Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43674 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43674 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; l./sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore
Alle ore 16:09 la corte si ritira per deliberare.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito delle richieste di riesame ex art.309 cod. proc. pen. avanzate da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva disposto nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ha confermato il provvedimento impugnato.
1.1. Le imputazioni provvisorie a carico dei predetti erano le seguenti: A) reato di cui agli artt.110, 575, 577, 416-bis.1. cod. pen. perché, in concorso e in unione tra loro e con altro soggetto non meglio identificato, cagionavano la morte di NOME COGNOME detto ‘o bob’. In particolare NOME COGNOME e NOME COGNOME si recavano a bordo di un motorino nei pressi del ‘bar COGNOME‘ sito a Castellammare di Stabia, allorquando il primo – munito di pistola – sparava in danno del COGNOME che veniva attinto da tre colpi, di cui uno al capo e gli altri due al dorso, per poi risalire sul mezzo condotto dal COGNOME, anche egli armato, e trovavano riparo a INDIRIZZO presso la casa di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e presso la dimora di NOME COGNOME, suocera di NOME COGNOME, il quale si adoperava, unitamente a NOME COGNOME, per disfarsi dell’arma usata, dei vestiti indossati e del motorino condotto da NOME COGNOME. Con l’aggravante di avere agito con premeditazione e di avere commesso il reato al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione di stampo camorristico dei COGNOME, operante a Castellammare di Stabia, stante la vicinanza del COGNOME al clan avverso RAGIONE_SOCIALE e segnatamente a NOME COGNOME. In Castellammare di Stabia il giorno 8 maggio 2005; B) reato di cui agli artt. 110, 56, 577, 416.bis.1. cod. pen., perché in concorso tra loro e con le condotte di cui al capo A), ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NOME COGNOME, detto ‘o mammugnaro’, atteso che l’COGNOME sparava tre colpi, attingendolo alla regione sternale, non riuscendo a portare a termine l’azione per cause indipendenti dalla loro volontà, atteso che il COGNOME si dava alla fuga. Con le aggravanti di avere agito con premeditazione e di avere commesso il reato al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione di stampo camorristico dei COGNOME, operante a Castellammare di Stabia. In Castellammare di Stabia l’ 8 maggio 2005. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. In particolare, il Tribunale ha condiviso integralmente l’ordinanza genetica sia rispetto alle fonti di prova ivi indicate, sia in relazione alla valutazion di esse fatta dal Giudice per le indagini preliminari. I gravi indizi di colpevolezza a carico dei due indagati si basavano essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME (componente del clan COGNOME, da ultimo condannato all’ergastolo con sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 28 settembre 2019 per l’omicidio di NOME COGNOME ed arrestato il 31 gennaio 2020 per detenzione e porto illegale di armi) e del di lui fratello NOME (indicato anche come NOME COGNOME e della moglie di quest’ultimo NOME COGNOME. Oltre alle dichiarazioni sopra indicate, vi era il file audio (registrato da NOME COGNOME con il proprio telefono cellulare il giorno 5 dicembre 2019 ed acquisito agli atti) relativo alla conversazione intercorsa nel corso di un incontro tra il COGNOME e la moglie NOME COGNOME ed i loro vicini di casa NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOMEzio dell’indagato NOME COGNOME). NOME COGNOME aveva registrato la conversazione su richiesta del fratello NOME in vista di una possibile – all’epoca –collaborazione di quest’ultimo per saggiare la veridicità della notizia da lui ricevuta in merito alla identità dei sicar da tale conversione (effettuata all’insaputa della COGNOME COGNOME del COGNOME) emergeva, in sostanza che i responsabili erano gli indagati i quali, subito dopo il fatto, s erano rifugiati per due giorni in casa della RAGIONE_SOCIALE.
Quindi alle dichiarazioni accusatorie di NOME COGNOME, che aveva riferito di avere appreso l’identità dei responsabili direttamente dagli stessi NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso dei comuni periodi di detenzione in carcere, nonché dal sopravvissuto NOME COGNOME (incontrato dal COGNOME a Castellammare di Stabia dopo l’assoluzione per l’omic:idio COGNOME), si aggiungevano quelle del fratello NOME, il quale aveva dichiarato di avere visto personalmente, proprio la sera dell’omicidio del COGNOME e del ferimento del COGNOME COGNOMEmentre si trovava s fumare nel balcone di casa, sita INDIRIZZO ), l’COGNOME ed il COGNOME entrare, agitati, nel portone del palazzo dove abita anche il fratello NOME COGNOME e NOME COGNOME. Le dichiarazioni dei due fratelli sono state ritenute coerenti tra loro con riferimento al fatto che i sica avevano trovato rifugio, la notte dell’agguato e nei giorni successivi, a casa della suocera di NOME COGNOME che pure abitava in INDIRIZZO.
1.3.11 Tribunale ha poi escluso l’inutilizzabilità del file audio sopra indicato per violazione dell’art.360 cod. proc. pen., in quanto privo di autonomia rispetto all’attività investigativa in corso perché, tra il COGNOME e la polizia giudiziaria sarebbero stati contatti ancor prima del formale inizio della sua collaborazione nonché per violazione dell’art.63, comma secondo, cod. proc. gen.
