Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33405 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33405 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Vignola il 31/01/1992
avverso l’ordinanza emessa il 17 aprile 2025 dalla Corte d’appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata per fondatezza della doglianza sull’elemento della presenza di più persone, ritenendo generica l’eccezione di prescrizione del reato .
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341 -bis cod. pen.
Con un unico motivo di ricorso deduce il travisamento della prova e l’erronea interpretazione dell’art. 341 -bis cod. pen. quanto al requisito della presenza di più persone, risultando dalla sentenza impugnata la sola presenza del fratello del ricorrente che, solo perché deceduto, non risulta anch’egli coimputato
del medesimo reato. Nel motivo, si eccepisce, inoltre, la sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato.
Ritiene il Collegio che l ‘ordinanza impugnata ha argomentato in termini poco persuasivi in merito alla doglianza relativa al requisito della pluralità di persone, facendo riferimento alla sola presenza del fratello dell’imputato.
Così facendo, la Corte territoriale ha erroneamente valutato la sussistenza di tale requisito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, richiede la presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall’offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, COGNOME, Rv. 282999).
La fondatezza di tale doglianza imporrebbe un annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, ma deve rilevarsi la fondatezza dell’eccezione di prescrizione del reato, maturata il 10/6/2024, anteriormente, dunque, alla pronuncia dell’ordinanza impugnata.
Pertanto, poiché sulla base degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata non emergono i presupposti per un proscioglimento nel merito dell’imputato, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME