Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10394 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10394 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
La COGNOME *NOME*NOME nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l’ordinanza cautelare emessa il 15 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Palermo nei confron di NOME COGNOME con la quale al predetto è stata applicata la misura del divi di dimora nel territorio della Sicilia, l’obbligo di presentazione quotidian polizia giudiziaria e il divieto di espatrio, all’esito della declaratoria di c degli effetti della misura custodiale applicatagli il 10 maggio 2018 dal Giudice le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in sede di giudizio di rinv appello all’esito della rideterminazione della pena a lui inflitta in anni 9 otto di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed altro.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione avendo il Tribunale erroneamente ritenuto insussistenti elementi che dimostrin la presa di distanza del La COGNOME dalla compagine criminale di appartenenza soprattutto senza tener conto di tutto il tempo decorso fuori dal carcere senza subire una segnalazione alla polizia giudiziaria o qualsiasi atto di rilievo pena
Inoltre, illegittima si palesa la imposizione ex art. 307 cod. proc. pe ricorrente di una misura “sostitutiva” rispetto a quella custodiale, non persis né sopravvenendo ragioni cautelari, avendo erroneamente ritenuto sia l’indifferenza del ricorrente alla precedente condanna e la prognosi di concedibilità della liberazione anticipata come pure l’indipendenza della misu prevenzionale applicatagli.
In assenza di istanza di trattazione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltreché genericamente proposto per questioni in fatto.
Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto insup la presunzione cautelare conseguente al reato associativo per il qual intervenuta condanna, affermando l’esistenza al massimo grado del pericolo cautelare in ragione della palesata indifferenza del ricorrente alla preced condanna per reati aggravati dall’art. 7 d. I. n. 152/1991 e per associaz
mafiosa, quale elemento di spicco di RAGIONE_SOCIALE (famiglia di Campobello di Mazara), in particolare, quale armiere e interessato agli appalti attribuiti a imprenditori, dalla quale non si è mai allontanato, riprendendo – dopo l scarcerazione – le attività estorsive tipiche del sodalizio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20 febbraio 2025.