Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12120 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12120 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Cernusco sul Naviglio, il 10/11/1976 avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina del 18/07/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che, richiamate quelle g rassegnate dall’ufficio ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. COGNOME COGNOME in sostitu dell’avv NOME COGNOME per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, del 18 luglio 2024, il Tribunale della Libertà Messina, ha rigettato l’istanza di riesame avanzata dall’odierno ricorrente, Bio
NOMECOGNOME avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81 capv, 110 e 512-bis cod pen, contestato, in concorso con COGNOME Salvatore ed COGNOME NOME (capo 33 di contestazione provvisoria).
A mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME ha proposto tempestivo ricorso affidato a due motivi.
2.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett e cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata “nella parte in cui attribuisce al prevenuto particolare pervicacia criminale”.
Si contesta al ricorrente la funzione di prestanome dell’azienda RAGIONE_SOCIALE riconducibile agli COGNOME. Affermata, da un lato, la condotta di «assoluto immobilismo» imposto da COGNOME NOME a Biondo in ambito societario, gli si contesterebbe, contraddittoriamente, una «capacità criminale che va ben oltre dall’essere stato mero prestanome dello COGNOME nella società RAGIONE_SOCIALE».
2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett b ed e cod proc pen, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza di quella cautelare massima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.
Per contro, il provvedimento impugnato appare contrassegnato da motivazione che, secondo il perimetro di cognizione del giudice di legittimità in sede cautelare, contiene l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato in assenza di illogicità evidenti, essendo caratterizzato da congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (anche con riferimento alla puntuale analisi delle specifiche doglianze difensive), oltre ad essere corretto in diritto.
Giova una preliminare ricostruzione delle vicende procedinnentali.
2.1. Con ordinanza del 1-4 giugno 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina ha applicato -tra gli altri- a NOME COGNOME la misura custodiale massima in relazione in relazione al reato di cui agli artt. 81 capv, 110 e 512-bis cod pen (capo 33 di contestazione provvisoria).
2.2. Il Tribunale della Libertà, in sede di decisione sulla istanza di rie rigettata, ha dedotto che le incolpazioni elevate all’odierno ricorrente si inne in una più ampia attività illecita, oggetto di una indagine condotta dal nu operativo radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto della Legione Carabinieri Sicilia, che ha disvelato l’esistenza di un aggue sodalizio dedito al narcotraffico, radicato sulla fascia tirrenica della pro messinese e facente capo ai membri della famiglia COGNOME.
Un altro filone di indagine, che ha riguardato la diffusa disponibilità, in ai detenuti reclusi all’interno della casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Go di cellulari per comunicare con l’esterno e di stupefacenti da smerciare all’int aveva visto confluire il relativo procedimento nel primo, per riunione; anche in contesto erano emerse responsabilità a carico di COGNOME COGNOME, in quella Ca Circondariale recluso.
Le indagini tutte si sono giovate del prezioso contributo conoscitivo offe dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e, da ultimo, NOME COGNOME già affiliato al gruppo COGNOME.
È proprio COGNOME -la cui attendibilità è stata positivamente testat affermata così come per gli altri collaboranti (cfr. l’ordinanza del Tribunale Libertà), e mai posta in dubbio neppure dalla difesa del ricorrente – a lumegg innanzitutto l’esistenza del gruppo COGNOME consentendo di ricostru l’organigramma con , al vertice, COGNOME COGNOME che non solo si sare avvalso della complicità dei propri stretti congiunti ma si è anche circondato di pletora di fedelissimi adepti tra cui principalmente il factotum COGNOME NOME, unitamente al figlio COGNOME NOME; sono poi emerse le complicità delle mog di COGNOME NOME, COGNOME NOME, e COGNOME NOME, COGNOME entrambe perfettamente integrate nelle logiche associative, e che hanno presta apporti funzionali ed infungibili alla vita della congrega; è stata pure disve significativa attività imprenditoriale di COGNOME NOME favorita dalle dispon economiche della moglie, gli hanno consentito di godere di significative risorse investire nel narcotraffico e successivamente reinvestire in attività all’apparenza lecite.
