Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Agrigento il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 27/03/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo, quale giudice del riesame, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 26 febbraio 2024, che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Secondo la provvisoria imputazione, COGNOME avrebbe fatto parte dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, come sodale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, partecipando a riunioni con altri sodali, finalizzate alla trattazione di vicende interesse associativo, quali strategie da attuare per assicurare a RAGIONE_SOCIALE l’acquisizione della gestione o comunque del controllo delle attività economiche e degli appalti.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen.
Il Tribunale ha ribadito in modo acritico le stesse argomentazioni, censurate dalla difesa, in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE, come dimostra l’adesione ad un erroneo vaglio delle emergenze processuali (in cui seno state valorizzate la precedente condanna, l’accettazione del potere RAGIONE_SOCIALE e la semplice contiguità compiacente).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.
Quanto alla gravità indiziaria, va censurato, da un lato, il quadro generico e di superficiale ideazione in cui è stata collocata la partecipazione del ricorrente (già evincibile dalla provvisoria imputazione) e, dall’altro, come la precedente condanna riportata dal ricorrente (benché siano trascorsi 4 anni dalla sua scarcerazione) abbia suggestionato e indirizzato l’ipotesi accusatoria e il convincimento dei giudici cautelari, così ricavando da un episodio l’assunto che il ricorrente avesse continuato ad esercitare il suo ruolo di referente del RAGIONE_SOCIALE per il controllo delle attività economiche del territorio.
In particolare, il nucleo costitutivo dell’imputazione per il ricorrente riguard un suo intervento nelle dinamiche prodromiche alla individuazione di operatori economici “patrocinati” dai sodali da imporre agli appaltatori dei lavori della rete fognaria di Ribera. Nella specie, l’imprenditore NOME si sarebbe piegato alle pressioni mafiose, contraendo rapporti imprenditoriali con le ditte di NOME (fornitura di cemento) e COGNOME (movimento terra).
La captazione tra il ricorrente e NOME è da ritenersi neutra, in quanto, premessa la loro amicizia, estesa anche alle loro famiglie, il ricorrente non conosce il titolare della ditta appaltatrice, NOME (quindi non avrebbe potuto effettuare alcun intervento su costui). Era stato lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nell’escludere la gravità indiziaria per il NOME per il reato di favoreggiamento, ad escludere contatti diretti tra il ricorrente e il NOME e che questi fu sottopost
ad un potere di controllo. NOME aveva riferito che l’unica ditta che gestiva l’impianto di calcestruzzi gli era stata indicata da un conoscente e da un dipendente.
Ciononostante, il Tribunale ha assegnato al ricorrente il potere di controllare le dinamiche imprenditoriali, nei confronti delle ditte di NOME e COGNOME, sulla base di captazioni prive di riscontri e di elementi individualizzanti.
Le captazioni documentano il rigore con cui il NOME aveva affrontato il rapporto con NOME per la esecuzione delle opere.
Quanto ai rapporti con COGNOME, la captazione valorizzata tra il ricorrente e COGNOME è poco chiara; inoltre la ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari conteneva una palese contraddizione su un dato temporale dirimente (l’incontro, evocato dai conversanti per raggiungere un accordo su come veicolare i lavori, sarebbe avvenuto ben un mese dopo che erano stati già affidati alla ditta dello RAGIONE_SOCIALE i lavori da parte del COGNOME).
Il Tribunale, per superare questa obiezione, si è rifugiato in un argomento debole, inquadrando l’incontro postumo nel più ampio contesto di rapporti riconducibili a dinamiche associative.
Quanto ai lavori sulla strada di collegamento INDIRIZZO ImperatoreINDIRIZZO Pedano, a carico del ricorrente c’è solo una captazione con COGNOME, con cui questi aveva chiesto all’amico se dovesse recarsi a Catania, lamentandosi della ditta aggiudicataria dei lavori che aveva concluso accordi con altri operatori locali. Per vestire il coinvolgimento del ricorrente, il Tribunale è ricorso ad una forzatura interpretativa paradossale delle ragioni del colloquio, collegandolo ad un intervento richiesto al ricorrente per far riprendere le forniture interrott dimostrato dal fatto che il giorno dopo le stesse erano riprese.
Inconsistenti viepiù sono gli indizi per l’ipotizzato attivismo del ricorrent nell’assicurare a NOME l’accaparramento di subappalti per i lavori sul tratto stradale in Villafranca Sicula, basato su altre captazioni in cui prima il ricorrent avvertiva NOME che sarebbe stato contattato per una fornitura e poi quest’ultimo veniva contattato da un imprenditore che aveva ricevuto il suo numero da un comune amico.
Non solo l’episodio in sé non ha nulla che dimostri un asservimento a logic:he mafiose, ma sicuramente il comune amico non era il ricorrente che non conosce quell’imprenditore (né risultano tra loro contatti).
La mancata estromissione di COGNOME dal cantiere nonostante gravi inadempienze, ritardi ed inefficienze, risulta un dato altrettanto inconsistente (non essendo affatto raro che imprenditori continuino a mantenere i loro rapporti pur in presenza di difficoltà operative e di interlocuzione) e viepiù non dimostra alcun coinvolgimento del ricorrente.
Distonica nella ricostruzione della vicenda è la assenza della figura di COGNOME, al quale nella operazione della rete fognaria lo stesso Tribunale assegna un ruolo egemonico.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274, 275, 292 cod. pen.
Nonostante un quadro indiziario così inconsistente, il Tribunale ha fatto leva sulla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
In modo contraddittorio, mentre al COGNOME viene riconosciuta una adesione al RAGIONE_SOCIALE limitata nel tempo, il Tribunale non ha fatto lo stesso per il ricorrent nonostante che gli elementi indiziari sono stati tratti da captazioni con questi in un breve lasso di tempo.
I fatti sintomatici sono collocati alla fine del 2021 e sono del tutto episodic:i comunque giustificati dal rapporto di amicizia con il COGNOME e privi di significato in chiave indiziaria; il ricorrente era al lavoro presso un’impresa edile al momento dell’arresto.
Difetta una valida motivazione in punto di attualità del pericolo, dovendosi valutare anche per i reati di mafia il “tempo silente”.
Proprio tale dato doveva comunque portare all’applicazione di una misura più gradata e comunque a motivare sulla inidoneità della misura domiciliare con la cautela del braccialetto elettronico, in presenza di presunzione relativa di adeguatezza di quella carceraria.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire una memoria, nella quale, in vista della discussione orale, ha inteso ribadire le censure versate nel secondo motivo, quanto alla significatività in chiave accusatoria delle condotte addebitate al ricorrente.
Tale assunto risulterebbe corroborato dalla circostanza che la Procura, nel concludere le indagini, ha disposto lo stralcio di quegli imprenditori nei cui confronti si era originariamente concentrata l’attenzione investigativa per le possibili interferenze del ricorrente nell’assegnazione degli appalti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è da rigettare in quanto complessivamente infondato.
Preliminarmente non possono trovare ingresso in questa sede le produzioni documentali che la difesa ha allegato alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen.
Va rammentato che nel giudizio di legittimità possono essere prodottj–esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire – nei
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lì
precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra tante, Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609).
Nella specie si tratta di documenti successivi alla decisione impugnata e che sono presentati dalla stessa difesa come idonei a corroborare la lettura difensiva del compendio indiziario.
Il primo motivo è generico, oltre a declinare censure prive di fondamento.
Va rammentato che l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (tra tante, Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603, in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente).
Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente, invocando la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., si è appuntato sulla motivazione dell’ordinanza impugnata, richiamando erroneamente principi di diritto in tema di autonoma motivazione dell’ordinanza genetica.
Nel contempo ha anche segnalato che il Tribunale del riesame ha “condiviso” le conclusioni e le argomentazioni dell’ordinanza genetica, così ammettendo che il Tribunale del riesame ha dato dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.
Il secondo motivo sui gravi indizi declina censure manifestamente infondate o che si risolvono in preclusi apprezzamenti di merito sul significato e sulla consistenza del materiale indiziario.
Va ribadito il pacifico principio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti l adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non(
il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze clià esaminate dal giudice di merito (tra tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976).
4.1. Va premesso, quanto alla rilevanza della condanna definitiva per la pregressa partecipazione del ricorrente al medesimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), che è stato più volte affermato che i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo RAGIONE_SOCIALE e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (per tutte, Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278221).
Ciò significa che la sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all’interno della associazione criminale (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286395).
A questi principi si è espressamente e correttamente attenuto il Tribunale nell’esaminare il compendio indiziario, costituito non solo dalla pregressa condanna, ma da altre evidenze dimostrative della perdurante partecipazione “attiva” del ricorrente all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Quanto agli indizi presi in considerazione dall’ordinanza impugnata, il ricorrente, lungi dal rappresentare manifeste illogicità nel ragionamento giustificativo esposto dal Tribunale, si è cimentato nella personale ed alternativa lettura del materiale indiziario, selezionando e parcellizzando alcune evidenze, così svilendone il significato complessivo, e non confrontandosi realmente con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata.
Così, in ordine alla conversazione del 16 ottobre 2021 tra il ricorrente e il COGNOME, definita “neutra” dal ricorrente e da collocare soltanto nell’ambito del rapporto di amicizia tra i due.
Il Tribunale ha giustificato in modo lineare ed esaustivo il significato della conversazione, evidenziandone i passaggi più emblematici, che davano atto dell’ingerenza fattiva del ricorrente nell’affidamento dei lavori di subappalto sul territorio e delle regole gerarchiche seguite e da seguire in tale contesto, evocando la figura di NOME COGNOME (soggetto già condannato quale capo della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Lucca Sicula nel mandamento di Lucca Sicula e Ribera), quale persona che doveva dare l’approvazione definitiva all’ingresso dei soggetti favoriti
negli appalti e che, nell’attuale contesto RAGIONE_SOCIALE, era dalla loro parte, quale gruppo dominante sul territorio.
Il Tribunale, lungi dal limitarsi a questa conversazione, ha riportato altre captazioni, registrate due giorni dopo, che davano atto di come COGNOME avesse effettivamente incontrato l’COGNOME per perorare l’affidamento dei lavori ai due imprenditori ricevendone subito l’assenso e di come COGNOME avesse rassicurato il COGNOME del risultato (che era già al corrente del lavoro affidato a COGNOME), informandolo che di lì a breve avrebbe avuto un incontro con il ricorrente.
Sulla base di queste captazioni, il Tribunale ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dall’appaltatore NOME, che aveva attribuito ad altri la paternità delle indicazioni delle ditte dei due imprenditori sopra indicati.
Era effettivamente irrilevante – alla luce delle evidenze sopra riportate – ai fini della tenuta logica del ragionamento seguito dal Tribunale il fatto che NOME non sia stato raggiunto da gravi indizi per il reato di favoreggiamento personale, nell’aver fornito tale informazione.
Il Tribunale ha inoltre spiegato in modo non manifestamente illogico come non venisse a contrastare la lettura dei suddetti dialoghi neppure la collocazione “postuma” (rispetto all’affidamento dei lavori) dell’incontro tra il ricorrente l’COGNOME (incontro che veniva piuttosto a confermare la sussistenza dei loro rapporti mafiosi).
E’ infine aspecifica la censura che denuncia la mancanza di riscontri della suddetta lettura, in quanto non considera la portata complessiva degli indizi raccolti a carico del ricorrente, desunti dagli altri episodi esposti nell’ordinanz impugnata.
4.3. Quanto ai lavori sulla strada di collegamento Bivio ImperatoreINDIRIZZO Pedano, le critiche difensive si rivelano meramente oppositive, nel denunciare la “forzatura interpretativa paradossale” a carico del ricorrente nell’esame delle evidenze indiziarie.
La ricostruzione del Tribunale non presenta infatti illogicità manifeste.
In primo luogo, l’ordinanza impugnata riporta il significativo colloquio di NOME ed NOME COGNOME (sodali in questo procedimento) sulla necessità di far assumere NOME da parte di una ditta subappaltatrice dei lavori. Circostanza, questa, confermata dalle indagini (COGNOME aveva effettivamente svolto in seguito presso questo cantiere forniture di pietrisco).
Era emerso poi dalle captazioni che successivamente si erano interrotte queste forniture ad opera della ditta subappaltatrice. Ed in questo contesto COGNOME si era rivolto al ricorrente segnalandogli l’accaduto e chiedendogli se dovesse recarsi a Catania. Il Tribunale dava atto della ripresa il giorno dopo delle commesse.
La lettura complessiva delle suddette circostanze forniva la conferma sul piano indiziario dei ruoli, da un lato, di NOME COGNOME nella spartizione dei lavori sul territorio, nei quali veniva collocato anche COGNOME, quale soggetto sponsorizzato dal RAGIONE_SOCIALE; e, dall’altro, del ricorrente, quale referente di questo potere di controllo.
Lo stesso Tribunale, a riscontro ulteriore di questo assetto, riporta le captazioni che “fotografavano” i rapporti e gli incontri “riservati” tra il ricorrent NOME COGNOME (significative erano infatti le modalità protette con cui erano organizzati i loro incontri e le comunicazioni).
4.4. Confermava ulteriormente l’ipotesi accusatoria anche l’ultimo episodio relativo ai lavori sul tratto stradale in Villafranca Sicula.
Anche in tal caso, il ricorrente si affida ad una critica parcellizzante dell evidenze.
Il Tribunale ha infatti dato risalto a tale episodio in quanto veniva a riscontrare l’attivismo dimostrato dal ricorrente nell’assicurare l’accaparramento dei lavori in subappalto sul territorio, nella specie avvertendo COGNOME che sarebbe stato contattato per una fornitura.
Non manifestamente illogico è il collegamento di questa captazione con altra immediatamente successiva in cui NOME veniva effettivamente contattato da un imprenditore appaltatore di lavori sul tratto stradale in Villafranca Sicula che aveva ricevuto il suo numero da un “comune amico”. Lettura avvalorata dalla circostanza della mancata estromissione di NOME dal cantiere, nonostante gravi inadempienze, ritardi ed inefficienze.
Né di per sé risulta distonico e decisivo il dato segnalato dalla difesa che in questo episodio non sia emersa la figura egemonica dell’COGNOME.
Il Tribunale ha anche risposto al rilievo, in questa sede meramente riproposto, del rapporto amicale esistente tra il ricorrente e il COGNOME: le captazioni avevano infatti offerto elementi che andavano al di là del pur esistente loro rapporto amicale.
Non può infine essere accolto l’ultimo motivo sulle esigenze cautelari.
Il motivo da un lato riprende le critiche sul quadro indiziario, anche segnalando genericamente la diversa valutazione fatta per la posizione del COGNOME, e dall’altro contesta l’applicazione della doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
5.1. In ordine alla presunzione relativa di esistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente segnala le criticità nella valutazione dell’attualità del pericol recidiva, alla luce del tempo “silente” intercorso tra le ultime manifestazioni della condotta illecita e l’applicazione della misura cautelare.
Il rilievo non è fondato.
Secondo un orientamento, condiviso da questo Collegio, in tema di misure cautelari, anche per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i qual è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015 n. 47, e di un’esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che no sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito (per tutte, da ultimo, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202).
Quanto in particolare al reato di partecipazione ad associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE le presunzioni ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ancora operanti, trovano la loro ragionevolezza nella struttura stessa della fattispecie di cui all’art. 416-b cod. pen. e nelle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che l’appartenenza ad associazioni di tipo RAGIONE_SOCIALE implica un’adesione permanente ad un RAGIONE_SOCIALE criminoso di norma fortemente radicato nel territorio (Corte cost. n. 231 del 2011).
Il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e le manifestazioni della condotta partecipativa può essere considerato, in via AVV_NOTAIO, come un elemento potenzialmente distonico rispetto alla presunzione di perdurante adesione dell’indagato al RAGIONE_SOCIALE in questione e quindi alla attualità delle esigenze cautelari.
La “tenuta” della presunzione deve in tal caso misurarsi con le caratteristiche del RAGIONE_SOCIALE e della condotta partecipativa.
In altri termini, il c.d. “tempo silente” non va valutato in termini astratti va apprezzato calandolo nella concreta fattispecie (Sez. 6, n. 19787 del 26/03/2019, Rv. 275681).
Tra le caratteristiche della condotta partecipativa particolare significato assume a tal riguardo quella della durata. Durata che, se non rileva ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un’associazione per delinquere di tipo RAGIONE_SOCIALE, ben potendo ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278471), è idonea a dimostrare il grado di radicamento del vincolo stretto dal partecipe con il RAGIONE_SOCIALE e quindi a riflettersi sulla prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato d RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, non illogicamente il Tribunale ha ritenuto nel caso in esame che la presunzione relativa non sia stata vinta dal fattore tempo.
Invero, non può nella specie ritenersi trascorso un “rilevante” arco temporale dalle ultime manifestazioni della partecipazione del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (il più recente episodio è datato al settembre 2022), alla luce della sua radicata adesione all’associazione, neppure incrinata dalla pregressa condanna e dalla lunga carcerazione, seguita da una misura di prevenzione per la durata di un anno.
5.2. Prive di pregio giuridico hanno infine le critiche sull’adeguatezza della misura carceraria, stante la presunzione assoluta per il reato in esame.
Pertanto, sono irrilevanti le censure declinate in questa sede sull’omessa o carente motivazione sulla scelta di misure più attenuate.
Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27p209024.