Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 514 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 514 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/06/2025 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/06/2025, il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 5.5.2025, con la era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 dpr n. 309/1990 (capo 1), molteplici reati in materia di armi e droga (capi 2,4,5,7,8,9,10), nonchè di avere partecipato alla spedizione punitiva commessa ai danni di COGNOME NOME (capo 3).
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 292 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Argomenta che l’ordinanza impugnata aveva seguito l’impostazione dell’originaria ordinanza cautelare omettendo di valutare diversi elementi di fatto favorevoli all’imputato, segnalati dalla difesa con l’atto di impugnazione; le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, COGNOME, COGNOME e COGNOME, che avevano decritto la natura e la reale dimensione dell’associazione capeggiata dello COGNOME– dedita all’acquisto di droga da grossi fornitori per rivenderla agli acquirenti/spacciatori – non contenevano alcun riferimento allo COGNOME come membro dell’associazione; l’affermazione del Tribunale del riesame, secondo la quale lo COGNOME gestiva le piazze di spaccio di Acicatena per conto del sodalizio era sganciata da elementi fattuali, emergendo solo che il predetto svolgeva attività di spaccio insieme ad altri soggetti, e non erano stati indicati gli elementi che avrebbero reso stabile il rapporto di fornitura dello stupefacente.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Argomenta che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa era stato fondato in sostanza sulla valutazione di gravità del reato e non da specifici elementi di fatto, pur trattandosi di condotte risalenti nel tempo; era apparente ed illogica, in particolare, l’argomentazione che il tempo trascorso dai fatti (tre anni dall’ultimo reato contestato) non era così rilevante da poter vincere la presunzione relativa di sussistenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato; inoltre, la difesa aveva documentato che lo COGNOME dopo l’arresto dello COGNOME si era allontanato dal territorio di Aci Catena per andare a vivere in provincia di Messina, ove svolgeva attività lavorativa.
Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Lamenta che la motivazione della ordinanza impugnata era carente in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare, con particolare riferimento alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari; inoltre, la posizione dello COGNOME era sovrapponibile a quella del coindagata COGNOME, al quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari e la disparità di trattamento non era stata motivata dal Tribunale.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile.
Va osservato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, COGNOME, Rv. 252178).
Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova – non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017,dep.20/03/2018, Rv.272687).
La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Collegio cautelare riteneva sussistente la gravità indiziaria del contestato reato associativo, con adeguata motivazione, richiamando il compendio probatorio (dichiarazioni di collaboratori di giustizia, esiti complessi delle investigazioni, intercettazioni ambientali e telefoniche) comprovante l’esistenza di una associazione criminosa, organizzata in una struttura gerarchica, dedita al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, skunk, crak e marijuana), operante principalmente nei comprensori di Aci Catena e Acireale, capeggiata e promossa da COGNOME NOME, che oltre ad essere al vertice del sodalizio ricopriva anche il ruolo di raccordo con i vertici dell’associazione ex art. 416-bis cod.pen.; nel gruppo associativo risultava ben delineata la ripartizione dei compiti tra gli associati, la stabilità e l’intensità dei rapporti ed il sodalizio era caratterizzato da un modus operandi collaudato e supportato da strumenti operativi, basi logistiche e luoghi destinati all’occultamento della sostanza stupefacente.
Al sodalizio criminoso partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all’interno del gruppo associativo, tra i quali anche l’attuale ricorrente COGNOME NOME, che gestiva per conto del sodalizio le piazze di spaccio ubicate presso la villa comunale di Acicatena e presso la cd villetta ecologica in Acicatena INDIRIZZO, curando la vendita al dettaglio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, coadiuvato da altri sodali svolgenti il ruolo di pusher; gli elementi indiziari comprovanti la consapevole partecipazione dello RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminoso ed il ruolo concretamente svolto erano costituiti dagli esiti delle innumerevoli conversazioni intercettate, dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, dagli esiti dei servizi di video ripresa (cfr pp 8,9,10 dell’ordinanza impugnata); l’operato dello RAGIONE_SOCIALE, apprezzabile come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione, comprovava la condotta di attiva partecipazione, consapevole e volontaria, in modo stabile e permanente, alla realizzazione del programma criminoso.
La motivazione espressa dal Tribunale è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti
funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 – 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 – 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692-01).
A fronte di un percorso argomentativo congruo, non manifestamente illogico ed in linea con i principi di diritto succitati, il ricorrente propone censure in fatto, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, afferenti alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, sono manifestamente infondati.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, la disciplina di cui all’art. 275 comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela).
In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l’adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell’onere di dar semplicemente atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l’indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l’obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.
Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l’obbligo di dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l’obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell’ipotesi in cui l’indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l’esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994,
Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).
Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari (tale non è stato valutata la circostanza che lo COGNOME avrebbe svolto attività lavorativa perché non circostanza sufficientemente documentata e, comunque, relativa ad attività di natura saltuaria, tale da non attenuare il giudizio in ordine alla propensione al delitto dell’indagato), ed evidenziando anche specifici elementi confermativi, quali il carattere seriale e altamente professionale della condotta, il conteso delle relazioni interpersonali, la natura dei fatti commessi, così assolvendo adeguatamente all’obbligo motivazionale.
Gli elementi fattuali evidenziati sono stati ritenuti idonei a neutralizzare il tempo decorso dalla commissione dei fatti (distanza di tre anni dall’ultimo reato contestato).
Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l’emissione della misura ed i fatti contestati.
In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare.
Secondo un primo orientamento, il cd “tempo silente” ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.4, n 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 – 01; Sez.2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv.286698 – 01; Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 – 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 – 01).
Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si
tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 – 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 – 01).
Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 – 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 – 01, cit. ) Inoltre, si è, condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 – 01).
Nella specie, dunque, il Tribunale ha considerato il tempo decorso tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare ed ha compiutamente argomentato in merito, rimarcandone la non rilevanza ai fini della operatività delle presunzioni relative di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen, alla luce degli elementi fattuali richiamati assolvendo, anche sotto tale profilo, in maniera adeguata all’obbligo motivazionale.
Del pari adeguata, infine, è la motivazione relativa alla scelta della misura, operando la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ed avendo il Tribunale evidenziando anche, quali elementi confermativi, gli elementi fattuali già rappresentati.
Nè coglie nel segno la lamentata disparità di trattamento con altro coindagato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Costituisce, infatti, principio consolidato, in materia cautelare, che la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell’illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal che del tutto giustificata può essere l’adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez.6 ,n.39346 del 03/07/2017, Rv.271056 – 01, in motivazione).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma iter, disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso il 11/11/2025