Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16373 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16373 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/11/2024 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio di appello cautelare, il Tribunale di Lecce ha disatteso la richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in essere (RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare) avanzata da COGNOME NOME disposta nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Lecce per le fattispecie di cui agli artt. 73 e 74, in relazione all’art.416 bis.1 cod.pen., d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, fatti in relazione ai quali è intervenuta pronuncia di condanna in primo grado alla pena di anni undici di reclusione.
particolare, il COGNOME, come peraltro evidenziato nell’incidente cautelare pervenuto al giudizio di legittimità, è stato ritenuto gravemente indiziato di avere partecipato ad un’associazione criminosa dedita al commercio di sostanze stupefacenti di varia natura, rivestendo, nella specie, la qualifica di fornitore del sodalizio facente capo a COGNOME NOME, concordando con questi le modalità di fornitura RAGIONE_SOCIALEe provviste, con l’aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione di gruppo mafioso, in quanto i proventi del commercio RAGIONE_SOCIALEo stupefacente erano destinati ad alimentare le risorse finanziarie del clan COGNOME. In
Con riferimento alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che i requisiti di concretezza e di attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari erano già stati verificati all’esito del procedimento cautelare concernente l’ordinanza genetica, che il ricorrente non aveva dedotto elementi dotati di rilevanza innovativa rispetto alla situazione già esaminata nella fase cautelare e nel giudizio di merito, che sul punto non poteva che trovare espansione la presunzione di doppia adeguatezza riconducibile all’art.275 comma 3 cod.proc.pen., che il COGNOME non era stato in grado di contrastare, e che il diverso trattamento cautelare riservato ad altro dei concorrenti (COGNOME) non poteva essere considerato quale elemento distonico e illogico, in quanto contrassegnato da una fisiologico apprezzamento individualizzante mentre, in relazione alla prospettazione di una collocazione domiciliare in area distante dai luoghi in cui l’attività criminosa si era manifestata, ne riconosceva la irrilevanza, in ragione RAGIONE_SOCIALEa inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘argomento a scalfire la doppia presunzione, tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEa sostanziale inadeguatezza del domicilio indicato a garanzia RAGIONE_SOCIALEa reiterazione di condotte criminose.
Quanto agli argomenti difensivi secondo i quali ricorrevano specifici elementi tratti da captazioni telefoniche da cui si palesava una totale dissociazione del COGNOME dal gruppo criminoso, quantomeno dal marzo 2021, e quindi in epoca di gran lunga anteriore a quella in cui era stata disposta la misura cautelare, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare ribadiva che la doppia presunzione sopra richiamata era assorbente anche rispetto a tali elementi in quanto la presunzione di pericolosità del prevenuto non si rapporta alla operatività del sodalizio venendo
meno con la cessazione dei reati fine, ma si estende al pericolo di manifestazione RAGIONE_SOCIALEa medesima professionalità criminosa che aveva trovato espressione nella collaborazione con il gruppo criminale nell’ambito dei circuiti criminali del narcotraffico, di talchè il tempo silente e la conseguente rescissione dei legami con l’associazione, non poteva costituire di per sé evidenza di superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione di pericolosità; sotto diverso profilo assume che le intercettazioni indicate dal ricorrente non avevano carattere univoco a sostegno RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa indicando semmai una aspirazione, mentre l’allontanamento da circuiti criminali era comunque contrastato dalla circostanza che, in sede di esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza coercitiva, al COGNOME era stata sequestrata una rilevante somma di denaro, da cui traeva argomento a sostegno del perdurante inserimento del prevenuto in ambienti vicini al narco traffico.
4. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME il quale, con tAn primo motivo di ricorso deduce contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla ritenuta attualità e permanenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, nonché in relazione alla riconosciuta assenza di elementi di novità rispetto al quadro cautelare valutato nell’ordinanza genetica, evidenziando che del tutto errata doveva ritenersi l’operazione logica compiuta dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare nel riconoscere la doppia presunzione derivante dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen. e nel porre in capo al ricorrente l’onere di indicare elementi di novità idonei a superare la suddetta presunzione, laddove una tale valutazione ometteva del tutto di considerare il tempo silente tra la cessazione RAGIONE_SOCIALEa condotta antidoverosa da parte del COGNOME (pacificamente intervenuta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021), con elisione di qualsiasi relazione con gli altri correi, laddove l’associazione criminale aveva continuato ad operare per oltre due anni, elemento questo riconosciuto rilevante dalla giurisprudenza di legittimità al fine del superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione relativa di pericolosità, nonché l’attenuazione RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari riconosciuta in favore di altro correo, che pure era risultato coinvolto per un più ampio spazio temporale e, in ragione di tali elementi, la sopravvenuta proporzionalità ed adeguatezza di misura cautelare domiciliare in un contesto territoriale del tutto estraneo a quello in cui era maturata la condotta criminosa.
Con una seconda articolazione assume la illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare, nel contrastare il prospettato recesso del prevenuto dall’ambiente criminoso mediante allegazione di esiti di intercettazioni telefoniche, aveva utilizzato un argomento del tutto equivoco e non probante quanto la confisca di una rilevante somma di denaro nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno
2023, provvista che poteva essere stata accantonata nel tempo e comunque non indicativa di una attuale realizzazione di attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In sede di appello avverso la ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quat i l -o probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE‘effetto devolutivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa natura autonoma del provvedimento impugnato (in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto difettare nell’ appello cautelare proposto i requisiti di novità necessari, avendo la difesa dedotto solo motivi concernenti la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo sez.2, n.18130 del 13 Aprile 2016, Antignano, Rv.266676; sez.6, n.45826 del 27 Ottobre 2021, COGNOME NOME, Rv.282292).
