Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18119 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18119 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRIFFO NOME NOME IL DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI CATANZARO in data 19/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO difensore di COGNOME NOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/10/2023 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordinanza dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 14/9/2023 con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere n relazione al delitto di cui all’art 416 bis cod. pen.
2.Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME il quale, con il primo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 309 co. 5 e 10 cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata declaratoria di inefficacia
della misura per la mancata trasmissione degli atti di indagine relativi al processo “RAGIONE_SOCIALE“, da cui il Tribunale avrebbe tratto elementi per la ricostruzione del RAGIONE_SOCIALE mafioso cui il ricorrente avrebbe aderito.
Con il secondo motivo deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle deduzioni difensive con le quali era stato evidenziato il travisamento degli atti processuali ( intercettazioni) e la mancanza di riscontri in relazione alla dichiarazioni del collaboratore COGNOME.
Il Tribunale avrebbe superato dette censure con motivazione non aderente ai dati processuali .
4.Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta attendibilità del collaboratore COGNOME il quale, contrariamente a quanto si assume nell’ordinanza, aveva dichiarato di avere motivo di contrasto con COGNOME.
Il quarto motivo attiene alla asserita mancata individuazione degli elementi costitutivi della condotta partecipativa. Il Tribunale avrebbe valorizzato elementi del tutto ininfluenti come le forniture effettuate in favore del Comune o incontri sporadici con gli appartenenti alla consorteria.
Il quinto motivo riguarda invece le esigenze cautelari in ordine alle quali, a dire del ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di motivare non essendo sufficiente il richiamo contenuto nell’ordinanza alla presunzione semplice di cui all’art. 275 , co, 3 cod. proc. pen. dato che l’indagato, secondo quanto riferito dagli inquirenti, era collocato ai margini della consorteria, mentre sarebbe apodittica l’affermazione secondo cui COGNOME avrebbe svolto un ruolo egemone anche in costanza di detenzione.
Con memoria depositata 1’11 marzo 2024 , l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO in replica alle conclusioni del Procuratore generale, hanno insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi proposti sono tutti manifestamente infondati pertanto il ricorso, va dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo argomento difensivo posto all’attenzione di questa Corte e cioè il fatto che il Tribunale non avrebbe dichiarato la perdita di efficacia della misura a fronte della mancata trasmissione degli atti di indagine relativa al processo “Overeland”, è manifestamente infondata oltre che generica.
In tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, l’omessa trasmissione al tribunale del riesame di alcuni atti d’indagine, richiamati nel provvedimento che ha disposto la misura, non ne comporta l’inefficacia, se non è
specificamente indicato quali dati decisivi siano stati sottratti al controllo d tribunale e se, all’esito della “prova di resistenza”, gli elementi non trasmessi siano ritenuti irrilevanti, ai fini della correttezza e della legittimità della decis cautelare (Sez. 6, n. 8657 del 12/12/2013Rv. 258797; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, Rv. 273348; Sez. 2, n. 20191 del 04/02/2015, Rv. 263522).
Nella specie il ricorrente non ha indicato quale fosse l’atto di indagine dell’operazione RAGIONE_SOCIALE asseritamente decisivo e non trasmesso. Né può ritenersi che il Tribunale abbia violato il diritto di difesa utilizzando atti sottra contraddittorio, poiché l’ordinanza impugnata, nel passaggio indicato dal ricorrente, si è limitata ad una rappresentazione storica della RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE ( cfr. pag. 9 dell’ordinanza ) posto che la collocazione del COGNOME all’interno del RAGIONE_SOCIALE criminale, ha trovato la sua fonte probatoria in altro preponderante materiale investigativo rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME COGNOME COGNOME narrato, dal contenuto auto ed el:ero accusatorio, è stato attentamente vagliato e ritenuto genuino, spontaneo, dettagliato ed alieno da intenti calunniatori o vendicativi (pag. 10 dell’ordinanza impugnata).
A ciò si aggiunga che il Tribunale ha valorizzato anche dati emersi dalle intercettazioni che oggettivamente dimostravano la persistente adesione di COGNOME alla famiglia COGNOME di COGNOME con la quale operava in piena sinergia e collaborazione ( cfr. pag. 10 e segg.). A tal riguardo occorre precisare che, in materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dell motivazione (ex plurimis, Sez.2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv.263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l’espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l’uso di un determiNOME termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Inoltre, deve ricordarsi che, nell’attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta
dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 de 09/09/2020), circostanza questa non ricorrente nel caso di specie.
2.Quanto poi alla censura che involge la asserita mancanza di gravità indiziaria in relazione alla condotta partecipativa di COGNOME, è lo stesso ricorrente che, ancora una volta, inammissibilmente, richiama le intercettazioni valorizzate dal Riesame tentando di attribuire ad esse un diverso ed a sé favorevole significato.
Il collegio cautelare ha richiamato conversazioni attestanti i persistenti contatti dell’imputato con esponenti del sodalizio mafioso ( COGNOMECOGNOME COGNOME, COGNOMECOGNOME, idonei a dimostrare non solo un significativo livello di linterlocuzione con essi, ma anche la sua permanente adesione al programma del sodalizio mafioso. In particolare è stato rimarcato che COGNOME COGNOME stava interessando ad entrature nel Comune di Cerva, elemento dimostrativo del riconosciuto spessore mafioso dello stesso, in grado di controllare il territorio di competenza ( pag. 12) .
Quanto rappresentato dal collegio cautelare in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione del COGNOME all’associazione di mafiosa ” storica”, consente di superare le censure difensive articolate nel motivo 5 relativo alla sussistenza dei pericula libertatis e di adeguatezza della misura carceraria.
E’ stato infatti affermato, con giurisprudenza consolidata che si condivide, che quando si procede per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, l’art. 275 comma 3, cod. proc. pen., sussiste una doppia presunzione, “relativa” quanto alla sussistenza delle esigenze cautelali ed “assoluta” con riguardo all’adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, il giudice non ha l’obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula liberta6s – , ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l’effetto dell presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857; Sez. 5 n. 51742 del 13/06/2018, Rv. 275255; Sez. 1, n. 3776 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 266005).
Nel caso in esame, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.) non appare vinta da alcuna allegazione difensiva, tanto meno dal mero decorso del tempo dalla data del commesso reato (sul punto si veda Sez. 1, n. 21900, del 7/5/2021, Rv. 282004:La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p., è prevalente, in quanto
speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo).
La Corte di appello ha puntualmente motivato al riguardo ricordando la stabile intraneità di COGNOME agli ambienti “ndranghetisti ed il ruolo egemone ancora esercitato sul territorio in costanza di detenzione, “rappresentando egli un punto di riferimento che non ha perso la sua caratura criminosa” (: cfr. pag. 13 della ordinanza impugnata).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell’art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttor dell’istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento.
P.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 26/3/2024