Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44223 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME NOME NOME BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che h concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, presente in proprio e quale sostituto processuale per delega orale, dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e alle note depositate in udienza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 aprile 2023 il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME contro l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di RAGIONE_SOCIALE, in data 07 aprile 2023, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 575, 576 n. 2, 577 n. 1 cod.pen. da lui commesso il 30/31 ottobre 2021 in danno della moglie NOME COGNOME, e per i reati connessi di cui agli artt. 314 cod.pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale, pur dando atto che l’istanza non ha ad oggetto la consistenza degli elementi indiziari, ma censura la nullità dell’ordinanza genetica per assenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia in carcere, ripercorre il quadro indiziario, riferendo che l’imputato è accusato di avere, quale medico in servizio presso vari ospedali pubblici, prelevato sostanze sedative e psicotrope di cui aveva la disponibilità per ragioni di servizio, per avere di conseguenza detenuto illecitamente tali sostanze, e per averle somministrate alla moglie, da cui viveva separato, cagionandone la morte. Gli elementi indiziari a suo carico sono costituiti dalle accertate cause di morte della donna, dalle dichiarazioni di lei che, nel 2019, aveva confidato a varie persone la sua convinzione che il marito le somministrasse benzodiazepine, e dalle ulteriori indagini svolte, anche mediante intercettazioni.
In ordine alla lamentata nullità per difetto di motivazione, per avere il g.i.p. omesso di valutare la possibile sussistenza di elementi che escludono la presenza di esigenze cautelari, vincendo così la presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., il Tribunale ha affermato che il g.i.p. ha soddisfatto l’onere motivazionale, perché ha motivato in positivo le esigenze cautelari che imponevano l’adozione della più grave misura cautelare, senza limitarsi ad applicare la presunzione di legge. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha evidenziato che il g.i.p. ha esposto un’ampia motivazione circa la indispensabilità della misura carceraria, con valutazioni autonome rispetto alla richiesta del pubblico ministero, ed ha esplicitamente ritenuto inidonei gli arresti donniciliari, anche con braccialetto elettronico, perché non eliminerebbero il pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto sussistente. La motivazione, sul punto, non è quindi assente o apparente, come sostenuto dall’istante.
In ordine all’affermata insussistenza di esigenze cautelari, il Tribunale ha escluso la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, ritenuto invece esistente dal g.i.p., mentre ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, per possibili atti di violenza che l’imputato potrebbe compiere in danno della amante, non essendo emersi elementi idonei a superare, in riferimento a tale esigenza, la
doppia presunzione di pericolosità stabilita dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Infine il Tribunale ha ribadito l’inadeguatezza di misure diverse dal carcere, per la rilevante capacità di premeditazione mostrata dall’imputato e la sussistenza di altre situazioni idonee a scatenare pulsioni omicidiarie, come il rapporto con l’amante, la possibile vendetta verso la cognata che pretese l’autopsia sul corpo della defunta, e questioni economiche ancora sollevabili contro i familiari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, con due distinti atti, redatti dai propri difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO
Il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO è articolato in due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. per l’erronea applicazione della legge penale in ordine ai profili di nullità dell’ordinanza genetica e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
L’ordinanza genetica non si è confrontata con gli elementi idonei a superare la presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., benché presenti, e il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto di poterne integrare la motivazione, mentre avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugNOME, per la mancanza della sua motivazione. Nell’ordinanza genetica, infatti, manca del tutto la motivazione, perché non vi sono riferimenti alla possibile esistenza di elementi idonei a vincere la doppia presunzione, e neppure si comprende se il g.i.p. abbia ritenuto o meno sussistente detta presunzione. Questa circostanza imponeva al Tribunale di rilevare la nullità dell’ordinanza genetica, non potendo esso integrare una motivazione radicalmente assente.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., in ordine alla mancanza di motivazione dell’ordinanza genetica circa l’inidoneità di misure meno gravi della custodia in carcere. Il g.i.p. ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari, affermando l’esistenza di un pericolo di inquinamento probatorio, con mere clausole di stile e senza indicare per quali specifici motivi tale misura sarebbe inadeguata, anche se supportata dall’applicazione del braccialetto elettronico. Anche in questo caso la motivazione, essendo assente o apparente, non poteva essere emendata dal Tribunale del riesame, che avrebbe dovuto dichiarare la nullità del provvedimento. Il Tribunale ha respinto l’affermazione di mancanza della motivazione citando le venti pagine dedicate al profilo delle esigenze cautelari, ma ha omesso di rilevare che in quelle pagine il g.i.p. motiva la sussistenza delle esigenze e non l’idoneità delle misure necessarie per fronteggiarle.
Il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO è articolato in tre motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva.
Il Tribunale ha ribadito la sussistenza di tale pericolo esaminando solo parzialmente le prospettazioni difensive e senza tenere conto degli elementi favorevoli al ricorrente, anche sopravvenuti. La sua motivazione è manifestamente illogica laddove dichiara non provata la sospensione del rapporto di lavoro e laddove nega rilevanza alla ripresa della relazione extramatrimoniale.
