alla sussistenza della gravità indiz ed alle aporie degli elementi indiziari a suo carico per i reati contestatigli.
2.1. A prescindere, tuttavia, dalla questione relativa alla formazione del giudicato in se di giudizio di impugnazione cautelare e, quindi, alla possibilità o meno di dedurre motiv inerenti alla gravità indiziaria nel ricorso avverso il provvedimento rescissorio con c giudice del riesame si sia adeguato al vincolo di rinvio, derivante dall’annullamento dell sentenza rescindente del giudice di legittimità, pronunciata esclusivamente sul tema delle esigenze ex art. 274 cod. proc. pen., i motivi formulati dalla difesa del ricorrente so inammissibili perché formulati secondo direttrici di censura “in fatto”, volte rivalutazione degli esiti valutativi dei giudici cautelari di merito.
Come noto, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consent al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addott dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che gover l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pu investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv. 276976).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, nonostante premetta di essere stato chiamato, con la sentenza di annullamento con rinvio, a rivalutare unicamente l’aspetto delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura custodiale decisa dal GIP, si cura di rispondere alle eccezioni riproposte dalla difesa sulla gravità indiziaria, motivando c dovizia di particolari l’esistenza di una congrua piattaforma indiziaria a car dell’indagato.
Le prospettazioni del Riesame e le valutazioni degli elementi di fatto allineati nel circ indiziario, lontani da qualsiasi obiezione di illogicità, si rivelano, invece, punt coerenti, in linea con i canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimi
Ampia la ricognizione svolta, che occupa le pagine da 3 ad 8 del provvedimento impugnato, in cui si dà atto, tra l’altro e principalmente, del tenore preciso e riscont delle dichiarazioni del collaboratore COGNOME D.U. , il quale si è accusato dell’agguato spontaneamente, quando non risultava alcun indizio che lo collegasse a tali crimini, attribuendo a sé stesso il ruolo di “staffetta” (vale a dire di complice incarica controllare i luoghi e coprire i sicari) ed all’indagato quello di esecutore mater (insieme ad altro soggetto), indicando anche i mandanti e rornendo particolari e circostanze, tutte sintomatiche – secondo le considerazioni del tutto congrue del Riesame – della sua attendibilità e credibilità. Tra i tanti particolari narrativi che hanno con giudici di merito, si richiamano i seguenti passaggi logico-motivazionali, nei quali si che il collaboratore di giustizia: ha collocato nel tempo esattamente l’agguato avvicinandolo al compleanno dell’indagato, come effettivamente risulta; ha indicato senza rilevanti discrasie i colpi sparati (ed il provvedimento risponde alla denuncia mancanza di precisione sul numero esatto, sottolineandone l’irrilevanza, vista la sostanziale precisione di massima); ha descritto corrispondentemente i luoghi dei reati; ha evidenziato la circostanza, nota soltanto a pochi ed emersa significativamente dalle intercettazioni tra i I R. I in carcere, relativa al fatto che il ricorrente aveva effettuato un sopralluogo sulla scenda del futuro crimine, con la scusa di acquistare sostanza stupefacente; ha descritto l’accaduto in maniera coerente con i due testimoni minorenni presenti.
Le dichiarazioni del collaboratore COGNOME in definitiva, sono state attentamente vagliate dal Riesame che le ha considerate idonee a sostenere la gravità indiziaria solo perché confortate da ampi e diffusi riscontri.
Quanto alla richiesta di riqualificare l’accusa provvisoria di tentato omicidio nei confr di N.G. , in quella di lesioni aggravate, si tratta pur sempre di una malcelata finalità di coinvolgere il Collegio in valutazioni di merito non consentite e di adottare lettura alternativa dei fatti, dimenticando di confrontarsi effettivamente con i conten dell’ordinanza impugnata, che ha valorizzato il punto del corpo cui hanno mirato gli attentatori e quello attinto dal colpo di pistola, sostenendo come si tratti di sede v (il torace), non raggiunta soltanto per la fretta di fuggire che avevano gli autori ferimento, tanto più per non essere riconosciuti, motivo ulteriore per non lasciar testimoni che potessero fondatamente accusarli (ed il particolare relativo al fatto che no siano stati colpiti o, peggio, uccisi, i due ragazzini presenti ai fatti non prova null punto di vista logico-fattuale, in termini di direzione omicidiaria dei colpi sparati).
Le richieste del ricorrente, pertanto, alla luce dell’analisi sinteticamente riportata, evidentemente volte a chiedere al Collegio di sostituirsi al giudice della cautela e ribalt
il suo convincimento, leggendo in chiave alternativa – pertanto inammissibile in sede di legittimità – gli elementi e gli spunti indiziari oggetto della narrazione di merito.
Il terzo motivo, dedicato a contestare la motivazione relativa alla sussistenza del esigenze cautelari è, invece, fondato.
Il ricorso, pur evocando la questione relativa alla significatività del decorso del tempo da reato quando si ragioni di esigenze cautelari assistite dalla doppia presunzione relativa di sussistenza ed adeguatezza prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si duole della mancata, effettiva risposta al vincolo di rinvio, laddove il provvedimento non h verificato la valenza positiva degli indicatori favorevoli di un “cambio di passo” nella criminale del ricorrente.
La censura corrisponde ad una lacuna effettiva del provvedimento impugnato, avuto riguardo alle indicazioni della sentenza rescindente, e, pertanto, deve essere accolta. Il vincolo di rinvio è stato posto aderendo alla tesi secondo cui, in tema di custo cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto d’associazione di t mafioso, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli d ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei “pericul libertatis”, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel concreto, l’effetto della presunzione (la sentenza di annullamento cita: Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, COGNOME, Rv. 265419; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861). La sentenza rescindente ha poi spiegato che, nell’ordinanza del riesame annullata, non erano state indicate ragioni idonee a smentire la presunzione, sottolineandosi come il decorso del tempo di per sé solo non abbia rilievo.
Tanto premesso, è bene rammentare, anzitutto, come, intorno alla questione giuridica indicata, si agitino, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, L -dc,301 .,,2 –interpretative non univoche.
3.1. Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per i partecipe ad associazione mafiosa, di cui all’attuale dettato dell’art. 275, comma terzo cod. proc. pen., può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l’associato abb stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, sicchè, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (cfr., tra le più recenti, Se 2, n. 6592 del 25/1/2022, COGNOME, Rv. 282766; Sez. 1, n. 21900 del 7/5/2021, COGNOME, Rv. 282004; Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, COGNOME, Rv. 279470; Sez. 5, n. 4321
del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, COGNOME, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, COGNOME, n. m.; Sez. 5, n. 35847 del 11/6/2018, C., Rv. 274174; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, COGNOME, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268726; nello stesso orientamento possono iscriversi anche Sez. 3, n. 33051 del 8/3/2016, COGNOME, Rv. 268664; Sez. 1, n. 24135 del 10/5/2019, COGNOME, Rv. 276193 e le sentenze non massimate: Sez. 5, n. 26368 del 24/7/2020, COGNOME; Sez. 5, n. 26369 del 24/7/2020, C.; Sez. 5, n. 26374 del 24 luglio 2020 Campicelli).
Tale principio è stato affermato anche quando la gravità indiziaria concerneva un reato non di vera e propria partecipazione mafiosa ma solo caratterizzato dalla aggravante delle modalità o della finalità mafiosa (Sez. 2, n. :3105 del 22/12/2016, deo. 2017, Puca, Rv. 269112) e si radica anche nella constatazione del carattere “speciale” della disposizione relativa alla presunzione prevista dall’art. 275 rispetto alla norma general stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen. (cfr. da ultimo la citata sentenza Sez. 5, n. 2 del 2020).
Una specifica declinazione interna dell’orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, COGNOME, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, COGNOME, Rv. 276905), le cui basi sono tuttora oggetto di acceso dibattito interpretativo, ha proposto un distinzione tra “mafie storiche” e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso (cfr. anche Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474, in cui si è precisato che esiste un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista un significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e la richiesta sostituzione della stessa, posto che l’attualità delle esigenze è immanente a tale tipo d reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio. Contra altre pronunce alimentano un sub-contrasto interno al primo orientamento in esame: Sez. 6, n. 15753 del 27/3/2018, Pisano, Rv. 272887 e, con diversi accenti, anche la citata Sez. 2, n. 7260 del 2020).
Da ultimo, una sentenza ha affermato che la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e natura assoluta con riguardo all’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima superabile nei soli casi previsti dall’art. commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostr l’esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da ma
incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/1/2023, COGNOME, Rv. 284857)
3.2. Un diverso orientamento, invece, ritiene che, anche per meglio aderire ad una esegesi costituzionalmente orientata della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia comunque da intendere esistente un onere motivazionale, ovviamente incentrato sulla valutazione del requisito dell’attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i ed il provvedimento cautelare, anche tenendo conto che in tale rilevante arco temporale non vi siano state ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosit circostanza, quest’ultima, che può rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce la disposizione normativa citata (Sez. 6, 19863 del 4/5/2021, COGNOME, Rv. 281273; Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 16867 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272919; Sez. 6, n. 29807 del 4/5/2017, Nocerino, Rv. 270738; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, COGNOME, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, COGNOME e altri, Rv. 268727). Nell’ambito di tale orientamento, Sez. 5, n. 25670 del 13/3/2018, COGNOME, Rv. 273805 ha ribadito la configurabilità di un obbligo a motivare puntualmente il requisit dell’attualità delle esigenze cautelari pur in presenza di ipotesi riconducibili presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ma in special modo declinando il principio con riguardo ai reati non permanenti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità agevolatrice dell’associazione mafiosa (nella specie, un omicidio).
