Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30500 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30500 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a San Giovanni Rotondo il 03/11/1994
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari il 18/02/2025;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto che i ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avv. NOME COGNOME sostituto dell’avv. NOME COGNOME difensore di fiduci dell’indagato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cagliari ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagi preliminari dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di sostituzione della mis cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti donniciliari – anche c l’applicazione del braccialetto elettronico – nei riguardi di NOME COGNOME rite gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 386 – 416 bis. 1 cod. pen., 390, 378 bis.1 cod. pen.
COGNOME avrebbe prima agevolato l’evasione di NOME COGNOME, capo e promotore di un’associazione mafiosa operante sul territorio di Foggia, e, successivamente, aiutato lo stesso sottarsi alla esecuzione della pena e alle ricerche della polizia.
Il Tribunale, in ragione della gravità dei fatti e dei titoli dei reati per cui si ha ritenuto non superata la presunzione di pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della adeguatezza della misura cautelare.
Il Tribunale, al di là del riferimento alla gravità della condotta, non avrebbe indic nessun elemento concreto da cui fa derivare il pericolo di recidiva, tenuto conto dello stato di incensuratezza del ricorrente che, se posto ai domiciliari, non potrebbe avere contatti con persone diverse da quelle con lui conviventi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Sulla valenza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. esistono indirizzi giurisprudenziali non omogenei.
Secondo un primo orientamento, formatosi soprattutto in relazione alle c.d. mafie storiche, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con la prova del recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il c “tempo silente” (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell’irrevers allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un’attività collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a forni dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari. (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286267; in senso conforme, Sez, 5, n. 36389 del 15/07/2019, COGNOME, Rv. 276905;s, Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv. 276905; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, COGNOME, Rv. 268726 01)
Secondo altra impostazione, invece, l’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., proprio in ragione del carattere relativo della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, imporrebbe comunque al giudice un obbligo di motivazione – su impulso di parte o d’ufficio – in ordine alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui no
risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv.
281273; Sez. 6, n. 6 16867 del 20/03/2018, Rv. 272919); ciò si afferma in quanto il fattore tempo, ove rilevante, assurge a elemento distonico rispetto alla presunzione di
perdurante pericolosità dell’indagato ed è destinato ad essere potenzialmente idoneo a vincere la suddetta presunzione (Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6,
n. 2112 del 2024) o a rivalere altra situazione idonea a denotare un recesso dello stesso dall’associazione.
3. Nel caso di specie, a qualunque indirizzo si voglia fare riferimento, il ricorso riv la sua strutturale inammissibilità, non essendo stato dedotto nessun elemento concreto
volto anche solo ad ipotizzare il superamento della presunzione di pericolosità di cui si
è detto.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 maggio 2025
Il Consigliere estensore