Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41245 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41245 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 23.2.2024 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23.2.2024 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di C 11.791,35 giacente sul proprio conto corrente, nei confronti di NOME COGNOME, indagato per il reato di cui all’art. 10 quater d. Igs. 74/2000 per avere in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE omesso il versamento delle somme dovute a titolo di imposta utilizzando in compensazione crediti fiscali nei confronti degli istituti di ricerca RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, invece, inesistenti, essendo stato a queste ultime contestato nel presente procedimento il
reato di emissione di fatture per progetti di ricerca e sviluppo configuranti operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 8 d. Igs. 74/2000.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321, secondo comma cod. pen. e 12 bis d. Igs. 74/200, la qualificazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente rilevando che il suo oggetto, costituito da somme di danaro rinvenute nel proprio patrimonio, ne imponeva la qualificazione come confisca diretta. Osserva che al di là delle contestazioni svolte in merito al ruolo di mero prestanome svolto all’interno della RAGIONE_SOCIALE, egli era comunque un soggetto diverso dall’effettivo percettore del profitto, ovverosia la società RAGIONE_SOCIALE, e che le somme giacenti sul conto corrente attinto dalla misura reale erano il frutto della sua attività lavorativa come cameriere, come chiarito nel procedimento di riesame. Evidenzia di essere rimasto del tutto estraneo, come comprovato dal compendio intercettato e dalla mancanza di versamenti da parte degli altri indagati di somme sul proprio conto corrente, alle operazioni fiscali in contestazione e che secondo il principio di ripartizione dell’onere della prova spettava alla pubblica accusa fornire gli elementi del suo coinvolgimento, segnalando la stridente contraddizione dell’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui non avrebbe prodotto il conto corrente attestante la natura delle somme in giacenza, senza considerare che proprio il conto corrente era stato l’oggetto del sequestro
CONSIDERATO IN DIRITTO
je. Le doglianze svolte dalla difesa in ordine all’estraneità dell’indagato alla gestione della società RAGIONE_SOCIALE risultano all’evidenza contraddette dal suo ruolo di legale rappresentante ricoperto proprio all’epoca del commesso reato. Conseguentemente, il sequestro deve ritenersi ritualmente disposto nella forma finalizzata alla confisca per equivalente in relazione alla quale non è necessaria la sussistenza di un rapporto di pertinenzialità fra la res e il reato dal momento che la misura non ricade direttamente sui beni costituenti il profitto del reato, ma ha per oggetto il controvalore di essi nella titolarità del medesimo amministratore, quando non vengano rinvenuti beni nel patrimonio della società o quando essi non siano, per qualsiasi ragione aggredibili, tanto più alla luce della recentissima pronuncia di questa Corte nel suo supremo consesso la cui massima, come risulta dall’informazione provvisoria n.12/2024, chiarisce che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova di derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene, ed è invece qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non
sussiste il predetto nesso di derivazione causale (Sez. U. del 26.9.2024, proc. NOME COGNOME e altri).
Ciò premesso deve rilevarsi che le generiche doglianze svolte dalla difesa sulla natura retributiva, derivante dall’attività di cameriere svolta dall’indagato, delle somme in giacenza sul conto corrente non valgono a confutare la sua estraneità al reato in contestazione, consistito nell’aver indicato, proprio in qualità di amministratore della società, nelle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 crediti fiscali legati ad attività, concernenti progetti di ricerca e di sviluppo, inesistenti.
Il ricorso, pur facendo incidentalmente riferimento al ruolo di mero prestanome ricoperto dall’indagato, non evidenzia elementi emergenti ictu oculi, gli unici in grado di incrinare la configurabilità dell’elemento soggettivo in materia di misure cautelari reali (Sez. 2, Sentenza n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896) – dove è esclusivamente demandata al giudice una valutazione sommaria in ordine al “fumus” del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata -, che consentissero di ritenere di fatto precluso al COGNOME l’esercizio del dovere di controllo che gli competeva ex lege, argomento questo del tutto tralasciato, e che invece sarebbe stato l’unico spendibile al fine di sostenere che era privo di qualunque potere di ingerenza nella gestione delle società dallo stesso formalmente amministrata. Ed invero, secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, il prestanome che, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell’operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all’art. 2392 cod. civ., in forza della quale l’amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi (cfr. Cass. 26 gennaio, 2006 n. 7208; Cass. 26 novembre 1999 Dragonnir Rv 215199; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006 – dep. 04/07/2006, COGNOME, Rv. 234474; Sez. 3, n. 47110 del 19/11/2013 – dep. 27/11/2013, PG in proc. COGNOME, Rv. 258080 che ha precisato che in tema di reati tributari il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Non potendosi conclusivamente ritenere che la linea argonnentativa sviluppata dall’ordinanza impugnata, immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica e coerente al compendio indiziario di riferimento, sia in alcun modo scalfita dalle argomentazioni difensive, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Segue a tale esito l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,0
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso 1’1.10.2024