Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30518 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 del TRIB. LIEhERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore Nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza de112 marzo 2024 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigettava l’impugnazione proposta da COGNOME NOME avverso il provvedimento del G.I.P. di Reggio Calabria che aveva respinto la richiesta di revoca o sostit della misura di custodia cautelare in carcere, disposta per il reato di cui D.P.R.n.309/1990, nonché per il reato – fine di cui ai capi C 6 e C 78 della -i provvisoria, oltre che per due ipotesi di autoriciclaggio contesta te ai capi C90 dell’imputazione provvisoria.
2.1. Il Tribunale rilevava la insussistenza dei gravi indizi in ordine alla autoriciclaggio contestata al capo C 92 e riteneva invece sussistenti i gravi ind il capo di cui alla contestazione sub C90; rilevava infine l’assenza di elementi a superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod proc. pen e rige l’istanza dell’odierno ricorrente.
Il ricorso, proposto dal difensore dell’indagato avverso la citata ordin affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione riferimento agli indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza del r autoriciclaggio di cui al capo sub C90. Mancava innanzi tutto la prova del fatto COGNOME avesse ricevuto il provento del reato presupposto; inoltre, anche l’ordi di custodia cautelare aveva evidenziato come il conto aziendale della socie autolavaggio facente capo al COGNOME (BG FAHRZEUGPFLEGE PASING e BG FAHRZEUGPFLEGE Reimm) si alimentava esclusivamente con gli accrediti relativi all’appalto in atto con la società Tesla . La circostanza risultava documentalmente.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ordine alle esigenze cautelari. Non era stato considerato il rilevante tempo tra dalla applicazione della misura custodiale, lo stato di incensuraitezza dell’in l’assenza di legami con esponenti dell’associazione, ad eccezione del solo COGNOME la impossibilità, per il futuro, di compiere attività di riciclaggio dei dell’associazione tramite la previsione di divieto di svolgimento di attività lav
3.3 II ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali – previa contestazion sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo, adducendo l’occa partecipazione del COGNOME alla attività di narcotraffico e la pendenza, sul pun procedimento di riesame presso la Corte di cassazione – ha dedotto violazione legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenul:e esigenze cautelari. In part
il ricorrente censura le argomentazioni dell’ordinanza impugnata laddove era s ritenuto irrilevante il decorso del tempo quale elemento sopravvenuto e laddove stata del tutto trascurata l’esclusione dei gravi indizi con riferimento alla autoriciclaggio contestata sub C 92). Era errata inoltre la considerazione relati assenza di elementi idonei a vincere la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 proc. pen., essendo soltanto uno l’episodio di importazione di cocaina contesta COGNOME ( sub C 6) relativamente al quale il COGNOME COGNOME aveva guadagnato alc profitto da riciclare. Era inoltre illogica l’argomentazione secondo cui l’allontan dalla Germania non sarebbe stata idonea ad attenuare le esigenze cautelari, pro perché l’ipotesi partecipativa contestata si sostanziava COGNOME attività co mediante la gestione dell’autolavaggio in Germania, così come era illogica an l’argomentazione relativa alla esclusione della disparità di trattamento. Invero, stati concessi gli arresti domiciliari a chi aveva rivestito ruolo di maggio nell’associazione (come NOME e NOME NOME) cui era stato contestato, rispettivamente, il ruolo di provvedere all’approvigionamento e commercializzazione della sostanza stupefacente.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo, giova premettere che il procedimento in questione ha ad oggetto l’ist di attenuazione della misura cautelare della custodia in carcere, respinta dal G Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento confermato dal Tribunale del riesame reggino a seguito di impugnazione proposta dal COGNOME ai sensi dell’art. 310 proc. pen. La richiesta era stata basata sulla valutazione di elementi nuovi cons COGNOME documentazione inerente le contestate ipotesi di autoriciclaggio. Per chia espositiva, si precisa che al COGNOME sono contestati, a titolo di imput provvisoria, il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990 in qualità di pa dell’associazione, operativo COGNOME articolazione tedesca della stessa, in finanziava parte delle importazioni di cocaina dal Sudamerica in Italia e in Aus gestite dall’associazione, nonché provvedeva al riciclaggio degli illeciti att società allo stesso intestate all’estero ( capo C); i reati fine sub C6 riguardanti importazione di cocaina; due ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi C92. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, valutata la documentazio prodotta dal ricorrente, ha escluso i gravi indizi di colpevolezza in ordine al cap mentre ne ha ribadito la sussistenza in ordine alla ipotesi descritta al capo C9
ritenuto comunque insussistenti elementi idonei a superare la presunzione di all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Ciò posto, va ribadito che controllo di legittimità relativo al provvedimen libertate”, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del cont dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congr argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25/5/95, COGNOME ed altro, Rv. 201840).
