Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1785 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1785 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME NOME del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME, che conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l’appello presentato, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., da NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito di un procedimento penale nel quale risponde del delitto di associazione mafiosa ed ha riportato condanna, all’esito del primo grado di giudizio, alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione, avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale ha respinto l’istanza di sostituzione di detta misura con quella degli arresti domiciliari.
A tal fine, ha rilevato che il titolo di reato oggetto di addebito impone di tener conto dell’operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere ed aggiunto che COGNOME, figlio di uno storico esponente della camorra, si è posto, dopo l’arresto del padre, quale «referente dell’omonimo clan, unitamente al fratello NOME, sia nei confronti degli ambienti politico amministrativi di riferimento, sia nei confronti degli alt clan operanti nel territorio» di Sant’Antimo, connotato dall’esistenza «di un radicato e consolidato sistema di cointeressenze tra poteri politici, funzioni pubbliche e criminalità organizzata in cui operano una pletora di funzionari amministrativi ed imprenditori asserviti ai voleri della criminalità organizzata, con la quale tutti loro stabilmente e sistematicamente interagiscono per comuni inten 2, speculativi».
Ha, ulteriormente, osservato, da un canto, che l’appellante non ha comprovato la sopravvenuta rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, in seno al quale seguita a rivestire un ruolo apicale, e, dall’altro, che non può discutersi di disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, pure coinvolti nel medesimo procedimento penale, i quali, rispondendo di distinte imputazioni, per le quali la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere è relativa anziché assoluta, hanno avuto accesso a misure cautelari di minore rigore.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione con il quale articola, in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, un unico motivo ascrivendo al Tribunale del riesame di avere omesso di riconoscere la dovuta rilevanza, nell’aggiornato apprezzamento del quadro cautelare, al decorso, dall’epoca di commissione dei fatti in contestazione, di un significativo lasso temporale e di avere, vieppiù, trascurato l’incidenza, sulla consistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa, della confisca delle entità imprenditoriali che avrebbero costituito strumento operativo dell’associazione mafiosa a connotazione familiare.
Eccepisce, sotto altro aspetto, la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata nelle parti in cui afferma – a dispetto dell’applicazione, nei confronti dei coimputati NOME COGNOME NOME COGNOME, di misura meno afflittiva la persistenza del ravvisato sistema di malaffare politico-amministrativocamorristico e stima, in forza di ragionamento apodittico e privo di sostanziale giustificazione, l’inidoneità delle diverse collocazioni proposte, all’atto dell presentazione dell’istanza ex art. 299 cod. proc. pen. e, quindi, con successiva integrazione, a soddisfare le esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.
NOME COGNOME ha, invero, invocato l’applicazione, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. ed in ragione del sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari, di misura cautelare diversa da quella di massimo rigore, ovvero l’adozione di un provvedimento che è inibito dall’attuale quadro normativo che, per gli indagati e gli imputati chiamati a rispondere del reato di associazione mafiosa, si fonda sulla duplice presunzione, stabilita dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
Pacifico – alla luce, innanzitutto, del tenore dell’istanza rivolta al giudice procedente – che, nel caso in esame, non possa discutersi di venir meno delle esigenze di natura specialpreventiva, l’applicazione, in via originaria o sostitutiva, di misura diversa dalla custodia in carcere risulta in radice preclusa, in forza di una previsione normativa, novellata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, la cui compatibilità con la Carta fondamentale è stata ribadita dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 136 del 2017 sulla scorta di un apparato argomentativo puntualmente richiamato dall’ordinanza impugnata.
NOME ha, in altri termini, promosso un’iniziativa tendente ad un risultato che egli non avrebbe potuto legittimamente conseguire, come del resto segnalato dal Tribunale del riesame nella motivazione del provvedimento impugnato, onde del tutto irrilevante è il tema, riproposto con il ricorso, dell’idoneità del domicil indicato.
Palesemente generica, anche perché non corredata da congrui riferimenti alle contestazioni elevate ed ai provvedimenti adottati, è, poi, la censura vertente sul ventilato venir meno della militanza associativa del ricorrente il quale, ha spiegato il Tribunale del riesame in termini cui egli replica in modo sterile e senza il conforto
di concreti elementi di riscontro, risulta, all’attualità, soggetto di elev pericolosità sociale perché inserito, con compiti di responsabilità, i consorteria camorristica la cui egemonia sull’area di Sant’Antimo non può dir venuta meno.
Né, va conclusivamente aggiunto, la circostanza che, nei confronti di alt imputati, l’invocata sostituzione sia stata eventualmente disposta vale a mutar coordinate della questione, avuto riguardo, da un lato, alla omessa dimostrazio dell’identità delle situazioni sottese alle decisioni ipoteticamente divergenti quelle che si assume essere state adottate nei confronti di NOME e NOME COGNOME che, peraltro, non sono state allegate, ciò che rende il ricorso, per questa inammissibile perché non autosufficiente – e, dall’altro, alla già richiama immanente necessità di conformare le statuizioni processuali alle vigenti previsi codicistiche.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve esser pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in c nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso il 17/10/2025.