Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37360 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza 15/5/2024 del Tribunale di Napoli
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 ottobre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato la richiesta di NOME COGNOME di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con un’altra meno afflittiva.
NOME COGNOME era stato indagato, imputato e poi condannato per i reati di cui ai capi a) (associazione RAGIONE_SOCIALE aggravata) e o) (detenzion, e porto di una pistola, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 13.5.2020
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 5 dicembre 2023, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari.
A seguito di ricorso per cassazione, la Seconda Sezione di questa Corte, avendo rilevato che il Tribunale aveva fondato il rigetto anche in considerazione del reato di cui al capo p) dell’imputazione provvisoria, pur essendo tale reato stato contestato soltanto ad NOME e NOME COGNOME e non anche ad NOME COGNOME, aveva disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, al fine di chiarire se sussistessero «esigenze cautelari consideràndo i soli due reati per i quali COGNOME risulta indagato, in quanto la motivazione dovrà essere relativa soltanto alla scelta della misura senza tener conto del reato di cui al capo p)».
Decidendo in fase di rinvio, con ordinanza del 15 maggio 2024 il Tribunale di Napoli ha nuovamente rigettato l’appello.
Avverso quest’ultima ordinanza del Tribunale ha propoSto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, per avere il Giudice dell’appello cautelare, da un lato, valorizzato, quanto all’accertamento dei fatti e alla loro qualificazione, la sentenza di condanna, pronunciata il 14 luglio 2023 nei confronti del ricorrente, dall’altro, non tenuto conto che in tale sentenza si dà atto del suo allontanamento dalla RAGIONE_SOCIALE (pagina 60),
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Premesso che NOME era stato indagato, imputato e poi condannato per i reati di cui ai capi a) (associazione RAGIONE_SOCIALE aggravata) e o) (detenzione e porto di una pistola, reato aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., commesso il 13.5.2020, deve ricordarsi che il Tribunale, nel rigettare l’istanza di sostituzione della misura cautelare, ha affermato che l’attualità delle esigenze cautelari era garantita dall’epoca dei fatti, accertata fino all anno 2020,
«dall’essere l’appellante inserito in un pericoloso contesto criminale, di cui fanno parte anche i suoi più stretti congiunti».
Il Collegio dell’impugnazione cautelare ha aggiunto sia che l’unica misura adeguata era quella carceraria, stante l’altissimo pericolo di recidiva, sia che le considerazioni espresse non mutavano neppure alla luce del domicilio fuori regione, proposto dalla difesa, «che, in ragione della gravità dei fatti e dell personalità dell’appellante, non appare sicuramente idoneo a recidere i contatti del COGNOME con le figure criminali con le quali era in contatto e che ben potrebbero continuare ad avvalersi della sua collaborazione seppure in luogo diverso».
Siffatte argomentazioni non resistono alle censure difensive.
Deve rilevarsi, infatti, che, come dedotto dal ricorrente sin dalle precedenti fasi, nella sentenza di condanna, pronunciata nei suoi confronti il 14 luglio 2023 per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., si dà atto del suo allontanamento dal sodalizio criminoso e ciò è stato del tutto pretermesso dal Tribùnale.
Nell’ordinanza impugnata si sottolinea che l’appellante era inserito in un pericoloso contesto criminale ma né si indicano le ragioni di tale affermazione né si fa riferimento all’anzidetto allontanamento, accertato nel giudizio di merito, conclusosi con la menzionata condanna del ricorrente.
Tuttavia, l’allontanamento da un sodalizio criminoso può aSsumere rilievo pregnante in materia, come già chiarito da questa Corte, secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione di pericolosità sociale, di carattere relativo, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza di una rescissione del vincolo associativo, dimostri – in modo obiettivo e concreto l’effettivo e irreversibile allontanamento dell’indagato dal gruppo criminale (Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159 – 01).
Non è superfluo ricordare che l’operatività dell’anzidetta présunzione, pur costituzionalmente adeguata e “necessaria” in relazione alla gravissima fattispecie incriminatrice (v. sent. Corte cost. n. 265/2010), non può prescindere da un’attenta verifica dell’assenza di elementi – dedotti dalla parte o comunque emergenti dagli atti – suscettibili di superarla. D’altronde, la norma di cui all’art 275 cit., ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, richiede, non che vi sia la prova positiva dell’avvenuta definitiva rescissiohe del vincolo associativo, ma soltanto “che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”: espressione che spetta al giud ce riempire di contenuto, valutando, nell’ambito del proprio prudente apprezzamento, quegli
eventuali dati sintomatici, se non di una formale recisione del pactum sceleris, di un serio, oggettivo ed irreversibile distacco dal gruppo di appartenenza.
Alla luce di quanto precede deve affermarsi che la valutazione, effettuata dal Collegio dell’impugnazione cautelare, si appalesa viziata, con la conseguenza che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 settembre 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il presidente