In tale contesto è venuta in rilievo l’attività esercitata nel set commercio delle vetture usate tramite la S3 società intestata dapprima alla COGNOME poi al prestanome NOME COGNOME, ma pacificamente riconducibile allo stess COGNOME; la sede della società è stata, pacificamente, individuata quale logistica del gruppo.
Sono stati poi delineati nei canali di approvvigionamento della droga facenti capo al COGNOME NOME (già emersi in parte nel diverso procedimento 341/20 RGNR).
Così, nel corso dell’indagine, fondamentalmente estrinsecatasi in operazioni tecniche di intercettazione veicolate anche dal fondamentale contributo del Corritore, sono stati poi sequestrati ben 60,085 chilogrammi di hashish (prezioso riscontro alle propalazioni del collaboratore e alle risultanze delle intercettazioni). Si rinvia, per la più completa descrizione delle risultanze investigative a proposito dell’organigramma e della complessiva attività dell’associazione alle pagg da 1 a 6 della impugnata ordinanza, ed alla ampia discussione dell’ordinanza genetica).
2.2.1. Sempre dalle dichiarazioni di NOME valutate in sinergia con le risultanze di intercettazione, è stata delineata puntualmente la figura di NOME (cfr. pag 1 e ss dell’ordinanza impugnata con rinvio alle pagg 270-285 della ordinanza genetica) quale soggetto pienamente inserito nella compagine associativa familiare di cui si è detto, fornendo precisi dettagli sul ruolo che costui aveva assunto all’interno del sodalizio con ciò confutando le censure difensive e le allegazioni documentali offerte dalla difesa.
Quanto alle prime, ha evidenziato, infatti, il Tribunale come le conoscenze di COGNOME in ordine al gruppo COGNOME fossero di prima mano, e ciò non solo perché condomino dello stesso stabile dove gli COGNOME abitavano ma anche perché coinvolto direttamente nei loro traffici illeciti.
Su tali presupposti ha riconosciuto rilievo alle propalazioni del Corritore a proposito dell’odierno ricorrente, dal collaboratore variamente appellato come ‘il milanese’ -in ragione della provenienza geografica- o il ‘tubista’ -in considerazione dell’attività lavorativa svolta in precedenza nel settore dell’impiantistica ed a dimostrazione di una conoscenza diretta della sua persona-, del quale ha palesato plurime cointeressenze criminali con gli COGNOME, non solo per il fatto di ricoprire il ruolo di amministratore della RAGIONE_SOCIALE ma anche in quanto soggetto a loro molto vicino, come dimostrato dalla messa a disposizione del gruppo criminale di un casolare di proprietà dei genitori, insistente nei pressi della dimora di COGNOME Filippo, all’interno del quale il sodalizio aveva nascosto armi e droga e dove peraltro erano stati tratti in arresto in flagranza di reato -per la detenzione del suddetto materiale- il braccio destro di COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME e COGNOME NOME; in considerazione del fatto che in talune occasioni si era occupato materialmente del trasporto delle sostanze stupefacenti o della custodia della droga del gruppo; o, ancora, della circostanza che si era messo a disposizione di COGNOME NOME per un giro di truffe con le autovetture, a latere dell’attività lecita nella concessionaria RAGIONE_SOCIALE (del che Corritore era a perfetta conoscenza per avere egli stesso, su indicazione di COGNOME NOME, aperto un conto
corrente presso la Fineco e presso una banca estera su cui transitavano i proventi delle truffe di che trattasi).
Il Tribunale ha individuato, a riscontro delle predette propalazioni, le risultanze della visura camerale della società RAGIONE_SOCIALE, costituita COGNOME NOME, con oggetto sociale di commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove di seconda mano, e con amministratore e socio unico, fino alla data del 27 ottobre 2021, lo stesso COGNOME, cui era subentrata la moglie, sino alla data del 13 Marzo 2023, quindi COGNOME NOME, con la carica di amministratore unico ed anche titolare della intera quota di partecipazione societaria, acquisita mercè la corresponsione della somma di euro 250.000 con modalità ritenute indicative o comunque sintomatiche della natura fittizia dell’operazione negoziale (nell’atto di compravendita veniva stabilito che l’acquirente avrebbe corrisposto alla dante causa l’importo di 250.000 euro attraverso la riscossione di crediti non meglio precisati, vantati dalla società nei confronti di terzi soggetti).
