Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 14810 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 14810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 20/12/1982
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME Il Procuratore Generale conclude per il rigetto;
udito il difensore
E’ presente l’Avvocato COGNOME del foro di RIMINI difensore di NOME COGNOME il quale illustra le proprie ragioni e chiede l’accoglimento del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 27/11/2024 ( depositat 24/12/2024) rigettava l’istanza di riesame avanzata da NOME COGNOME avver l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa i luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milan ordine all’ipotesi di reato di cui all’art art. 74 DPR 309/1990 nonchè di numerosi fine contestati dai capi 7 a 29 della imputazione provvisoria.
Il Tribunale del riesame, investito esclusivamente dei profili riguardanti le esi cautelari concernenti l’adeguatezza della misura della custodia in carcere come un idonea ad arginare il pericolo di reiterazione della condotta, considerava inidon misura degli arresti domiciliari con frequentazione del Sert, prevista dall’art. 8 309/1990.
L’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso p cassazione.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.pro vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame non av considerato che l’abitazione ove il ricorrente aveva richiesto di poter sconta arresti domiciliari non era quella della sorella, considerata inidonea poiché coind nello stesso procedimento, bensì l’abitazione sita in Vigevano e condotta in locazi dalla moglie del ricorrente, incensurata e completamente estranea ad ambien criminali. Inoltre l’organizzazione di cui si contestava la partecipazione al Sen stata del tutto smantellata, sicchè egli non avrebbe potuto svolgere ancora, in f dell’organizzazione predetta, l’attività di corriere della droga. Altrettanto viz la motivazione che riguardava il percorso cautelare dell’indagato. In propos l’ordinanza impugnata aveva richiamato le intervenute revoche delle autorizzazion allo svolgimento di attività lavorativa, senza confrontarsi con le ragioni che le av sorrette, relative ad una assenta mancata prova della sussistenza della prestaz lavorativa, senza che però fosse mai pervenuta una segnalazione circa la violazio della misura così come disposta. Il Tribunale del Riesame, inoltre, non ave minimamente considerato il percorso terapeutico validamente intrapreso con il SerD di competenza, già positivamente valutato dall’Ufficio di sorveglianza di Pavia trattava, invece, di elementi idonei al superamento della presunzione di cui all 275, comma 3, cod proc. pen.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvediment libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del conte dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congrui argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, COGNOME, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25 magg 1995, COGNOME ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il ri per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o asse delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione di speci norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma no anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di mer (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828). GLYPH Va inoltre ricordato che, per reati specificatamente indicati (tra i quali l’art. 74 d.P.R. 309/1990, contest ricorrente), l’art. 275 comma 3 cod.proc.pen., nella formulazione vigente, preve un regime di presunzioni sia con riferimento alla presenza delle esigenze cautel che con riferimento all’adeguatezza della misura da adottare, che limit discrezionalità del giudice. In altri termini, se sussistono gravi indizi di colpe in relazione alla partecipazione ad un contesto associativo ex art. 74 cit applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concre esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Pertanto, è ammes la prova contraria con riferimento sia alla presenza delle esigenze cautelari che riferimento alla idoneità della sola custodia a garantirle. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò chiarito, il Tribunale del riesame fornisce una motivazione conforme ai princi e del tutto priva di aporie logiche in ordine alla insussistenza di elementi ido superamento della presunzione dì adeguatezza della misura. Anzi, l’ordinanz impugnata, lungi dal valutare l’abitazione della sorella del Senka come luogo esecuzione degli arresti domiciliari, osserva che, durante un precedente periodo restrizione agli arresti domiciliari scontato dal ricorrente presso l’abitazione pr il Senka si era reso partecipe di ulteriore attività di spaccio. I giudici di meri dunque del tutto logicamente valutato la pregressa condotta del ricorrente co sintomatica della scarsa capacità di osservanza delle prescrizioni imposte dall’Auto giudiziaria. Per di più, il Tribunale elenca con dovizia di particolari le ragio
disposta revoca del permesso di lavoro precedentemente concesso al ricorrente (pag
16 della ordinanza impugnata), sottolineando che il COGNOME aveva documentato lo svolgimento di attività lavorativa in provincia di Modena mentre era resident
Vigevano. Il Tribunale, infine, sottolinea come la misura degli arresti domiciliar intraprendere un programma terapeutico non sia consentita, ai sensi dell’art.
comma 4, DPR 309/1990, quando si procede per il reato di cui all’art.
DPR309/1990 ( reati di cui all’art. 4 bis della L. OP). E’ dunque evidente ch doglianze del ricorrente non si confrontano con le precise e puntuali ragioni espo
dal Tribunale per ritenere qualunque misura non custodiale inidonea a salvaguardar le rilevate esigenze di cautela.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favo
della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 5 marzo 2025