Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10925 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Latina, il 19/08/1978, avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma dl 25/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2024 il Tribunale della Libertà di Roma ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 26 luglio 2024, con cui (tra gli altri) gli era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 80 d.P.R. n. 309/90, contestata nell’anno 2018 con condotta perdurante (capo 11 di provvisoria imputazione), 110 cod pen e 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 27), 110 cod pen e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 (capo 33), contestati nel marzo ed aprile 2020.
Avverso tale ordinanza COGNOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto tempestivo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza, affidato ad un unico motivo, con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett c ed e cod.proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità, in relazione agli artt. 292, lett c 275 comma 3, cod proc pen.
L’ordinanza sarebbe priva di specifica motivazione in merito alla valutazione del tempo decorso dalla commissione dei fatti, di circa quattro anni, e dalla richiesta di applicazione della misura, di circa tre anni, fino all’applicazione di quest’ultima, in mancanza di informazioni sulla condotta di vita dell’indagato in tale lasso di tempo, e anzi nonostante le allegazioni rese al proposito con l’istanza di riesame, attestante il mutamento nello stile di vita dell’indagato, medio tempore datosi ad attività lavorativa lecita (cfr. acquisto nel 2021 di un carro attrezzi per il soccorso stradale).
E avrebbe confermato la presunzione di attualità delle esigenze di cautela propria del provvedimento genetico, non applicabile alla associazione di che trattasi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 – 01).
1.2. Quanto, in particolare, alla attualità e concretezza da valutare con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, non può trascurarsi che quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è delitto the rientra nel catalogo, previsto dall’art. 275, comma 3, cod proc pen, relativo ai «criteri di scelta delle misure», che stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in
ordine ai delitti di cui ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del presente codice è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un «giudizio semplificato» quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un’inversione dell’onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l’idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che», in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, Dalla Santa, n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, COGNOME, RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l’inattualità di situazioni di pericolo cautelare)».
Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell’imputato o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, COGNOME, Rv. 201746 – 01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell’art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, COGNOME, Rv. 212381 – 01).
1.3. In ogni caso, da ultimo, è stato condivisibilnnente affermato che per i reati per cui è prevista la discussa presunzione « il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.» (cfr. Sez. 6 Sentenza n. 11735 del 25/01/2024 Cc. (dep. 20/03/2024 ) Rv. 286202 – 02).
1.4. L’ordinanza impugnata ha confermato, per l’odierno ricorrente, il giudizio di sussistenza, concretezza ed attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett a e c, cod proc pen, in considerazione della tipologia e delle modalità della condotta
sub iudice (gestione di piazze di spaccio sì da comprare con continuità importanti quantitativi di droga), dell’appartenenza ad una famiglia che gestiva, con modalità mafiose, il territorio, essendo pertanto in grado di pesanti condizionamenti (il sodalizio, operante in Aprilia sin dal 1990, con consolidata operatività garantita dall’avvalimento di modalità mafiose, aveva acquisto la totale supremazia nel territorio arginando mire espansionistiche di clan mafiosi diversi, COGNOME, COGNOME e casalesi, proprio potendo contare sul riconoscimento di pari caratura criminale, e disponeva di armi, ricorreva se necessario ad usure ed estorsioni, e aveva innalzato il livello di pericolosità mercè le infiltrazioni nel tessuto economico e politico-amministrativo), delle condotte perpetrate anche oltre il 2020, con una continuità indicativa della professionalità dell’agire, nell’ambito di un rapporto strutturato e in diretto contatto con il promotore ed organizzatore COGNOME (ha pertanto espressamente rammentato la gestione di piazze di spaccio, di concerto con Vinci), deducendone non solo attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisate, ma, anche, la idoneità della sola misura custodiale massima ad infrenarle.
Ha, a tal fine, sia pure sinteticamente, ma efficacemente, dedotto che fino a tutta la durata delle indagini non si era registrato alcun allontanamento dell’indagato dal contesto criminale in esame, specificando come nulla fosse la rilevanza della implementazione di dotazioni aziendali, certificata con la, prova dell’acquisto del mezzo per il soccorso stradale, risalendo l’operatività della ditta al 2016, e dunque, ad epoca precedente addirittura alle contestazioni nel procedimento che ne occupa, così neutralizzando qualsiasi positiva valutazione dell’emergenza rappresentata dalla difesa.
1.4. Si tratta di argomentazioni, innanzi tutto logiche, coerenti col dato procedimentale disponibile, corrette in diritto e in linea col consolidato insegnamento di questa Corte in tema di valutazione del cd. tempo silente in relazione alle imputazioni assistite dalla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod proc pen, associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 contestata con permanenza e con condotte ‘fine’ attualizzate dalle imputazioni fino all’aprile 2020, in assenza di argomenti concretamente spendibili in senso contrario, depotenziata essendo risultata l’unica astrattamente valida, della lecita attività lavorativa asseritamente medio tempore intrapresa, in quanto addirittura precedente ai fatti per cui si procede.
Si tratta di argomentazioni che, non integranti violazioni di legge, neppure risultano manifestamente illogiche, sicchè il ricorso non può trovare accoglimento.
Ne consegue il rigetto, con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, cod proc pen.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2024