Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/06/2024 del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc.
pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame con provvedimento del 3/4/2024 rigettava l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indag preliminari del Tribunale di Bari del 23/2/2024, che aveva respinto l’istanz sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere avanz nell’interesse di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comm 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, comma 3, cod. pro Ritiene che il Tribunale del riesame abbia omesso di considerare gli elemen offerti dalla difesa al fine di superare la presunzione relativa di adeguatez cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti aggrav
sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Evidenzia all’uopo che l’indagato – incens e senza carichi pendenti – risponde di un episodio estorsivo aggrava dall’utilizzo del metodo mafioso ed al fine di agevolare l’associazione mafi denominata RAGIONE_SOCIALE, quale mandante; che le esigenze cautelari possono essere salvaguardate con la misura degli arresti domiciliari, peraltro eseguirsi in altra regione, distante dal luogo in cui sono maturati i fatti, a considerazione della ammissione di responsabilità, intervenuta prima dell notifica dell’avviso di conclusione delle indagini e dell’avvenuto risarcimento danno; che tali circostanze, idonee a superare la presunzione di adeguatez della misura intramuraria di cui al comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen., sono state valutate dal Tribunale del riesame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto l’unico motivo cui è affida manifestamente infondato.
1.1. Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità è orm consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricor vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame, in ordine al consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e – per quel che qui intere all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed ai limiti che a ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ra addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirit governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 d 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure ch pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione d una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (S 2, n. 27866 del 17/6/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01). In altri termini ricostruzione del fatto e le questioni relative all’intensità delle esigenze c sono rilevabili in cassazione soltanto se si traducono nella violazione di speci norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimit non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza de probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, pur investend formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diver valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che tra di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativam
indicate dalla legge (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 27062 01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 – 01; Sez. 7, ord. n. 12406 de 19/2/2015, COGNOME, Rv. 262948 – 01; Sez. Feriale, n. 47748 del 11/8/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01). Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migli ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, doven invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò quanto l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle p perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezz motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jaka Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
1.2. Orbene, ritiene il Collegio che le circostanze di fatto prospettat ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale con motivazion congrua e immune da vizi logici. Ed invero, a fronte della ritenuta gravità reati per cui si procede, che denotano un elevato pericolo di reiterazione, i gi della cautela hanno evidenziato come i) l’ammissione degli addebiti (intervenuta dopo il rigetto della istanza di riesame, peraltro in modo oltremodo generic risulti del tutto recessì va j e rispetto alle modalità del fatto (il provvedimento impugnato specifica che il COGNOME COGNOME esitava a rivolgersi a soggetti inser nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE ed in particolare nel sodalizi stampo mafioso denominato RAGIONE_SOCIALE, quali NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, assumendo peraltro una posizione di rilievo nell vicenda estorsiva, essendo l’odierno ricorrente il diretto interessat consegna del denaro richiesto); ii) il risarcimento del danno in favore della persona offesa sia elemento neutro rispetto al profilo dei pericula libertatis, potendo al più rilevare al fine di contenere la pena che verrà irrogata all’esi giudizio; iii) il diverso luogo di esecuzione del presidio meno afflittivo invocato non scongiuri il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, aven ritenuto che il COGNOME potrebbe continuare delinquere per interposta persona indipendentemente quindi dalla possibilità pdter liberamente circolare.
In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i prin diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono ne prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate d giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate d
legge.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 31 ottobre 2024.