La insussistenza dei gravi indizi di colpevole2:za ex art. 273 cod. proc. p pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce COGNOME violazione di sp norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolar riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merit la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, risolvono COGNOME prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esami dal giudice di merito, sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in o alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di mer valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione s solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardant valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della loffica e ai pr diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sen 22500 del 3/05/2007, Rv. 237012; Sez. 4, sent. N. 26992 del– 2013, Rv.255460 Sez. 2, sent.n.27866 del 17.6.2019, Rv 276946 Sez. 2, n. 27865 del 14/05/201 Sepe, Rv. 277016-02). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Delineato nei superiori termini l’orizzonte dello scrutinio di legittimità nell’am procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l contestata sub C 90) a carico del ricorrente, risulta immune dalle denunciate a di ordine logico e del tutto coerente rispetto all’acquisito compendio indiziario
Il Tribunale ha infatti evidenziato le risultanze inequivoche del materiale inter ( pag. 2 ella ordinanza impugnata), precisamente la conversazione del COGNOME c i genitori COGNOME quale il predetto riferisce loro di emettere fatture per alm euro al giorno per ciascuno degli autolavaggi da lui gestiti (” fai una macchina o fai dieci macchine non fa differenza . perché la cassaforte deve essere svuotata”… ; spiegando i meccanismi di controllo in Germania -“basta che paghi le tasse”.. e il
sistema rodato di “pulizia” del denaro, così descritto:( “se un giorno esce veramente buono e i clienti veramente vengono e fai mille., duemila euro,. non metti niente.. se io giorno dopo esce cento euro che è venuta una macchina sola novecento li metti tu! E paghi le tasse così sei pulito davanti allo Stato.. e questi soldi li metti sul co e puoi comprarti quello che vuoi., perché con i soldi che hai COGNOME cassaforte non puoi comprarti solo la gingomma”). Si tratta di dichiarazioni di inequivoco valore dimostrativo delle illecite attività del ricorrente, congruamente valorizzate dai del riesame per ribadire la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a dell’indagato. Il Tribunale ben argomenta, inoltre, in ordine al rilievo difens cui la società RAGIONE_SOCIALE avrebbe dimostrato le prestazioni a fronte dell’ingente importo fatturato, riguardanti servizi di lava favore della Tesla. In proposito, i giudici di merito considerano che sussistono f di importo ben più esiguo, intestate a soggetti diversi da Tesla, in ordine al nulla aveva dedotto o chiarito il ricorrente, e che proprio tali fatture, di impo ( analiticamente citate dai giudici di merito) rivelavano l’attuazione del mecca di riciclaggio ben chiarito da COGNOME COGNOME conversazione sopra riportata. I viene specificato che la documentazione prodotta dalla difesa comprovante regolarità della fatturazione emessa nei confronti della Tesla ( di cui si è gi riguardava solo uno dei due autolavaggi gestiti dal COGNOME, e non l’altro, par utilizzato per il compimento delle attività di autoriciclaggio, secondo le contes contenute COGNOME imputazione provvisoria.
4. Del tutto congrua, infine, la motivazione in ordine all’adeguatezza della m Sul punto si osserva che, secondo l’ art.275, terzo comma, cod.proc.pen., in pres di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di delitti, tra cui que all’art.74 DPR n.309/90, ricompreso nell’art.51 comma 3 bis cod.proc.pen. applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi da risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concr esigenze cautelari possano essere soddisfatte con alte misure meno afflittive valgano comunque ad assicurare la separazione dell’indiziato dal conte delinquenziale e ad impedire la reiterazione del reato (Corte Cost., 22 luglio n.231). Ciò posto, ben motiva il Tribunale laddove – per escludere la concedibili misure autocustodiali invocate dalla difesa in luoghi lontani sia dalla Calabr dalla Germania – oltre a richiamare la detta presunzione relativa, ha valutato la assenza di elementi di novità volti a giustificare la richiesta; l’insuffi riguardo, della esclusione degli indizi per una sola ipotesi di autoriciclaggio, della gravità del quadro complessivo; il fatto che il COGNOME aveva operato a f della associazione calabrese pur trovandosi in luogo fisicamente lontano d Calabria (appunto, la Germania) senza che ciò impedisse lo stabile mantenimento de contatti e la conduzione delle contestate attività a supporto del sodalizio cri
Né è illogica la motivazione dei giudici di merito in ordine alla adomb irragionevolezza della misura in rapporto ad altri partecipi al sodalizio, in quan punto, il Tribunale segnala che si tratta di posizioni di corre cui non son contestati reati fine o altri reati ( quali l’autoriciclaggio), come nel caso del Quanto al decorso del tempo, va rammentato l’indirizzo di questa Corte di legittim secondo cui in tema di misure cautelari personali, la doppia presunzione relati sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in car valevole per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura. Invero, la clausola di esc prevista dall’art. 299, comma 2, cod. proc. pen. fa ritenere perduranti, per ta i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contrar desumibile dal solo decorso del tempo (Sez. 3 – n. 46241 del 20/09/202 Rv. 283835; Sez. 2 – n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali e al pagamento di una ulteriore somma in favore della Ca delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Manda al cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro
Così deciso il 16 luglio 2024
Il 9onsigliere estensore
Il residente