3.3. Una terza opzione si pone come intermedia, e tale è stata ritenuta anche nella seconda delle due Relazioni dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione che hanno segnalato l’esistenza del contrasto (la n. 94 del 2020), poiché suggerisce di ritenere che l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con la precisazione ch tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore “tempo trascorso dai fat che deve essere parametrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza che ha valore determinante nel senso dell’insussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 35891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471; Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; vedi anche Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv.
274180 che, pur aderendo in linea teorica al primo degli orientamenti esaminati, ha tuttavia deciso una fattispecie di reato associativo contestato in fase cautelare co condotta “perdurante”, dando atto, in motivazione, della vicinanza dei fatti di reat all’applicazione della custodia cautelare ed incentrando su tale valutazione la prima delle due rationes decidendi).
Il Collegio ritiene che la Prima Sezione Penale, nel disporre il rinvio, abbia ader all’opzione più garantista, alla base della valutazione motivazionale rafforzata richiest in determinate condizioni, dagli ultimi due orientamenti illustrati, richiamandone, infa anche alcuni precedenti (la sentenza COGNOME e la sentenza Pianta, citate).
Il giudice del rinvio, pertanto, avrebbe dovuto conformare il proprio obblig motivazionale ai parametri ivi adottati, comunque condivisi dal Collegio anche nella verifica attuale della posizione cautelare del ricorrente.
Il provvedimento impugnato ha, invece, illogicamente evidenziato la pervasività dell’inserimento camorristico del ricorrente e quindi l’impossibilità di trarre la dissociazione da tale contesto, desumendola dalla gravità dei reati commessi nel 2009 e nel 2011 (anche per le modalità partecipative-organizzative, indice di coinvolgimento ad alto livello nelle dinamiche criminali organizzate), dall’attuale mancanza di stabile lec attività lavorativa, dalla permanenza dell’indagato nello stesso contesto geografico in cu sono maturati i delitti.
Ebbene, al di là dell’incoerenza dell’ultimo parametro valutativo utilizzato – poiché si può desumere un elemento positivo dal distacco del sottoposto alla cautela dal contesto territoriale criminale di appartenenza, viceversa, la sua permanenza geografica nelle medesime località non può assumere connotazioni negative – sono stati erroneamente del tutto eliminati dalla valutazione i numerosi indicatori di un mutamento dell prospettiva criminale del ricorrente derivanti dal periodo di detenzione, nel corso de quale (ne dà atto la motivazione del Riesame) egli si è dedicato ad attività lavorative risocializzanti per un consistente e duraturo periodo pluriannuale (dal 2016 al 2019, ha conseguito un diploma di pizzaiolo ed ha seguito in laboratorio teatrale).
Tale eliminazione si fonda sull’erroneo presupposto che, proprio perché legati a tale periodo, detti fattori non potessero essere considerati significativi delle attuali scel vita del ricorrente; di conseguenza, se ne è ignorato qualsiasi impatto – viceversa doverosamente da valutarsi – sulla valutazione collegata del tempo trascorso dai fatti: un periodo decisamente lungo.
Si tratta di un’impostazione non condivisibile, che smentisce il senso rieducativo dell pena cui guarda la fase dell’esecuzione costituzionalmente orientata, ai sensi dell’art. 2 Cost. e che entra in conflitto con lo stesso vincolo di rinvio, in cui era stata evidenz al di là del fatto che si stesse annullando l’ordinanza con cui erano state riten insussistenti le esigenze cautelari nel caso di specie, la necessità di valutare element
concreti per superare la doppia presunzione. La sottolineatura della Prima Sezione Penale sull’irrilevanza del tempo trascorso dai fatti, di per sé solo considerato, non deve fuorviare rispetto, invece, all’impostazione generale che ha ispirato il provvedimento annullamento, in cui, attraverso il richiamo alle ragioni concrete utili a smentir presunzione relativa in esame, si è inteso implicitamente dar risalto motivazionale a tempo “significativo” impiegato in attività carcerarie ed alla sua eco positiva su personalità e sul momento rieducativo, che devono far parte del giudizio valutativo cautelare.
4.1. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, che dovrà conformarsi alle indicazioni di rinvio dettate al par. 4 e in particolare al seguente princ di diritto: in tema di custodia cautelare in carcere, l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei “pericula libertatis”, ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, o queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tr quali, in particolare, rilevano il fattore “tempo trascorso dai fatti”, che deve es parametrato alla gravità della condotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio appartenenza, che ha valore determinante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari, desumibile da indicatori concreti, tra i quali possono rientrare anc le attività risocializzanti svolte durante periodi di detenzione, in chiave di reinserim nel circuito lavorativo lecito, in collegamento con l’assenza di comportamenti criminali. 4.2. Deve essere disposto, infine che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del d. Igs. 1 2003 in quanto imposto dalla legge, trattandosi di indagato che, all’epoca dei reati, er minorenne.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identific a norma dell’art. 52 del d. Igs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 27 settembre 2023.