1.4. Inoltre, il Tribunale ha confermato l’attendibilità di NOME COGNOME, messa in dubbio dalla difesa degli indagati, escludendo che vi fossero contraddizioni tra gli interrogatori dal medesimo resi il 19 febbraio 2020, il 4 settembre 2020 ed 5 dicembre 2022; è stato poi escluso che – quanto al tentato omicidio di NOME COGNOME – non potesse configurarsi il c.d. ‘animus necandi’ poiché la vittima era stata colpita da distanza ravvicinata nella zona sternale, nei suoi confronti erano stati esplosi tre colpi prima che riuscisse a darsi alla fuga.
1.5. Quanto poi alle esigenze cautelari il Giudice del riesame ha condiviso le valutazioni contenute, sul punto, nella ordinanza genetica circa l’adeguatezza della sola misura della custodia in carcere tenuto conto della c.d. ‘doppia presunzione’ di cui all’art.275 cod. proc. pen., della gravità dei fatti oggetto della imputazione provvisoria legati a logiche camorristiche di controllo del territorio e del negativo giudizio sulla personalità di entrambi gli indagati gravati da numerosi precedenti penali anche di rilievo. Il Tribunale, tra l’altro, ha osservato che il tempo trascorso dai fatti non produceva riflessi negativi sulle esigenze cautelari tenuto conto dell’elevato allarma sociale derivante dalle condotte oggetto della imputazione provvisoria.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. pr pen., concludendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art.360, comma 1, cod. proc. pen. per l’omesso avviso agli indagati dell’effettuazione dell’accertamento tecnico irripetibile disposto il 4 marzo 2020 e relativo all’acquisizione ed all’analisi de contenuto informatico dello smartphone di proprietà di NOME COGNOME ed in uso prima del suo arresto, con la conseguente inutilizzabilità del file audio sopra, indicato.
2.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art.63, cornnna secondo, del codice di rito con la conseguente inutilizzabilità del file audio, avendo tale documento informatico sostituito le sommarie informazioni che NOME COGNOME avrebbe dovuto rendere alla P.G. con le relative garanzie difensive previste dalla citata disposizione.
2.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art.575 cod. pen. in relazione agli artt.273 e 292 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione rispetto alla partecipazione di NOME COGNOME all’omicidio oggetto dell’imputazione provvisoria atteso che gli indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle dichiarazioni di NOME COGNOME che sarebbero, in realtà, generiche e prive di intrinseca coerenza; inoltre, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe affrontato il problema – sollevato dall’indagato – della affidabilità di NOME COGNOME e della di lui moglie e non avrebbe rilevato le divergenze narrative tra quanto riferito dalla coppia rispetto alle dichiarazioni di NOME COGNOME. In sostanza, secondo il ricorrente, i tre avrebbe avuto tra loro un accordo su cosa dichiarare con la conseguente non veridicità delle loro propalazioni tutte derivanti da un’unica fonte e caratterizzate dalla c.d. ‘circolarità della notizia’.
2.4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, c:omma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell’art.56 cod. pen. e degli artt. 273 e 292 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione, rispett alla sussistenza del c.d. ‘animus necandi’ in ordine al reato di cui alla lettera B) dell’imputazione provvisoria (tentato omicidio in danno di NOME COGNOME). Al riguardo evidenzia che il Tribunale avrebbe, erroneamente, dato rilievo soltanto alla distanza ravvicinata dalla quale vennero esplosi i colpi ed il numero degli stessi, senza invece tenere conto degli altri dati dai quali emergeva che gli indagati non avevano intenzione di uccidere il COGNOME, come confermato dalle stesse dichiarazioni della persona offesa.
2.5. Con il quinto lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), e) ed e), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione degli artt.274, comma 1, lett. c) e 299 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura applicata, avendo fondato il Tribunale
il giudizio circa il pericolo di recidiva su elementi astratti e senza comunque tenere conto del comportamento tenuto dal COGNOME successivamente ai fatti oggetto della imputazione provvisoria.
Avverso la medesima ordinanza anche NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento della stessa.
3.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt.274, comma primo, e 275, comma terzo, del codice di rito con riferimento alla 1.47/2015 ed il relativo vizio d motivazione; al riguardo osserva che egli è detenuto ininterrottamente dal 2007, che da allora non ha commesso reati e che nell’ordinanza impugnata non sono state indicate le ragioni delle esigenze cautelari considerato che la D.D.A. non avrebbe indicato nulla a conferma del suo attuale inserimento nel contesto criminale di riferimento.
3.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt.55 e 575 cod. pen. rispetto al delitto di tentato omicidio di NOME COGNOME ed 11 relativo vizio di motivazione ed evidenzia, al riguardo, che dalle stesse dic:hiarazioni che la persona offesa aveva fatto al COGNOME doveva escludersi il c.d. ‘animus necandi’.
3.3. Con il terzo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.63, comma secondo, e 191 cod. proc. pen. in relazione all’art.210 del codice di rito per avere erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da NOME COGNOME pur essendo egli indagato per un reato connesso e/o collegato.