Circostanze, quelle appena esposte, a suggello delle quali si pongono le conversazioni del 9 e del 12 gennaio 2023, tra COGNOME NOME e COGNOME che ne confermano l’assunto in quanto, l’odierno ricorrente in tale contesto riceveva da COGNOME consigli sulla gestione della società, su come avrebbe dovuto concorrere nel sistema fraudolento messo in piedi nella rivendita delle autovetture di dubbia provenienza, su come avrebbe dovuto comportarsi da apparente dominus della società (invitandolo ad intestare a suo nome il conto della società), tutti suggerimenti funzionali a creare all’esterno una situazione di mera apparenza, pur senza compiere alcun atto gestionale (cfr a pag 9 la riproposizione delle conversazioni, Tra COGNOME e COGNOME, e tra il primo e tal COGNOME cui riferiva d essersi adoperato per spogliarsi della titolarità della sua ditta, che aveva intestato al COGNOME, il quale però era soggetto da se medesimo stipendiato mensilmente soltanto “per stare fermo sul muretto”, ossia per non far nulla; e le stesse ulteriori risultanze di intercettazioni in cui, emblematicamente, COGNOME si metteva in contatto con la banca, spendendo il nome di COGNOME per farsi inoltrare credenziali necessarie alla operatività sui conti societari -cfr. pag 9 e 10 dell’ordinanza impugnata-).
2.2.2. Ritenuta la gravità indiziaria il Tribunale ha, poi, condiviso non solo il giudizio del giudice dell’ordinanza genetica in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari originariamente postulate, ma, anche, la loro peculiare pregnanza, si da convalidare la scelta della adeguatezza della sola misura inframuraria ad infrenarle.
Ha, al proposito, superato il dato della formale incensuratezza in forza della gravità dei fatti addebitati al ricorrente, della valutazione della sua condizione esistenziale -descrivendolo come soggetto che, seppure incapace sotto il profilo
imprenditoriale, ha condiviso appieno i progetti criminosi del suo socio non soltanto nel fungere da prestanome, ma contribuendo perfino alle truffe ordite da quest’ultimo nei passaggi di proprietà delle autovetture e mettendosi a disposizione dell’associazione anche col render utilizzabile ai fini operativi della stessa un locale dove poter custodire armi e droghe- elementi tutti che hanno fatto sì da stigmatizzare in termini particolarmente negativi la sua personalità.
Ha valorizzato, altresì, la significatività degli accertamenti effettuati dagli operanti in prossimità dell’esecuzione della misura, come compendiati nella informativa depositata 1’8 luglio 2024 (che hanno portato ad acclarare la permanenza del ricorrente nel contesto criminale di appartenenza e il suo persistere nell’attività illecita attestato dal rinvenimento, in occasione di un controllo di polizia effettuato a suo carico il 18 novembre 23, nella sua disponibilità, di due carte d’identità palesemente false che riportavano la sua effigie al posto della foto; e ancora mercè il contenuto di una conversazione captata dagli inquirenti il 22 giugno 24, nel corso della quale COGNOME suggeriva a tale COGNOME -che lo accusava di essere stato coinvolto in una vicenda giudiziaria riguardante un’autovettura modello Stelvio- di rivolgersi al (dominus) NOME COGNOME, con le ulteriori verifiche compiute dagli operanti, che hanno permesso di accertare che COGNOME era stato effettivamente deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione, riciclaggio e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico per una truffa ordita nei confronti del legittimo proprietario di un’Alfa Romeo Stelvio, colore grigio, che era stata inizialmente presa a noleggio e poi venduta a quest’ultimo con atti e documentazioni false )
Laddove, in occasione delle perquisizioni eseguite nel corso dell’esecuzione della misura in discussione, sono stati rinvenuti i documenti a supporto della esistenza della relazione dell’odierno ricorrente con COGNOME COGNOME -è stata infatti rinvenuta e sequestrata un’agenda diario degli anni 2021/2022 con, all’interno, tra gli appunti, un’annotazione sottolineata con l’indicazione ‘stipendi pagati da COGNOME COGNOME a partire dal 25 settembre 2023′-, e, all’esito della perquisizione eseguita nei confronti della COGNOME, documentazione relativa a numerosi veicoli alcuni dei quali intestati a COGNOME Salvatore, e un block notes contenente l’annotazione `user biondo salvato’ con indicazione di password e codici, tutte circostanze che comprovano il ruolo di prestanome della coppia COGNOME che l’odierno ricorrente ha assolto sino al momento di esecuzione della misura.
