Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46677 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46677 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Catania DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 317/23 del Tribunale di Catania del 15/06/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da NOME COGNOME, indagato per il delitto di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. (concorso esterno in
associazione RAGIONE_SOCIALE), avverso la richiesta di attenuazione del regime cautelare mediante sostituzione della misura in carcere con altra meno afflittiva.
Opponendo l’esistenza di un giudicato cautelare sul duplice profilo dei gravi indizi di colpevolezza e della sussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale ha, infatti, respinto l’impugnazione, rilevando il mancato prodursi di fatti nuovi rispetto al momento di applicazione della misura coercitiva.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che con un unico motivo di censura deduce mancanza di motivazione ovvero sua manifesta illogicità in ordine alle esigenze cautelari (art. 274, lett. c, cod. proc pen.).
In particolare, la difesa del ricorrente critica il mancato apprezzamento da parte del Tribunale dell’indicazione difensiva di un luogo ove scontare gli arresti donniciliari, in4gione diversa dalla Sicilia, lontano da quello di consumazione del delitto, censurando, altresì, l’acritica valutazione della personalità dell’indagato / definito dal Tribunale soggetto sistematicamente orientato alla violazione delle regole impostegli.
Sarebbe, nella prospettazione difensiva, altresì mancata ogni valutazione sull’adeguatezza della misura carceraria, avendo il Tribunale opposto l’esistenza della presunzione legale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare le possibilità di attenuazione ai sensi del comma 3-bis di detta previsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Al fine di valutare l’adeguatezza del regime cautelare vigente, alla luce delle allegazioni difensive che censuravano la decisione del giudice della cautela procedente, il Tribunale ha preso in considerazione la personalità dell’appellante che, per quanto incensurato, risulta avere avuto rapporti duraturi e consistenti con il gruppo criminale di riferimento (RAGIONE_SOCIALE), sicché anche un collocamento in regime cautelare domiciliare in diverso contesto territoriale – profilo del resto già considerato in sede di riesame – è stato ritenuto inidoneo a prevenire la possibilità di recidiva nel reato.
Come osservato anche dal AVV_NOTAIO Generale nella requisitoria scritta, quello articolato dal Tribunale costituisce, pertanto, un compendio motivazionale
privo di censure, conforme ai principi ermeneutici in materia e intrinsecamente logico, correttamente evidenziante il permanere della presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della misura carceraria (art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), non solo perché coperta dal cd. giudicato cautelare, ma in ragione della mancata allegazione di elementi indicativi di una attenuazione della pericolosità sociale del ricorrente.
E’ stato, infatti, correttamente ritenuto che la difesa non abbia assolto all’onere di fornire “prova contraria” del venire meno dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo di recidiva se non in funzione di un possibile trasferimento del ricorrente in regime di custodia domiciliare in altra Regione, evenienza che il Tribunale ha, tuttavia, in maniera congrua ritenuto insufficiente a ridurre il rischio di reiterazione di condotte che per loro natura prescindono da collegamenti di natura territoriale (accensione di mutui in favore di membri apicali dell’associazione criminale, prestito di denaro a usura, etc.), anche per l’assenza di indici obiettivi atti a dimostrare una presa di distacco dal contesto delinquenziale in cui sono maturati i fatti.
In definitiva, il ricorrente censura una pretesa mancanza di concretezza nelle valutazioni del Tribunale al fine di contestare l’esito decisorio piuttosto che il percorso logico-motivazionale del provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, 19 ottobre 2023
Il consigliere (stensore
Il Presidente