4.1.1. La sospensione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, essendo il ricorrente medico dipendente della RAGIONE_SOCIALE, era obbligatoria in conseguenza della sua carcerazione, per cui il Tribunale doveva tenerne conto anche in assenza di riscontri ufficiali. Ritenere, poi, irrilevante tale sospensione, affermando che il ricorrente potrebbe rifornirsi di medicinali anche attraverso canali non ufficiali, è una valutazione manifestamente illogica perché, in assenza di prove che egli abbia mai fatto ricorso a simili canali, la stessa rimane una mera congettura.
4.1.2. Anche la motivazione con cui il Tribunale ha negato la ripresa del rapporto extraconiugale con NOME COGNOME, o ha comunque ritenuto tale ripresa non idonea a far superare la presunzione del pericolo di reiterazione dei reati, è manifestamente illogica e contraddittoria. Il Tribunale ha affermato che non vi è prova della ripresa della relazione, nonostante la testimonianza di varie persone che hanno visto i due amanti di nuovo insieme, e ha altresì affermato che, se anche tale ripresa fosse vera, la donna potrebbe avere accettato nuovi incontri solo in via eccezionale e cedendo alle richieste del ricorrente per sfinimento, ma di ciò non vi è alcuna prova: dalle intercettazioni emerge che è stata la COGNOME a cercare ripetutamente il ricorrente, e che la relazione tra loro non si è, di fatto, mai interrotta. Anche la richiesta della difesa di ascoltare la donna come teste è stata respinta dal Tribunale con una motivazione carente.
4.1.3. Infine la motivazione è illogica e contraddittoria anche quanto alla valutazione della personalità del ricorrente, in relazione al pericolo di reiterazione dei reati, perché si basa esclusivamente sulla gravità degli indizi di colpevolezza, e non valuta la gravità del reato in ottica prognostica.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, anche con uso del braccialetto elettronico.
Il Tribunale ne ha escluso l’idoneità solo basandosi sul titolo del reato commesso, ha ritenuto il ricorrente incapace di autocontrollo senza fondarsi su alcun elemento concreto ed anzi affermando un suo cambio di personalità in occasione del reato, dal momento che la sua vita antecedente non dimostrava tale incapacità, e quindi ha usato solo una clausola di stile. Non vi è un pericolo concreto e attuale di recidiva, ed è evidente la sproporzione della misura carceraria a fronte degli elementi acquisiti circa la personalità del ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare, nonostante il tempo trascorso dal fatto.
Il Tribunale ha omesso di valutare l’incidenza, sul pericolo di recidivanza, del tempo trascorso dal fatto, che in questo caso è stato un c.d. “tempo silente”, cioè privo di elementi valutabili sfavorevolmente, pur ritenendolo rilevante per escludere il pericolo di inquinamento probatorio. Il suo decorso, invece impone al giudice un maggiore onere motivazionale, potendo esso costituire un elemento rilevatore della insussistenza delle esigenze cautelari presunte dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, per la sua manifesta infondatezza.
I difensori hanno depositato una nota d’udienza con motivi nuovi, nella quale ripetono e approfondiscono i temi già oggetto dei loro ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondati i vari motivi proposti nei due atti, predisposti da due diversi difensori.
I motivi esposti nel ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO sono manifestamente infondati. In entrambi il ricorrente censura l’inosservanza di norme processuali, e la conseguente nullità e manifesta illogicità della motivazione, per avere il Tribunale del riesame integrato l’ordinanza genetica, nei molti punti in cui la sua motivazione era assente o almeno carente, invece di rilevarne la nullità. Il ricorrente sostiene, infatti, che il Tribunale non aveva tale potere, in particolare laddove la motivazione dell’ordinanza genetica era di fatto assente.
Questa affermazione è manifestamente infondata. GLYPH E’ un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «In tema di
appello cautelare, il tribunale del riesame, sia pure nei limiti del principi devolutivo, che demanda al giudice di appello la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata, disporne l’annullamento ma, in applicazione del principio generale in tema di impugnazioni di cui all’art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (v.: Sez. 1, n. 1137 del 17/3/1993, Rv. 193948)» (Sez. 6, n. 1114 del 07/12/2002, dep. 2023, Rv.284165). Peraltro la motivazione dell’ordinanza genetica non è del tutto assente, ma poteva al più essere ritenuta carente sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari per il pericolo di recidivanza, come affermato dal Tribunale del riesame, che nell’ordinanza impugnata ha valutato la questione della nullità dell’ordinanza genetica per assenza di motivazione, e l’ha respinta con un’argomentazione approfondita e non illogica.
La tesi posta dal ricorrente alla base di entrambi i motivi di questo ricorso è, quindi, manifestamente infondata nonché in contrasto con i principi dettati da questa Corte, con conseguente manifesta infondatezza dei motivi stessi.