Emergenze, tutte, da cui il tribunale ha dedotto il concreto ed attuale pericolo di recidiva, e ha svolto la conclusione che, pertanto, ove sottoposto ad una misura di minore afflittività rispetto a quella custodiale massima, Biondo potrebbe continuare a prestare il suo contributo al maggiorente, sulla scorta della ritenuta
particolare pervicacia criminale del gruppo COGNOME e della capacità dei memb della famiglia di muoversi nell’illecito nonostante le misure cautelari cui alcun suoi accoliti sono stati sottoposti, sicchè solo la misura di massimo rigore appl anche all’odierno ricorrente consente di prevenire il pericolo di nuovi contatti nuova occasione di reato, non intaccata dalla inoperatività della SJ AUTO o dall stato detentivo cui è sottoposto COGNOME Salvatore.
Contesta la difesa, col primo motivo, contraddittorietà della motivazio con riferimento al ruolo in concreto attribuito al ricorrente, asseritamen contrasto con la attestata del tutto peculiare capacità criminale.
3.1. Si ritengono necessarie talune premesse. 3.1.a. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il qu si lamenti l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltant denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogic della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi diritto, ma non anche quando (…) propone e sviluppa censure che riguardano l ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lup Rv. 252178). Conseguentemente, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza de gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verific in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragi che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a car dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai princ diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, COGNOME e altri, Rv. 237475). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizion della Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a qu giudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi mater fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è d alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle sogg dell’indagato in relazione all’apprezzamento delle stesse che sia stato opera fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeg Donde l’inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente l motivazione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una div
valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., tra le altre, Sez.1, n.7445/2021).
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l’uno di carattere positivo e l’altro negativo, e cioè l’esposizione dell ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
3.1.b. Si rammenta, infine, che le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 – 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 275841 – 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l’atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti l’entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 261094).
3.2. Se quelli appena illustrati sono, dunque, i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria, la stessa lettura dei motivi del ricorso in esame ne palesa le plurime ragioni di inammissibilità, in quanto ivi si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una proposta alternativa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito a fronte di argomentazioni, spese nel provvedimento impugnato, che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario; in quanto, meramente ripropositive dei motivi di riesame, non si
confrontano con la soluzione adottata e la motivazione resa dal Tribunale; in quanto assolutamente generiche ed assertive.
3.3. In ogni caso il motivo è, anche, palesemente infondato.
La decisione del Tribunale è stata adottata sulla scorta di un solido ed articolato impianto indiziario (si veda sopra al punto 2.2. del ‘considerato in diritto’), puntualmente esplicitato con chiarezza espositiva e senza fratture logiche, coerentemente ai principi di diritti che regolano la materia e alla interpretazione consolidata di questa Corte.
Non è scrutinabile vizio di motivazione alcuno, tanto meno rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..
La motivazione del tribunale del riesame in punto di gravità indiziaria è stata prospettata, in concreto e diffusamente, in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.
La mancata contestazione da parte del ricorrente consente di fare, al proposito, totale rinvio al provvedimento impugnato.
3.4. Nessun vizio per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione può esser addebitato al Tribunale che ha indagato le risultanze investigative, ne ha scrutinato la rilevanza, le ha lette sinergicamente, ha dedotto la ‘particolare pervicacia criminale’ del ricorrente nella sua complessiva funzione a supporto dei vertici del gruppo; sicchè nessuna illogicità o contraddittorietà può esser rilevata a carico dei sintagmi chirurgicamente indicati dalla difesa, estrapolandoli dal complessivo coacervo motivazionale nel cui ambito l’immobilismo in ambito societario del Biondo è tutt’altro che neutro -come la difesa vorrebbe suggerire- a fini criminali, bensì esattamente coerente con la funzione criminale, e in via ulteriore criminogena, che la sua condotta apporta in primis alla consumazione del reato contestatogli, consumato in concorso coi vertici associativi da un lato, e quindi al complessivo suo ruolo di consapevole e illecito contributo all’economia criminale della congrega, ben descritto nell’ordinanza impugnata.
