Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32804 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BERNALDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del TRIB. LIBERTA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
E’ presente come sostituto processuale con delega orale dell’avvocato COGNOME NOME del foro di SALERNO in difesa di:
COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO FORO COGNOME LUCANIA Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 marzo 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, imputato per i reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi da 2 a 113), così confermando l’ordinanza della Corte di appello di Salerno del 23 febbraio 2024 con cui era stata rigettata la sua istanza di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, eventualmente anche con applicazione del braccialetto elettronico.
1.1. Il giudice dell’appello ha ritenuto l’infondatezza delle doglianze eccepite da parte del COGNOME, continuando a ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione di condotte analoghe ai delitti per cui si procede, così rendendo indispensabile il mantenimento della più grave misura custodiale.
Non è stata ritenuta rilevante, ai fini dell’affievolimento delle esigenze cautelari, l’operata scelta del COGNOME di collaborare con la giustizia, non essendo stato, in particolare, considerato costui, con specifico riguardo al procedimento in esame, come un collaboratore di giustizia, conseguentemente non essendosi ritenuto comprovato che avesse certamente reciso qualsivoglia legame con la criminalità organizzata, né, a tal fine, è stato ritenuto di rilievo alcuno il lass temporale decorso dall’applicazione della misura custodiale. Conseguentemente, la particolare gravità delle condotte per cui è stato condannato ad un’elevata pena detentiva, perfino ricoprendo un ruolo apicale nell’associazione ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, unitamente alla sua negativa personalità, particolarmente proclive al crimine, ha, infine, indotto i giudici di appello a ritenere non applicabile una misura maggiormente gradata rispetto a quella in concreto applicata.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, eccependo, con unico motivo, carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi idonei a far superare la presunzione di adeguatezza della misura inframuraria prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
A dire del ricorrente, infatti, avrebbe errato il Tribunale del riesame nel non aver conferito adeguato rilievo al radicale mutamento di vita da lui avuto, desumibile dal fatto di avere offerto importanti contributi dichiarativi nell’ambito di diversi procedimenti penali, consentendo l’accertamento di crimini ancora non noti all’Autorità giudiziaria.
Non potrebbe, in particolare, essere condivisa l’affermazione per cui la contribuzione resa dal ricorrente non risulterebbe idonea a consentire il superamento della presunzione cautelare prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., avendo egli fattualmente dimostrato, con i propri comportamenti, come vi fosse un’evidente antinomia tra la sua condotta e la ancora ritenuta appartenenza ad una consorteria criminosa. Né sarebbe stato corretto ritenere che la contribuzione offerta dal COGNOME nel presente giudizio costituisse un aspetto evidenziato come motivo nuovo, non prospettato al primo giudice, considerato che, invece, esso sarebbe già stato oggetto di un precedente scrutinio, tanto da poter essere esaminato congiuntamente agli altri elementi da lui indicati.
Sotto altro profilo, il COGNOME ha lamentato l’erroneità del provvedimento impugnato per non aver adeguatamente tenuto conto, se non con mere formule di stile, della delocalizzazione dei richiesti -arresti domiciliari rispetto al territorio di perpetrazione dei fatti per cui è stata disposta l’applicazione della custodia in carcere, ben potendo l’indicato aspetto consentire l’affievolimento delle esigenze cautelari.
Sarebbe, infine, viziata l’ordinanza impugnata per avere erroneamente considerato come irrilevante il tempo decorso dall’applicazione della misura custodiale, trattandosi di elemento che, unitamente agli altri prospettati dalla difesa, avrebbe dovuto condurre, invece, all’invocata applicazione di una misura maggiormente gradata.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel caso in esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
Orbene, di tali principi è stata fatta adeguata applicazione nel provvedimento impugnato, risultando le doglianze del COGNOME solo reiterative di identiche censure sottoposte all’esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazioni congrue e giuridicamente corrette.
Il giudice del riesame, in particolare, ha logicamente esplicato come nei riguardi del ricorrente rilevi la sussistenza di una pericolosità sociale particolarmente allarmante e concreta, tenuto conto del ruolo apicale da lui ricoperto nell’ambito di una struttura associativa di rilievo ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nonché del fatto che egli sia stato sottoposto a una pena particolarmente elevata, anche in ragione dei numerosissimi reati fine di cui è stato autore, così da rendere del tutto adeguata e logica la ritenuta ricorrenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva, tale da rendere necessario, per la salvaguardia delle sussistenti esigenze di cautela, la sola applicazione della più grave misura custodiale.
Né, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dal Tribunale del riesame, possono assumere rilievo alcuno le contrarie doglianze eccepite da parte del ricorrente.
3.1. Così, in primo luogo, di nessun pregio è la ritenuta desumibilità del suo intervenuto radicale mutamento di vita dagli importanti contributi dichiarativi offerti in diversi procedimenti penali, idonei a consentire l’accertamento di fatti illeciti ancora non noti all’Autorità giudiziaria, avendo il Tribunale del riesame logicamente chiarito come la sua scelta di collaborare con la giustizia, pur del tutto apprezzabile e di rilievo ai fini della valutazione della sua pericolosità sociale, non possa comportare un’automatica prognosi di adeguatezza di una misura meno afflittiva, assumendo decisivo rilievo, in termini contrari, l’estrema gravità dei fatti per cui ha riportato condanna, a una pena particolarmente elevata.
Per come chiarito dal Tribunale del riesame, la collaborazione resa dal COGNOME non è sufficiente a qualificarlo come un collaboratore di giustizia, avendo costui riferito fatti specifici che, per quanto correlati alla sua attività narcotrafficante, non possono assumere valenza di prova certa circa la sua radicale scelta di rimuovere qualsivoglia legame con la criminalità organizzata.
3.2. Né, agli stessi fini, può assumere rilevanza alcuna il lasso temporale decorso dall’applicazione della misura custodiale, non risultando in alcun modo comprovato che il COGNOME abbia modificato il proprio stile di vita, allontanandosi da quei contesti criminali così pericolosi in cui aveva lungamente e incisivamente operato.
D’altro canto, per come reiteratamente esplicato da questa Corte di legittimità, l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può derivare dal mero decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare (così, tra le altre: Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01).
A fronte della troncante decisività degli indicati aspetti, allora, risultano, consequenzialmente, recessivi i diversi elementi di valutazione elencati dal COGNOME in seno al suo ricorso, in quanto insufficienti a modificare il congruo e logico percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame per la conferma della imprescindibile necessità di applicazione della custodia cautelare in carcere, anche considerato come, in ragione del titolo di reato contestato ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, discenda la doppia presunzione cautelare della
sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
3.3. Infine irrilevante, rispetto agli indicati aspetti, è pure la segnalata delocalizzazione degli invocati arresti domiciliari, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente evidenziato, con motivazione esente da vizio alcuno, come il ricorrente abbia dimostrato un’assai negativa personalità e un elevato grado di inserimento nei circuiti criminali caratterizzanti l’associazione di appartenenza, così da far ritenere assai verosimile che possa riprendere a trafficare droga anche da casa, e perfino in un diverso contesto territoriale, eventualmente utilizzando l’intermediazione di terzi, tenuto conto del suo accertato ruolo apicale ricoperto nella struttura di rilievo ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.
Ne consegue la pronuncia del rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 6 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente