Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA 1 .
NOME NOME nata a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
avverso i’ordinanza 25/07/2023 del Tribunale del riesame di Napoli udita ia relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa GLYPH 12 luglio 2023 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NOME e NOME.
Si contesta a entrambe le indagate il reato di partecipazione alla associazione a delinquere di tipo mafioso denominata clan COGNOME operante nella zona
di Torre Annunziata e nei comuni limitrofi, quali addette alla gestione e alla riscossione delle estorsioni (capo 1).
Inoltre, alla COGNOME vengono contestati i reati:
di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di NOME COGNOME, amministratore di una società addetta alla gestione dei servizi cimiteriali, al quale intimava la restituzione della somma di denaro, a lui versata da un suo amico per l’acquisto di un loculo presso il cimitero di Torre Annunziata; l’imprenditore era, inoltre, costretto a consegnarle, per assicurare il mantenimento in carcere del marito, imprecisate somme di denaro; dal 2007 al 2019 (capo 6)
di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di COGNOME NOME, imprenditore ittico, della somma di euro 10.000; dalla Pasqua 2018 (capo 15).
Alla COGNOME è, altresì, contestato il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di COGNOME NOME della somma complessiva di euro 1.000 (capo 19).
Il compendio indiziario è costituito dalle intercettazioni telefoniche ambientali e informatiche, dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dalla elaborazione dei dati forniti dal GPS, dalla consultazione delle banche dati di polizia e dalla escussione delle vittime della estorsione.
Avverso l’ordinanza ricorrono per cassazione entrambe le indagate, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, con un unico atto, deducendo l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., segnatamente per avere utilizzato, ai fini della decisione, i verbali di sommarie informazioni testimoniali resi dalle persone offese dal reato precedentemente alla proposizione del riesame, ma depositati dal Pubblico ministero solo il pomeriggio antecedente la data della udienza.
3.COGNOME NOME ricorre per cassazione con ulteriore atto, a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi:
3.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione alla associazione a delinquere di stampo mafioso.
L’ordinanza impugnata non ha fornito concreti elementi dimostrativi, sia del contributo dato dalla ricorrente al mantenimento e al rafforzamento dell’organismo mafioso, sia della coscienza e volontà dell’evento. Le condotte ascritte all’indagata ai capi 6) e 15) di incolpazione si sostanziano in una serie di comportamenti arbitrari tesi a perseguire uno scopo personale, privatistico, non in linea con gli scopi tipici della associazione criminale, peraltro all’insaputa dei vertici della stessa, i quali, per tale motivo, mal tolleravano la presenza non autorizzata della ricorrente nel settore delle estorsioni. Nella conversazione del 12 dicembre 2019
NOME NOME si lamentava di NOME, la quale in passato si era trattenuta somme delle estorsioni pagate dal “cimitero” (e cioè da NOME) e da “NOME” (ossia NOME). Da altra conversazione si evince chiaramente che, proprio per questo motivo, gli associati avevano deciso di darle solo i soldi per il mantenimento in carcere del marito. Ciò non può rientrare nel concetto di intraneità all’organismo mafioso.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria del fatto estorsivo di cui al capo 6).
Si richiamano, ancora una volta, le intercettazioni nel corso delle quali NOME si lamentava di NOME, la quale si era avocata il potere di gestire autonomamente le estorsioni, anche quelle ai danni di NOME, nonché la conversazione tra due appartenenti al clan rimasti stupiti del fatto che il predetto, da tempo, pagasse NOME, che non aveva distribuito nulla all’interno del clan.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravità indiziaria in relazione al fatto estorsivo di cui al capo 15).
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della presunzione assoluta di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa di NOME è puntualmente documentato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di entrambe le indagate sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate
2.I1 ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di entrambe le indagate è manifestamente infondato.
2.1.L’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. stabilisce che il Tribunale “annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza”. Se è dunque chiaro che non sussiste una preclusione in relazione alla produzione “nel corso dell’udienza” di elementi ulteriori rispetto a quelli originariamente disponibili – sia che si tratti elementi anche prima della richiesta di riesame noti alla parte che li produce, sia che si tratti di elementi sopravvenuti (cfr. Sez. 6, n. 35690 del 12/06/2019, Catalano, Rv. 277194 – 01), é, dei pari, necessario che il tribunale assegni all’indagato, che ne faccia richiesta, un termine a difesa per esaminare i nuovi elementi probatori a carico presentati dal Pubblico ministero in udienza, ma la congruità di tale termine va apprezzata in rapporto alla scansione temporale che governa il procedimento di riesame, al fine di consentire l rispetto del termine di
dieci giorni per la decisione previsto, dall’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura.
2.2. Nel caso di specie, ciò è pacificamente avvenuto, poiché è stato lo stesso Pubblico ministero a comunicare l’avvenuto deposito degli atti il giorno precedente alle ore 15.35 e il Tribunale del riesame ha, inoltre, concesso una sospensione ad horas, della quale, però, i difensori non hanno inteso fruire, così rinunciando a far valere l’eventuale lesione del diritto di difesa.
Il ricorso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse di NOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo, relativo alla partecipazione all’associazione di tipo mafioso, risulta generico.
I giudici della cautela hanno dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle intercettazioni di comunicazioni che avevano permesso di accertare che alcuni esponenti del clan si erano lamentati della gestione autonoma, da parte dell’indagata, della riscossione dei proventi delle estorsioni; con motivazione logica e, quindi, insindacabile in questa sede, il Tribunale ha sottolineato che ciò non significa che la COGNOME agisse al di fuori dell’associazione, ma, anzi, che la stessa era legittimata a occuparsi di tale settore proprio per la sua intraneità all’organizzazione, oltre che per la posizione apicale nella stessa del marito COGNOME NOME.
3,2. Del pari, aspecifici sono il secondo e terzo motivo di ricorso, concernenti le estorsioni di cui ai capi 6) e 15), dai momento che si limitano ad una considerazione sulle dichiarazioni di una delle persone offese – NOME COGNOME e su una frase intercettata di COGNOME NOME, laddove, invece, la motivazione si fonda sul tenore delle conversazioni intercettate, che non formano oggetto di censure da parte del ricorrente.
3.3. Puntuale motivazione è stata fornita anche in punto di esigenze cautelari. L’ordinanza impugnata, al di là del dubbio sull’effettiva attività lavorativa dell COGNOME, dopo avere precisato che la stessa non sarebbe comunque [‘Idonea a superare la presunzione di cui all’art. 275, comrna 3, cod. proc. pen., ha sottolineato che i fatti sono di assai recente commissione, posto che sono contestati fino al momento del fermo dei 2023, e che le modalità degli stessi inducono a ritenere unica misura adeguata a contenere la pericolosità dell’indagata quella della custodia cautelare in carcere.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile » i ricorsi e condanna le ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21 dicembre 2023
Il
Il Presidente