Tale principio appare attagliarsi al caso in specie laddove il procedimento di riesame sul provvedimento cautelare genetico ha confermato la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘attualità e RAGIONE_SOCIALEa concretezza mentre, nel frattempo, è intervenuta altresì la pronuncia di condanna del COGNOME, che ha acclarato la partecipazione di questi ad un gruppo criminoso operante in un circoscritto ambito territoriale in cui fungeva da stabile fornitore RAGIONE_SOCIALE‘associazione, capeggiata dai COGNOME nella commercializzazione RAGIONE_SOCIALEo stupefacente.
Il principale argomento difensivo prospettato dalla parte ricorrente, che sostiene avere rilievo di novità in quanto non considerato nelle precedenti fasi del procedimento cautelare, è rappresentato dal tempo trascorso dai fatti dal momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela (circa due anni), il quale assumerebbe rilievo, in una prospettiva di assenza o affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari in relazione ai profili di adeguatezza e proporzionalità, se esaminato congiuntamente al diverso trattamento cautelare riservato ad altro correo e alla circostanza di una dimostrata elisione dei collegamenti con il gruppo organizzato, che poi avrebbe proseguito nell’attività illecita anche in diversa composizione, tanto che era seguito un diverso procedimento penale.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa
decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME). Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale è coerente con le risultanze processuali e non risulta manifestamente illogico, sottraendosi al sindacato di questo giudice di legittimità. Il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con l’ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione coerente e logica, che il distacco temporale tra cessazione RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa del COGNOME (Marzo 2021) e l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (circa due anni), era già stato valutato nel precedente incidente cautelare, e che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità in relazione ad altro associato (RAGIONE_SOCIALE), ha precisato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività RAGIONE_SOCIALEa stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione RAGIONE_SOCIALEa medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. (sez.3, n.16357, del 12/01/2021, PMT c. Amato, Rv.181293-01; sez.6, n.5327 del 28/11/2023 n.m.; sez.4, n.3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv.280243-01) e, sotto questo profilo, ha fornito adeguata contezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni per la quali ha escluso che dal tenore RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni richiamate dal ricorrente, a sostegno di una asserita elisione del vincolo associazione, non si potesse altresì ravvisare un recesso definitivo da circuiti criminali, trattandosi di intercettazioni che andavano contestualizzate, risultando, semmai, indice di una sospensione RAGIONE_SOCIALE‘apporto contributivo al gruppo.
3.1. D’altro canto, il giudice ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari e la valutazione di proporzionalità e di adeguatezza in termini assolutamente corretti sotto il profilo logico giuridico, tenendo conto in particolare degli indici forniti dalla disposizione normativa di cui all’art.275 comma 1 bis cod.proc.pen. la quale prevede che, contestualmente alla pronuncia di condanna, l’esame RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari “è condotto tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘esito del procedimento, RAGIONE_SOCIALEe modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza, risulta taluna RAGIONE_SOCIALEe esigenze indicate nell’art.274 comma I, lett.b) e c)”.
Appare pertanto evidente che non risulta correttamente calibrato l’argomento introdotto nei motivi di ricorso del COGNOME quando contesta al giudice del riesame di essersi limitato a valorizzare il patrimonio indiziario e conoscitivo a carico del prevenuto, omettendo di valutare il lungo decorso del tempo dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa cautela e la intervenuta pronuncia di primo grado nei confronti RAGIONE_SOCIALEo stesso.
3.2. In tale prospettiva pertanto il giudice del riesame, uniformandosi alla disposizione di cui all’art.275 comma I bis cod.proc.pen., da un lato ha correttamente considerato l’esito del giudizio con il quale il prevenuto è stato dichiarato colpevole del reato associativo, con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sua veste di stabile fornitore e di plurimi reati fine e condannato a pena detentiva particolarmente severa (anni undici di reclusione) e RAGIONE_SOCIALE‘altra, nel riconsiderare la personalità del prevenuto in relazione alle concrete modalità di realizzazione dei reati attraverso una serie di collegamenti con il mondo del narcotraffico che garantivano un approvvigionamento di stupefacente in rilevante quantità e con continuità, ha escluso un affievolimento RAGIONE_SOCIALEe esigenze riscontrate nella misura genetica, così da ritenersi superata la doppia presunzione di legge. Al contempo ha fornito motivazione logica RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui non potevano ritenersi elementi di novità, rispetto al quadro cautelare disegnato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa misura, tanto il diverso trattamento cautelare riservato ad altro correo, in ragione del carattere individualizzante e non trasferibile RAGIONE_SOCIALEa valutazione operata sulla esigenze cautelari, quanto la palesata disponibilità di un immobile in area distante dal luogo di commissione del reato, in ragione del carattere assorbente RAGIONE_SOCIALEa doppia presunzione, laddove la disponibilità di un domicilio, ove potere eseguire la misura, presuppone comunque il superamento RAGIONE_SOCIALEa presunzione concernente la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari e la presunzione di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale.
Il secondo motivo concernente la non conducenza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica del persistere RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, del dato rappresentato dalla disponibilità di una rilevante somma di denaro da parte del COGNOME al momento RAGIONE_SOCIALEa esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura, non è in grado di disarticolare il ragionamento operato dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare sul fatto che non sia stata, comunque, superata la doppia presunzione prevista dall’art.275, comma 3 dPR 309/90 per le ragioni dianzi indicate, fermo restando l’elemento di forte ambiguità rappresentato dalla disponibilità di una somma di denaro così ingente, pure a fronte di una asserita elisione dei collegamenti con il mondo del narcotraffico.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma indicata in dispositivo a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe
RAGIONE_SOCIALE. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen..
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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