Presunzione di Adeguatezza: La Cassazione Conferma la Custodia Cautelare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16071/2024, si è pronunciata su un tema cruciale della procedura penale: la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gravi reati associativi. Questa decisione chiarisce che il semplice trascorrere del tempo non è sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari, soprattutto quando l’imputato riveste un ruolo apicale all’interno di un sodalizio criminale e non ha mostrato segni di dissociazione.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo sottoposto alla misura della custodia in carcere da circa sette anni, accusato di far parte di un’associazione di stampo mafioso con un ruolo direttivo. La difesa aveva presentato un’istanza per la revoca della misura, sostenendo che le esigenze cautelari si fossero attenuate con il passare del tempo e che mancassero elementi concreti per giustificare un attuale pericolo di reiterazione del reato. La richiesta era stata respinta sia dalla Corte d’Appello che, successivamente, dal Tribunale in sede di appello cautelare. Contro quest’ultima decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Presunzione di Adeguatezza
I difensori hanno basato il loro ricorso sulla violazione degli articoli 274, 275 e 299 del codice di procedura penale. I punti centrali della loro argomentazione erano:
1. L’affievolimento delle esigenze cautelari: Secondo la difesa, sette anni di detenzione avrebbero dovuto indebolire la presunzione di pericolosità dell’imputato.
2. La mancanza di attualità del pericolo: Non vi erano, a loro dire, elementi concreti e attuali che giustificassero il mantenimento della misura più restrittiva.
3. Il ridimensionamento dell’accusa: Nel corso del processo, l’accusa associativa era stata ridimensionata, e altri soggetti con accuse più gravi erano stati scarcerati.
Il cuore della questione legale risiede nell’interpretazione della presunzione di adeguatezza prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., secondo cui per i delitti di mafia si presume che la custodia in carcere sia l’unica misura idonea, a meno che non vengano forniti elementi specifici che dimostrino il contrario.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, confermando la decisione del Tribunale. La motivazione della Corte si fonda su argomentazioni logiche e giuridicamente congrue, che non lasciano spazio a censure.
I giudici hanno innanzitutto sottolineato che la difesa non ha presentato alcun elemento nuovo capace di “vincere” la presunzione legale. Il semplice decorso del tempo non è stato ritenuto un fattore sufficiente, specialmente in un contesto di contestazione associativa “aperta” e in assenza di prove che indicassero una presa di distanza dell’imputato dal suo ambiente criminale di appartenenza.
La Corte ha inoltre valorizzato gli elementi già accertati nel corso del giudizio, che delineavano un quadro di pericolosità stabile e concreto. In particolare, è stato ribadito il ruolo direttivo ricoperto dall’imputato all’interno del clan, con funzioni di cassiere, contabile e persino reggente durante la detenzione dei capi storici. Questi elementi, secondo la Cassazione, rendono pienamente legittima la valutazione del Tribunale sulla stabilità del quadro cautelare e sulla piena operatività della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio fondamentale nel contrasto alla criminalità organizzata: la pericolosità di chi ricopre ruoli apicali in un’associazione mafiosa è presunta dalla legge e non può essere scalfita dal solo trascorrere del tempo in detenzione. Per ottenere una revoca o una modifica della misura cautelare, è necessario che la difesa fornisca prove concrete e specifiche di un’effettiva dissociazione dal sodalizio criminale o del venir meno delle esigenze cautelari per altri motivi. Questa pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale che adotta un approccio rigoroso nella valutazione delle misure cautelari per i reati più gravi, ponendo la tutela della collettività come priorità.
Il semplice passare del tempo è sufficiente a far revocare una misura cautelare come la custodia in carcere per reati associativi?
No, secondo la sentenza, il decorso del tempo da solo non è sufficiente, specialmente in presenza di una contestazione associativa “aperta” e in assenza di elementi che dimostrino una presa di distanza dal contesto criminale di appartenenza.
Cosa significa “presunzione di adeguatezza” della custodia in carcere?
Significa che per reati di eccezionale gravità, come quelli di tipo mafioso, la legge presume che solo la custodia in carcere sia la misura adatta a prevenire i rischi cautelari (come la reiterazione del reato). Spetta alla difesa fornire prove concrete e specifiche per vincere questa presunzione.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la misura cautelare nonostante la lunga detenzione?
La Corte ha considerato l’accertato ruolo direttivo dell’imputato all’interno del sodalizio criminale, le sue funzioni di cassiere e contabile, il potere di affiliazione riconosciutogli e il suo ruolo di reggente durante la detenzione dei capi. Questi elementi hanno confermato la stabilità del quadro cautelare e la pericolosità del soggetto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16071 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Crotone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 12/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissib del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso il provvedimento della locale Corte d’Appello che, data 3/7/23, aveva disatteso l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia carcere.
2. Hanno proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, i quali hanno dedotto con unico motivo la violazio dell’art. 299 cod.proc.pen. anche in relazione agli artt. 274 e 275 codice di rito e il vizi motivazione. I difensori sostengono che l’ordinanza impugnata ha trascurato le evidenze segnalate che attestano l’affievolimento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, disattendendole co argomentazioni assertive e disancorate dai dati fattuali. Infatti, con l’atto d’app ricorrente aveva chiesto una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari ex artt. 274 lett. b) cod.proc.pen. sottolineando la distanza temporale dall’applicazione della misura (sette ann e il difetto di concreti elementi atti a giustificare l’attualità del pericolo di reit particolare, il collegio cautelare non ha considerato il ridimensionamento della fattisp associativa emerso all’esito dell’istruttoria dibattimentale ed è venuto meno all’obblig verifica della presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore, limitandosi ad un generico richiamo all’addebito associativo nonostante il rilevante periodo trascorso d prevenuto in custodia cautelare e sebbene nel medesimo processo siano state operate numerose scarcerazioni di soggetti gravati in misura maggiore rispetto al ricorrente.
3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianze formulate.
Il collegio cautelare ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive in questa sede riproposte, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Dopo aver segnalato che, con sentenza della Prima Sezione di questa Corte in data 22/2/23, la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva condannato il COGNOME alla pena di sedici, mesi due di reclusione, era stata parzialmente annullata con rinvio in relazi all’aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416 bis cod.pen. e senza rinvio limitatamente reato di impossessamento di beni archeologici contestato al capo 31, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa non aveva introdotto alcun elemento idoneo a vincere la presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore evidenziando che a tale scopo non rileva il tempo decorso dall’inizio della custodia, soprattutto in presenza di una contestaz associativa aperta e dell’assenza di elementi da cui desumere una presa di distanza dal contesto criminoso d’appartenenza. In particolare il collegio cautelare ha rimarcato l’accert ruolo direttivo ricoperto dal prevenuto nella cosca COGNOMECOGNOME le funzioni di cassiere e conta svolte in seno al sodalizio, il potere di affiliazione riconosciutogli e la reggenza demanda durante i periodi di detenzione di NOME e NOME COGNOME. Risulta, dunque, del tutto legittima la valutazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla stabilità del quadro cautel e all’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen.
4.Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inam con condanna della proponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalt ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pr e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Manda alla Cance per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso in Roma, 19 marzo 2024
Sentenza a motivazione semplificata