Alla udienza in camera di consiglio le parti hanno concluso nei termini sopra indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi, basati in parte su motivi infondati ed in parte inammissibili, devono essere respinti.
Con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME, si rileva che esso è manifestamente infondato; infatti, nel caso di specie, non è configurabile alcuna violazione dell’art.360 cod. proc. pen. in quanto l’acquisizione del file audio era stata disposta’ dal Pubblico ministero il giorno 4 marzo 2020, nell’ambito di un differente procedimento (n. 2054/2020 mod. 21 NUMERO_DOCUMENTO), all’esito del quale NOME COGNOME era stato condannato per violazione della legge armi.
Agli odierni indagati, pertanto, non doveva essere dato alcun avviso ai sensi della citata disposizione normativa poiché essi non risultavano indagati (né raggiunti da gravi indizi di colpevolezza) nel procedimento nell’ambito del quale era stato disposto l’accertamento tecnico irripetibile.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso del COGNOME ed al terzo di quello di NOME COGNOME (aventi contenuto sostanzialmente analogo), deve evidenziarsi che il Tribunale di Napoli – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha osservato che non vi è stata violazione dell’art. 63 co. 2 cod. proc. pen’ mancando la prova dei dedotti accordi tra NOME COGNOME e la polizia giudiziaria e che, in ogni caso, la iscrizione nel registro degli indagati della COGNOME risultava essere posteriore all’acquisizione del file audio più volte richiamato.
Quanto al terzo motivo del ricorso del COGNOME appare opportuno, anzitutto ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Inoltre, al fine dell’adozione della misura cautelare, è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificata probabilità” sulla responsabilità dell’indagato» in ordine ai
reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. comma 2, cod. proc. pen.
4.1. Ciò posto si rileva che il Tribunale non è incorso nei vizi lamentati atteso che, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha anzitutto ritenuto credibile NOME COGNOME tenuto conto del fatto che in altri procedimenti egli era stato ritenuto attendibile e che le sue dichiarazioni a carico degli odierni ricorrenti avevano trovato un riscontro di tipo oggettivo principalmente nel file audio registrato dal fratello.
4.2. Ne consegue che il ricorrente, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in realtà, suggerisce una differente (ed inammissibile) lettura degli elementi indiziari coerentemente esaminati dal Tribunale di Napoli.
Il quarto motivo del ricorso del COGNOME ed il secondo di quello dell’COGNOME (che pongono le medesime questioni) risultano inammissibili poiché anche con essi i ricorrenti vorrebbero pervenire ad una differente lettura degli elementi indiziari rispetto a quella non manifestamente illogica del giudice del riesame in ordine al tentato omicidio in danno di NOME COGNOME. Al riguardo deve ricordarsi che, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339), rispetto all’omicidio tentato la prova del c.d. ‘animus necandi’, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall’agente; in quest’ottica assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all’agente sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
Da tale corretto approccio ermeneutico il Tribunale di Napoli non si è discostato avendo ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza rispetto all’elemento psicologico contestato sulla base di elementi, quali la potenzialità offensiva dell’arma utilizzata (pistola), il numero e la distanza ravvicinata dei
colpi (tre), la loro direzione verso una vitale della vittima come lo sterno, elementi tutti ineccepibilmente apprezzati nel ravvisato contesto di dolo omicidiario.
A ragione, infine, si è escluso che l’entità delle lesioni subite dalla persona così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita fossero circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida ( Cass. Sez. 1, n. 52043 del 10/6/2014, Vaghi, Rv. 261702).
6.11 quinto motivo del ricorso del COGNOME ed il primo dell’COGNOME (riguardanti entrambi le esigenze cautelari), sono infondati poiché le esigenze cautelari, in considerazione del tipo di imputazione, sono presunte per legge come ampiamente e logicamente motivato nel provvedimento impugnato. E’ opportuno rammentare che, nei confronti dell’indagato di delitto aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen., l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l’associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l’organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l’esclusivo onere di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall’acquisizione di elementi dai quali risulti l’insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all’organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità (Sez. 5, Sentenza n. 48430 del 19/11/2004, COGNOME, Rv. 231281; Sez. 2, Sentenza n. 45525 del 20/10/2005, P.M. in proc. Russo, Rv. 232781; Sez. 2, Sentenza n. 305 del 15/12/2006, dep. 10/1/2007, Comisso, Rv. 235367; Sez. 6, Sentenza n. 46060 del 14/11/2008, Verolla, Rv. 242041; Sez. 5, Sentenza n. 24723 del 19/5/2010, Frezza Rv. 248387). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si rammenta, inoltre, che l’elemento “decorso del tempo” può essere utilmente valutato ai fini di superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari solamente se e da quando risulti che l’indagato è receduto dall’associazione o che la stessa si è sciolta; in applicazione di tali principi, Tribunale di Napoli ha correttamente concluso circa l’inesistenza di dati storici rivelatori del recesso, da parte degli odierni ricorrenti, del vincolo che li lega
clan illustrando, nei termini sopra riportati, ie ragioni a conferma della idoneità della sola custodia in carcere.
Al rigetto delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui allart.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2023.