Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del Tribunale di Catanzaro
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio; sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in carcere a seguito di sentenza n. 1305 del 2023 di annullamento con rinvio della Corte di cassazione per il delitto di
partecipazione ad associazione di tipo mafioso in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, nel confermare il provvedimento custodiale, ha evidenziato che sebbene le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avessero circoscritto la partecipazione di NOME ad un periodo temporale risalente (1980-2011) comunque non emergeva un tempo silente alla luce dell’essere ancora «uomo d’onore» che commetteva condotte illecite mantenendo legami con gli esponenti di altre cosche.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo.
Deduce violazione degli artt. 125, 274, 275, 299, 546, lett e) e 623 cod. proc. pen. in relazione alle esigenze cautelari e all’attualità e concretezza delle stesse in quanto, nonostante le due sentenze di annullamento della Corte di cassazione (nn. 11024 del 2022 e 1305 del 2023) per omesso confronto del Tribunale con i contributi dichiarativi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, l’ordinanza impugnata è apparente ed illogica sotto diversi profili.
Innanzitutto, perché esamina le dichiarazioni del solo NOME COGNOME e le riporta solo in parte perché non precisa che dopo il 2012 questi «non c’entrava niente, è reputato un niente… e prende umiliazioni dappertutto» e così non fornisce elementi di fatto della sua pericolosità attuale. Inoltre, con riferiment all’avvicinamento al clan facente capo a NOME COGNOME, non menziona che questi è cognato del ricorrente e che l’avere fatto pace non comportairsse legami con la cosca, elemento non emerso dall’interrogatorio del 1 novembre 2019.
Il Tribunale del riesame, come la sentenza di condanna, non tiene conto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME che la pronuncia rescindente aveva disposto di valutare proprio ai fini del giudizio di attualità delle esigenze cautelari in ragione dell’esclusione della condotta partecipativa di NOME al clan dopo il 2010/2011.
In sostanza, successivamente a detto periodo, emergono elementi tali da superare la presunzione di pericolosità del ricorrente proprio alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che costituiscono elementi sintomatici del tempo silente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
Le due sentenze della Corte di cassazione (numero 11024 del 2022 e numero 1305 del 2023) avevano disposto l’annullamento con rinvio dell’originaria ordinanza di rigetto della revoca o sostituzione della misura cautelare, emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro, ritenendo che, sotto il profilo dell’attualità delle esigenze cautelari, non si fosse confrontata con i nuovi contributi dichiarativi allegati dalla difesa ed in particolare di quello di NOME COGNOME solo genericamente apprezzato, di quello di NOME COGNOME che era stato in parte frainteso, di quello di NOME COGNOME che era stato del tutto omesso e si fossero valorizzati il solo titolo di reato e la successiva condanna.
La sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari sono state ricavate, dal Tribunale del riesame, con argomenti sintetici ma non illogici, dalla partecipazione del ricorrente ad associazione mafiosa, contestata sino al 2019, delitto per il quale si trova ristretto in carcere con la misura cautelare oggetto di esame e per il quale è stato condannato in primo grado alla pena di 12 anni di reclusione e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (COGNOME e COGNOME). Questi, infatti, se da un lato hanno circoscritto il ruolo di NOME COGNOME quale partecipe della cosca RAGIONE_SOCIALE tra il 1980 ed il 2011, dall’altro lato ne hanno confermato la pericolosità attuale in quanto negli anni successivi al 2012 ha continuato ad agire da «uomo d’onore libero», dedicandosi in proprio ad usura, avvicinandosi alla cosca facente capo a NOME COGNOME, e ad attività estorsive.
Il Tribunale ha tenuto conto che «dagli elementi nuovi indicati dalla difesa» è emerso un circoscritto e risalente ambito temporale in cui NOME ha partecipato all’associazione mafiosa (sino al 2011), dato ritenuto recessivo alla luce del fatto che, nel periodo successivo, non vi fosse stato un tempo silente in quanto il ricorrente aveva continuato a delinquere sia in modo autonomo che mantenendo legami con gli esponenti di altre cosche mafiose (NOME COGNOME).
COGNOME appartiene ad una mafia storica (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, v. 272880) per la quale, ai fini dell’attualità delle esigenze cautelari, stante la presunzione relativa di sussistenza di queste, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen., il decorso del tempo non assume rilevanza in sé (Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv.276905), ma può e deve essere valutato, pur in via residuale, solo a seguito di riscontrati elementi di cesura con il contesto associativo criminale di riferimento (Sez. 6, n. 21055 del 24/06/2020, COGNOME, non mass.), non sussistenti nella specie.
Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 30 novembre 2023
La AVV_NOTAIO estensora
Il Presidente