3.5. Il motivo pertanto, inammissibile, è, comunque, manifestamente infondato.
Del pari infondati è il motivo in tema di esigenze cautelari.
4.1. Si osserva, in via preliminare, che il Tribunale della Libertà, dopo aver discusso e ritenuto -come sopra- i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ne ha indagato, anche, la situazione squisitamente cautelare giungendo ad affermare il medesimo giudizio di particolare pericolosità già formulato dal giudice per le indagini preliminari con l’ordinanza genetica, a dispetto della ancora formale incensuratezza.
Si rinvia a quanto significato al § 2.2.2..
E, richiamati i medesimi profili di inammissibilità ritenuti a proposito del pr motivo di ricorso, si rileva comunque, che il ricorso non si confronta con l’am motivazione dell’ordinanza di riesame che ricostruite le gravi condotte del Biondo ha motivato, anche, quanto al suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento di rivendita di veicoli di dubbia provenienza gestito dalla società di che trattasi messa a disposizione del casolare di familiari utilizzato per nascondere arm droga del sodalizio dedito al narcotraffico oggetto primario dell’indagine e do venivano effettivamente tratti in arresto due sodali.
Al di là dell’idoneità di tali elementi a comprovare un coinvolgimento (non contestato) nel sodalizio dedito al narcotraffico, giustamente il Tribunale eviden un legame con COGNOME ben saldo e più ampio rispetto alla singola vicend contestata, peraltro in linea con le dichiarazione del collaboratore COGNOME mancato allontanamento dal contesto illecito risultava da elementi assai recent pure evidenziati nell’ordinanza impugnata, quali il rinvenimento in un controllo polizia del 18/11/2023 nell’autovettura dell’indagato di due carte d’identità con la sua fotografia e una conversazione del 22 giugno 2024 in cui, al recriminazioni dell’interlocutore circa una vicenda giudiziaria in cui si era tr coinvolto relativamente a una autovettura, Biondo lo invitava a contatta NOME COGNOME e poi affermava che lo avrebbe fatto lui stesso. Anche nel perquisizioni coeve all’esecuzione dell’ordinanza cautelare, tra l’altro, alla m di NOME COGNOME veniva rinvenuta documentazione relativa a numerosi veicoli, alcuni dei quali intestati a COGNOME, e un bloc notes con l’annotazione di userna password e codici del COGNOME. A fronte di evidenze di un ruolo fiduciario svolto si al momento dell’esecuzione della misura cautelare e di un’ampia disponibilit manifestata, non è certamente censurabile in questa sede la valutazione in termi di concretezza e attualità del pericolo di recidiva, fronteggiabile solo con la m carceraria, unicamente idonea a prevenire nuovi contatti e nuove occasioni d reato, tanto più, come si sottolinea, in un contesto nel quale è già dimostra capacità dei membri della famiglia COGNOME di muoversi nell’illecito nonostante misure cautelari (cfr. dichiarazioni richiamate del collaboratore NOME COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Altrettanto non censurabile è il riferimento alla particolare pervica criminale, manifestata sino a epoca recentissima, a supporto della ritenuta n contenibilità della pena entro i tre anni di reclusione, limite inferiore alla edittale, rispetto al quale non può tenersi conto di attenuanti la cui applic dovrà essere valutata dal giudice della cognizione o della indicata probab opzione per riti alternativi, in difetto di elementi che rendano ciò concretame prevedibile (cfr., in tema di valutazione prognostica circa la concedibilità sospensione condizionale, Sez. 1, n. 36263 del 17/06/2020, Rv. 280060 – 01).
4.2. Anche il motivo da ultimo esaminato deve, perciò, esser dichiarati inammissibile.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp att cod proc pen. .
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024
Il Presidente