3. I motivi proposti con il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO sono infondati.
3.1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale ha valutato in modo ampio, non contraddittorio e non illogico la sussistenza del pericolo di recidivanza, dalla pagina 22 alla pagina 32 dell’ordinanza, richiamando i vari elementi, ed in particolare le intercettazioni, dalle quali ricava il pericolo di azioni violente che ricorrente potrebbe compiere contro l’amante, dalla quale sembra essere ossessioNOME. L’ordinanza respinge esplicitamente tutte le obiezioni difensive, rimarca il fatto che la sospensione dell’imputato dal lavoro non esclude il pericolo di recidivanza, attesa la possibilità che egli commetta reati gravi contro l’amante, ed afferma che la persistenza della relazione affettiva con lei, dichiarata dalla difesa, è smentita dalle dichiarazioni della donna, intercettate nelle conversazioni con terzi, delle quali vengono riportati alcuni brani. L’ordinanza rileva anche la ipotizzabilità di un possibile movente economico, movente che estenderebbe ad altri familiari il rischio di commissione di nuovi reati in loro danno. Essa, infine sottolinea che non sussistono gli elementi contrastanti con la presunzione di recidivanza evidenziati dalla difesa, cioè il tempo decorso dal fatto e il comportamento irreprensibile mantenuto dall’imputato durante il periodo antecedente all’esecuzione della misura cautelare: il decorso del tempo è un elemento in sé neutro e inidoneo ad escludere l’attualità e concretezza del pericolo di recldivanza, secondo i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di
legittimità, e peraltro in tale periodo il comportamento dell’imputato non è stato corretto, avendo egli manifestato episodi di rabbia contro l’amante.
La conclusione dell’ordinanza, secondo cui il pericolo di commissione di altri gravi reati contro terzi sussiste, concretizzando così la presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., e non è smentito da alcun elemento contrario, è quindi motivata in modo approfondito, logico e non contraddittorio. Deve ricordarsi che «In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugNOME, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente” informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri» (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 Rv. 216260).
La Corte deve pertanto dichiarare infondati i motivi che intendono sovrapporre alla valutazione operata nel provvedimento impugNOME una possibile valutazione alternativa, dovendo essa solo valutare se detto provvedimento si conformi ai criteri di logicità, completezza e non contraddittorietà. Nel presente caso, l’ordinanza impugnata non presenta i vizi lamentati dal ricorrente, ed i motivi che lo affermano devono perciò essere rigettati.
3.2. Anche il secondo motivo di ricorso, che censura la manifesta illogicità dell’ordinanza in ordine all’adeguatezza della misura disposta, è infondato. Il Tribunale ha valutato approfonditamente, dalla pagina 34 alla pagina 36, la necessità di applicare la massima misura contenitiva, analizzando la personalità dell’imputato e sottolineando che il delitto commesso ha dimostrato la sua capacità di coltivare e attuare pulsioni omicide, e che queste possono ripresentarsi in ogni momento, in particolare contro l’amante, ma anche contro i familiari, se alla base dell’azione omicidiaria ci fossero moventi economici o una sete di vendetta, anche perché egli non risulta avere compiuto un’opera di comprensione e razionalizzazione delle ragioni della predetta azione. Il Tribunale ha esplicitamente motivato che egli potrebbe commettere reati anche se detenuto agli arresti domiciliari, in quanto con le sue «straordinarie capacità manipolatorie e ideative di complessi piani criminosi» potrebbe convincere le vittime ad andare a trovarlo o potrebbe servirsi di altre persone, ed ha ritenuto
comunque inidonee, per specifici e non illogici motivi, le località proposte per l’applicazione della misura meno gravosa. Questa motivazione afferma perciò anche, implicitamente, la inidoneità degli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico, non essendo tale presidio sufficiente per eliminare il pericolo di recidivanza ritenuto dal Tribunale del riesame.
La motivazione in merito all’adeguatezza della misura carceraria disposta è, pertanto, priva dei vizi censurati, ed anche il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.
3.3. Il terzo motivo di ricorso censura l’ordinanza per non avere valutato l’incidenza del decorso del tempo sulla persistenza delle esigenze cautelari, ma anch’esso è infondato. Il Tribunale, infatti, ha valutato anche tale elemento, alle pagine 27 e 28 dell’ordinanza, in primo luogo ribadendo che esso, secondo la giurisprudenza di legittimità, è un elemento neutro, e comunque escludendo che esso debba essere ritenuto un “tempo silente”, durante il quale l’imputato ha cioè mantenuto un comportamento irreprensibile, avendo egli, al contrario, manifestato frequenti esplosioni di rabbia contro l’amante e concretizzato, con tale condotta, il pericolo di commissione di gravi delitti in danno di lei.
La motivazione del provvedimento impugNOME è, quindi, completa, non contraddittoria e non illogica anche sotto questo profilo.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto · essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì l’ordine di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 15 febbraio 2023
Il Consigliere estensore