Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31271 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il giorno 11/01/1989
avverso l’ordinanza del 21/02/2025 del TRIB. del RIESAME di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l’indagato, l’avv. COGNOME comparso in sostituzione dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21 febbraio 2025, il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato il gravame proposto avverso l’ordinanza in data 7 gennaio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere perché indagato: per il delitto previsto dagli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con NOME COGNOME, consegnava e/o vendeva a NOME COGNOME svariati quantitativi di marijuana, ricevendo un corrispettivo riscosso dallo stesso COGNOME, in Lecce, Cursi e Andrano, in epoca antecedente al 21 settembre 2021 e sino al 31 gennaio 2022 (capo 2.1.2); per il delitto previsto dall’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di un’associazione finalizzata a commettere delitti in materia di stupefacenti capillarmente diffusa sul territorio salentino, al cui interno COGNOME era deputato alla custodia, al trasporto e alla consegna dello stupefacente, nonché al ritiro dei proventi illeciti dai pusher distribuiti sul territorio, commesso in Lecce e provincia, dal maggio 2020 con permanenza (capo 4B); per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso, attraverso attività di trasporto e consegna, nel traffico di cocaina, marijuana, eroina e di altra tipologia di sostanza non indicata, accertato il 4 febbraio 2022 in Lecce e Scorrano (capo 4.2.5); per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso nel rifornimento di svariati quantitativi di marijuana e hashish per la successiva distribuzione sul territorio pugliese, commesso in data 8 febbraio 2022 (capo 4.2.6); per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso nel rifornire di marijuana e hashish in vista della successiva distribuzione sul territorio di Martano, accertato il 22 gennaio 2022 (capo 4.2.7); per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi, 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere rifornito di marijuana e cocaina per la successiva distribuzione sul territorio di Carmiano, provvedendo alla materiale consegna: di cocaina il 14 gennaio 2022, di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente il 23 gennaio 2022, in parte sequestrato il 24 gennaio 2022 (capo 4.2.8); per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso nel rifornire NOME COGNOME con svariati quantitativi di marijuana per la successiva distribuzione su Maglie e paesi limitrofi, provvedendo alla materiale consegna, il 20 gennaio 2022, di 3 kg. di marijuana in Lecce e Maglie (capo 4.2.9); per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso nella vendita di marijuana, hashish e di sostanza non meglio indicata in vista della successiva distribuzione, provvedendo alla materiale consegna, il 20 gennaio 2022, di 3 chili di marijuana
in Lecce (capo 4.2.10), per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso nel rifornimento di svariati quantitativi di eroina e di altra sostanza in vista della successiva distribuzione, provvedendo, il 27 gennaio 2022 e il 6 febbraio 2022, al confezionamento e alla materiale consegna dello stupefacente, in Lecce e Cutrofiano (capo 4.2.14).
2. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per il tramite del Difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e l’omessa ed erronea valutazione delle emergenze investigative e della documentazione presente in atti e prodotta in sede di riesame.
Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che secondo il Tribunale l’indagato abbia recato un apporto all’associazione sino al 22 aprile 2022, allorché era stato arrestato in flagranza di reato, perché nel garage della sua abitazione era stato rinvenuto un quantitativo di stupefacente destinato alla cessione a terzi. In realtà, egli non sarebbe stato tratto in arresto, trattandosi di persona sostanzialmente incensurata, che non avrebbe alcun carico pendente o alcuna altra iscrizione, ma sarebbe stato sottoposto a mera perquisizione, in esito alla quale sarebbe stato rinvenuto soltanto un piccolo quantitativo di marijuana (pari a 0,9 grammi), tanto che gli sarebbe stata contestata solo la violazione amministrativa ex art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990. Tale errore inciderebbe nella valutazione del lasso temporale dell’attività delittuosa dell’indagato, contestata sino al 14 luglio 2022, mentre i fatti ascrittigli risalirebbero al periodo compreso tra il gennaio e il febbraio 2022. Per la stessa ragione, la misura applicata sarebbe priva dei requisiti della tempestività e dell’adeguatezza, non sussistendo particolari esigenze che ne giustifichino l’applicazione, essendo il giudice tenuto ad applicare la misura che restringa la libertà personale nei limiti della stretta necessità.
Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato gli esiti dell’interrogatorio reso da COGNOME secondo cui egli avrebbe interrotto ogni rapporto con NOME dopo aver riflettuto sulle conseguenze della sua condotta sui familiari e avere deciso di darsi a regolare attività lavorativa, come attestato dall’assenza di riscontri investigativi a suo carico dopo 1’8 febbraio 2020, non potendosi ritenere un elemento indiziante la detenzione di 0,9 grammi di marijuana per uso personale. Ciò non sarebbe smentito dal fatto che COGNOME sia stato controllato, il 21 ottobre 2024, in compagnia di NOME COGNOME tratto
in arresto per il delitto di cui all’artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo costui il fratello di NOME COGNOME, convivente di NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME, sposata con NOME. Dunque, la misura custodiale sarebbe priva dei requisiti di tempestività e adeguatezza, posto che le esigenze di cautela non avrebbero mai subito alcuna compromissione dalla data del reato ad oggi; e la motivazione in ordine ai criteri di scelta della misura applicata sarebbe di mero stile, irrimediabilmente contraddetta, sul piano logico, dal dato storico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che il ricorso non muove alcuna contestazione in materia di gravi indizi di colpevolezza, che i Giudici di merito hanno ritenuto Sussistenti in relazione a tutti gli episodi contestati all’odierno indagato e, in particolare, per la sua partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 4B), attuata nell’ambito di uno strettissimo rapporto di collaborazione con NOME COGNOME, principale fornitore delle organizzazioni operanti nel settore del traffico di droga presenti sul territorio salentino e ritenuto il referente di NOME COGNOME braccio operativo di NOME COGNOME storico esponente di un’articolazione della Sacra corona unita attiva nella provincia di Lecce.
A partire da tale qualificante episodio delittuoso, relativo al contributo prestato da COGNOME a un’associazione criminale operante in un contesto di imposizione mafiosa tutt’ora esistente, l’ordinanza impugnata ha ritenuto operante la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., a mente del quale quando esistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a uno dei delitti di cui all’art. 51, commi 3 -bis e 3 -quater, cod. proc. pen., tra cui rientra quello associativo di cui si tratta, deve essere applicata la custodia cautelare in carcere a meno che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, esse possono essere soddisfatte con altre misure. E ha, quindi, ritenuto che non vi fossero concreti elementi indicativi di un venir meno del pericolo di reiterazione di reati in materia di stupefacenti, rispondendo alle osservazioni difensive che avevano dedotto come le condotte ascritte all’indagato risalissero ai primi mesi del 2022 e che COGNOME aveva ormai interrotto ogni rapporto con i complici, per dedicarsi a un’onesta attività lavorativa.
Secondo il ricorso, tuttavia, il Tribunale non avrebbe considerato che le ultime condotte ascritte all’indagato risalirebbero all’inizio del 2022, posto che il successivo rinvenimento di un modestissimo quantitativo di marijuana per uso
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personale non avrebbe alcun collegamento con le attività del sodalizio; e, soprattutto, che COGNOME avrebbe interrotto ogni rapporto con NOME dandosi a regolare attività lavorativa, come attestato dall’assenza di riscontri investigativi suo carico dopo il febbraio del 2022.
Tale prospettazione è, però, infondata, avendo il Tribunale del riesame ritenuto, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede, che la limitata esperienza lavorativa estiva svolta dall’indagato, di durata e portata assa limitate nel tempo, fosse insufficiente a dimostrare un radicale cambiamento di vita, rispetto all’adesione continuativa a logiche di tipo delinquenziale emersa dalle indagini, attestante, accanto alla partecipazione a un’organizzazione criminale legata ai clan mafiosi del territorio, la commissione di numerosi reati-fine.
Inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l’indagato sia stato controllato, il 21 ottobre 2024, in compagnia di NOME COGNOME tratto in arresto poche settimane dopo, il 20 novembre 2024, per reati di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, traendo da tale episodio, in maniera tutt’altro che illogica, un argomento a sostegno del mantenimento di legami con contesti criminali dediti al commercio di stupefacenti anche dopo la documentata commissione dei reati oggetto dell’imputazione cautelare. Sul punto, la deduzione difensiva secondo cui NOME COGNOME sarebbe il fratello di NOME COGNOME, convivente di NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME, moglie di NOME, ha natura eminentemente fattuale, essendo fondata su circostanze del tutto indimostrate, posto che la documentazione allegata al ricorso attesta unicamente la presenza, nel nucleo familiare dell’indagato, di tale NOME COGNOME e non delle persone indicate nell’atto di impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp.
1-ter, att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore