Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERNALDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso
udito,-difensare
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, sezione riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 13/01/2024.
NOME COGNOME è imputato del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con ruolo apicale a lui contestato al capo 1), nonché dei delitti di cui all’art. 73 T.U. Stup. a lui contestati dal capo 2) al capo 113); delitti per quali è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza genetica del 1/09/2021 del Giudice per le Indagini Preliminari di Potenza e poi condanNOME in primo grado con il rito abbreviato alla pena di anni 14 di reclusione, pena poi rideterminata in grado di appello in anni 12, mesi 2 giorni 20 di reclusione con sentenza della Corte di appello di Salerno in data 1/12/2023 a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione limitatamente al trattamento sanzioNOMErio.
2.1. L’istanza di sostituzione della misura cautelare in corso si fondava sul fatto che l’imputato avesse assunto un atteggiamento in aperto contrasto con le reticenze caratterizzanti i contesti delinquenziali, tale da mostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari e il superamento della presunzione relativa di adeguatezza della sola misura carceraria, dovendosi considerare la misura domiciliare anche con braccialetto elettronico idonea a salvaguardare le residue esigenze cautelari.
2.2. L’ordinanza impugnata dinanzi al Tribunale in funzione di riesame aveva osservato come l’unico elemento di novità fosse costituito dalla definizione del giudizio di rinvio, sostanziatosi nella rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio, da considerare tuttavia un elemento non nuovo in ragione dell’entità della sanzione come rideterminata rispetto alle esigenze di prevenzione speciale, anche in considerazione dei precedenti penali dell’istante e della sua spiccata attitudine a gestire affari illeciti.
NOME COGNOME propone ricorso censurando l’ordinanza, con unico motivo, per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Secondo la difesa, l’iter argomentativo è manifestamente illogico in quanto il Collegio ha sostenuto che la difesa NOME dovuto fornire la prova dell’effettiva utilità delle
dichiarazioni accusatorie rese dal COGNOME, sebbene dalla sentenza della Corte di appello di Salerno n.1846/2023, pag.7 sia desumibile che «il comportamento processuale del COGNOME, che ha fornito un apprezzabile contributo alla ricostruzione dei fatti, non solo ammettendo gli addebiti, ma anche rendendo informazioni di assoluto rilievo nei confronti dei correi» e nonostante nel procedimento penale n.2/2022 pendente dinanzi alla Corte di Assise di Trani sia stata fornita prova documentale delle dichiarazioni accusatorie rese dal COGNOME. Nel primo caso, il Tribunale del riesame ha totalmente ignorato il decisum della Corte di appello, posto che al Collegio è sfuggito che le propalazioni eteroaccusatorie del COGNOME hanno determiNOME la definitiva recisione dei collegamenti con ambienti criminali, consentendo di superare la presunzione di adeguatezza della misura intrannuraria. Non va trascurata, si assume la natura «non speculativa» della collaborazione fornita dal COGNOME il quale, in occasione dell’escussione dibattimentale del 17/03/2023, aveva affermato che nel 2020 era già stato sottoposto a un programma di protezione per aver manifestato la volontà di assumere la veste di collaboratore di giustizia. La disponibilità manifestata dal COGNOME a essere ammesso a un programma di protezione provvisoria di per sé determinava l’allontanamento dai contesti criminali di originaria appartenenza, emergente dal verbale di sommarie informazioni, pag.71, allegato alla richiesta di appello. L’ordinanza impugnata ha, quindi, trascurato come emergesse una situazione idonea a dimostrare in modo oggettivo e concreto l’effettivo allontanamento dell’imputato dal gruppo criminale. Altro elemento prospettato dalla difesa era la delocalizzazione degli arresti domiciliari rispetto al contesto territoriale ma anche tale punto è stato disatteso con argomenti di stile. Il Tribunale del riesame ha considerato irrilevante il decorso del tempo con vizio logico in quanto il tempo può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelarí e, pur non potendo costituire da solo prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio criminoso, è comunque uno dei possibili elementi, per cui il Tribunale NOME dovuto apprezzare la rilevanza del tempo insieme agli altri elementi prospettati dalla difesa, ossia la collaborazione del COGNOME e l’esecuzione degli arresti domiciliari in forma delocalizzata, laddove il Tribunale del riesame si è limitato a ribadire in maniera apodittica l’insuperabilità della presunzione stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha ritenuto che la scelta di collaborare con la giustizia, pur essendo elemento rilevante ai fini del superamento della presunzione di pericolosità, non comporta automaticamente la prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva. Ha, dunque, osservato che NOME COGNOME non è un collaboratore di giustizia e che la difesa non ha documentato le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dal COGNOME, così che non è dato sapere quale sia stato l’effettivo contributo da lui offerto rispetto al compendio probatorio già acquisito, né in quale fase tale contributo sia intervenuto. Sebbene siano state documentate le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal COGNOME in un procedimento pendente per l’accertamento di un efferato omicidio commesso nel 2015 in Puglia dal suo compagno di cella, anche in tal caso, secondo il Tribunale, non è stato possibile sapere quale sia stato l’effettivo contributo offerto rispetto al compendio probatorio già acquisito. Sulla base di tali argomentazioni il Tribunale ha ritenuto assenti elementi idonei a dimostrare una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata. Con riguardo al decorso del tempo, il Tribunale ha ritenuto che le concrete modalità delle condotte criminose poste in essere dal COGNOME come accertate nei due giudizi di merito e la sua personalità, desumibile da tali gravi condotte, deponessero ancora per la sussistenza del pericolo di recidiva specifica, da tutelare con la misura di massimo rigore. La prognosi di pericolosità, si legge nell’ordinanza, non si rapporta solo all’operatività dell’associazione ex art. 74 T.U. Stup. né alla data ultima dei reati-fine di tale associazione, ma deve avere a oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali, così da rendere necessario valutare il tempo trascorso tra i fatti per i quali si procede e l’esecuzione della misura, ma non come elemento dirimente. Non ritenendo sussistenti elementi positivi idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della sola misura cautelare carceraria e ritenendo irrilevante la delocalizzazione in Villapiana (CS) del domicilio coatto anche con braccialetto elettronico in relazione al possibile traffico di droga anche in altro contesto territoriale, il Tribunale h anche valutato come il contratto con cui la sorella COGNOME NOME NOME NOME in locazione l’abitazione per ospitare il fratello non risulti registrato e che non risultano in alcun modo documentate le condizioni economiche di COGNOME NOME per il mantenimento dell’imputato in regime di arresti domiciliari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Occorre preliminarmente delimitare l’ambito entro il quale deve essere effettuato il giudizio da parte del giudice di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di modifica di misura cautelare personale. È principio ormai consolidato quello secondo cui il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine all’allegazione difensiva di nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugNOME (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266676; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, COGNOME, Rv. 201863).
In conformità a tali principi, quindi, il Tribunale, ha confermato il provvedimento impugNOME ritenendo che, sebbene a sostegno dell’attenuazione delle esigenze cautelari la difesa avesse allegato il tempo trascorso in carcere e la condotta collaborativa dell’imputato, l’appellante non fosse meritevole della fiducia necessaria per la concessione della misura degli arresti domiciliari. A tale conclusione il giudice è pervenuto argomentando sulla base dello spessore criminale manifestato nei fatti dal COGNOME, considerato dai giudici dell’appello cautelare un elemento negativo di tale portata da neutralizzare i, pur valutati, elementi positivi indicati dalla difesa.
4.1. Non corrisponde al tenore del provvedimento impugNOME che il Tribunale abbia ignorato quanto indicato a pag.7 della allegata la sentenza della Corte di appello di Salerno quale giudice del rinvio nel processo di cognizione correlato al presente procedimento cautelare; di tali argomenti si fa, infatti, espressa menzione a pag.2 dell’ordinanza impugnata, ove si legge effettivamente che il ricorrente ha ammesso le sue responsabilità illustrando altresì il ruolo dei correi. Ma l’allegazione della sentenza, senza ulteriori elementi di valutazione, è stata ritenuta non suscettibile di dimostrare, ai fini cautelari, l decisività delle dichiarazioni rese le quali, nel giudizio di cognizione, hanno comportato una modesta mitigazione del trattamento sanzioNOMErio.
4.2. Gli ulteriori argomenti difensivi, quali il tempo silente e l delocalizzazione del luogo degli arresti domiciliari, risultano ugualmente esaminati con argomentazioni non manifestamente illogiche.
Il decorso del tempo è stato ritenuto legittimamente ininfluente, in linea con il consolidato indirizzo della Corte di legittimità secondo cui l’attenuazione o
l’esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (Sez.6, n.45826 del 27/10/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, COGNOME, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, COGNOME, Rv. 255832), nel caso concreto ritenuti non indicativi di un mutamento del quadro cautelare.
Considerato, in definitiva, che la manifesta illogicità della motivazione deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 22607401; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 21479401), il Collegio ritiene che l’ordinanza non sia affetta dal vizio allegato dalla difesa.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 5 aprile 2024