Presunzione di Pericolosità: Perché la Cassazione Nega gli Arresti Domiciliari
Nel complesso panorama della procedura penale, la gestione delle misure cautelari rappresenta uno dei punti più delicati. La sentenza in commento offre un’analisi chiara su come la presunzione di pericolosità, specialmente in contesti di criminalità organizzata, possa prevalere su elementi che, a prima vista, sembrerebbero indicare un ridimensionamento delle esigenze cautelari. Vediamo come la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un indagato che, pur avendo dimostrato un nuovo inserimento sociale e lavorativo, si è visto negare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
I Fatti del Caso: Dalla Custodia in Carcere al Ricorso
La vicenda ha origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto per reati di tentata estorsione pluriaggravata e cessione di sostanze stupefacenti. La difesa dell’indagato aveva presentato un’istanza di riesame al Tribunale della Libertà, chiedendo una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico.
A sostegno della richiesta, venivano addotte nuove circostanze: il trasferimento dell’indagato in un’altra area territoriale e la produzione di un contratto di locazione e di un contratto di lavoro. Secondo la difesa, questi elementi avrebbero dovuto dimostrare l’assenza di pericoli di inquinamento probatorio e una ridotta pericolosità sociale, rendendo illogica la decisione di mantenere la custodia in carcere. Tuttavia, il Tribunale della Libertà respingeva l’istanza, spingendo la difesa a proporre ricorso per cassazione.
La Presunzione di Pericolosità e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la solidità delle argomentazioni del Tribunale della Libertà. Il punto cruciale della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce una presunzione di pericolosità (in questo caso, relativa) per chi è gravemente indiziato di specifici reati, tra cui quelli aggravati dal metodo mafioso (art. 416bis.1 c.p.), come contestato nel caso di specie.
Ciò significa che, di fronte a tali accuse, si presume che solo la custodia in carcere sia una misura adeguata. Spetta all’indagato fornire la prova contraria, dimostrando che le sue condizioni personali e di vita hanno eliso ogni pericolo concreto e attuale. La Cassazione ha sottolineato come il Tribunale avesse correttamente svalutato la documentazione prodotta dalla difesa (contratti di lavoro e locazione), ritenendola non decisiva per superare tale presunzione.
Le Motivazioni: Perché i Domiciliari non Bastano
Il cuore del ragionamento giuridico si concentra sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche se assistiti da braccialetto elettronico. I giudici hanno spiegato che, data la natura dei reati contestati e la personalità dell’indagato (emersa da intercettazioni), il rischio principale non era la fuga, ma la possibilità di mantenere contatti con altri soggetti appartenenti agli stessi ambienti criminali.
Il Tribunale ha evidenziato che una misura come gli arresti domiciliari non può impedire le comunicazioni con l’esterno. Persone legate al medesimo contesto criminale, anche se provenienti da diverse aree geografiche, avrebbero potuto facilmente entrare in contatto con l’indagato. Di conseguenza, la documentazione relativa a un nuovo lavoro o a una nuova residenza non era sufficiente a neutralizzare il pericolo concreto che l’indagato potesse continuare a interagire con la sua rete criminale, vanificando lo scopo della misura cautelare. L’analisi del tribunale è stata quindi approfondita e concreta, basata su plurimi aspetti del fatto e della personalità dell’soggetto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di misure cautelari per reati di criminalità organizzata: la prova contraria alla presunzione di pericolosità deve essere particolarmente solida e convincente. Non basta presentare elementi formali, come un contratto di lavoro, per ottenere una misura meno restrittiva. È necessario dimostrare in modo inequivocabile che ogni rischio, incluso quello di comunicazione con l’esterno, è stato annullato. La sentenza conferma che la valutazione del giudice deve essere globale e deve tenere conto della personalità dell’indagato, della natura del reato e del contesto in cui si è sviluppato, riconoscendo che strumenti come il braccialetto elettronico non sono una panacea per neutralizzare ogni tipo di pericolo.
È possibile ottenere gli arresti domiciliari se si è accusati di un reato grave con l’aggravante mafiosa e si presenta un contratto di lavoro?
Non necessariamente. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la presenza di un’aggravante legata alla criminalità organizzata attivasse una presunzione di pericolosità. Il contratto di lavoro e di locazione presentati dalla difesa non sono stati considerati sufficienti a superare tale presunzione e a dimostrare l’assenza di rischi concreti.
Perché gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non sono stati ritenuti una misura adeguata nel caso specifico?
Il Tribunale ha motivato che tale misura non avrebbe escluso la possibilità di comunicazione dell’indagato con altri soggetti gravitanti negli stessi ambienti criminali, anche se provenienti da altre aree geografiche. Il rischio di contatti e di prosecuzione delle attività illecite non poteva essere neutralizzato dal solo strumento di controllo elettronico.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza esaminarne il merito, ritenendo che le argomentazioni della difesa fossero ripetitive rispetto a quelle già valutate e respinte in modo approfondito e logico dal Tribunale della libertà. In sostanza, il ricorso non presentava validi motivi di critica sulla legittimità della decisione precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44861 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44861 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
udito il difensore AVV_NOTAIO il quale insiste nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 II Tribunale della libertà di Palermo, con ordinanza in data 20 marzo 2023, respingeva l’istanza di riesame avanzata da COGNOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunal del 23-2-2023 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata ed alle ipotesi cessione di sosta stupefacente di cui all’art. 73 comma IV DPR 309/90 di cui ai capi nn. 13 e 17.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione dell’art. 606 lett. a) e b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 274, 275 e 2 cod.proc.pen. posto che il tribunale non aveva spiegato per quali ragioni non ritenere adeguata la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari con strumenti di controllo. Al prop si evidenziava il trasferimento dell’indagato presso altra realtà territoriale, e l’assenza di pe di inquinamento del materiale probatorio, l’avvenuta produzione di un contratto di locazione e di altro contratto di lavoro che dovevano fare ritenere illogica la motivazione dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi e deve, pertanto, essere dichiara inammissibile.
Ed invero, quanto alla prima doglianza, va rilevato come il tribunale della libertà, con specifiche osservazioni svolte a pagina 9 dell’impugnato provvedimento, ha sottolineato come nel caso in esame, a fronte della contestazione di un reato aggravato ex art. 416bis 1 cod.pen., ci si trovi in presenza di fattispecie di criminalità organizzata per le quali vige la presunzion relativa di pericolosità di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen.; ed a fronte di tale contestazi lo stesso tribunale svalorizzava l’apporto decisivo della documentazione fornita dalla difesa sottolineando la negativa personalità del COGNOME ricavata da precise intercettazioni d conversazioni dello stesso, e segnalando quanto alla possibile applicazione degli arresti domiciliari con strumenti di controllo che tale misura non poteva escludere la comunicazione con altri soggetti gravitanti negli stessi settori, anche provenienti da diverse realtà geografiche.
Risulta, pertanto, che la valutazione censurata è stata approfonditamente compiuta dal tribunale in sede di riesame attraverso il riferimento a plurimi aspetti del fatto tali da den il mancato superamento della presunzione.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 GLYPH comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen..
semplificata
Roma, 11 ottobre 2023