Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22538 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22538 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di NUORO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Nuoro, quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Nuoro, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei delitti di minaccia semplice e lesioni personali, guaribili in giorni sei, ha confermato la prima decisione
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato NOME AVV_NOTAIO, che svolge due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione NOME‘art. 337 cod. proc. pen. dolendosi che l persona incaricata del deposito NOMEa querela non si sia qualificata come tale, e che la mancata spendita del potere di rappresentanza non garantisca la sicura provenienza e la volontà di presentare querela in capo al proponente.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia l’incompetenza per materia del giudice di pace in relazione all’art. 612 co. 2 cod. pen., come contestato nel decreto di citazione a giudizio. Il Giudi pace, prima, e il Tribunale, poi, ai quali era stata prospettata la questione di competenz avrebbero erroneamente qualificato il fatto come minaccia semplice, laddove, per come esso è contestato, risulta evidente come oggetto di contestazione fosse anche l’aggravante di cui al capoverso NOMEa disposizione citata. Tanto radica l’incompetenza per materia del giudice di pace dovendosi ritenere contestato in fatto il delitto di cui all’art. 612 co. 2 cod. pen.
Con due successive memorie il difensore del ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso richiamando, in particolare, quanto al secondo motivo, sez. 5 n. 51118/2019, che ha ravvisato la circostanza aggravante in fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamene infondato. Come premesso, la difesa si duole che la persona incaricata al deposito NOMEa querela non si sia qualificata come tale, e che tanto comport mancanza di una garanzia minima al fine di accertare la sicura provenienza e volontà di presentare querela in capo al proponente. La censura risulta esaminata e già correttamente scrutinata dal giudice di appello, che ha rilevato come non possano esistere dubbi in ordine all sussistenza in capo alla depositante, COGNOME NOMENOME NOME‘incarico al deposito NOMEa querela pres l’autorità competente, emergendo, peraltro, la volontà di querelare – e necessariamente d consentire il deposito NOME‘atto di querela autenticato dal difensore all’autorità competente successiva costituzione di parte civile da parte NOMEa p.o.. Giova richiamare il principio di affermato da questa Corte, a tenore del quale la querela sottoscritta con firma autenticata d difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione da parte di soggetto diverso proponente, pur se privo di delega scritta (Sez. 4 – , n. 51592 del 29/11/2023 Rv. 285536 – In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto valida la querela del legale rappresentante di società cooperativa, con firma autenticata dal difensore, presentata presso l’ufficio NOMEa Proc NOMEa Repubblica da soggetto non identificato).
Non ha alcun pregio neppure il secondo motivo, con cui è dedotta l’incompetenza per materia del giudice di pace in relazione al contestato delitto di cui all’art. 612 cc). 2 cod. pen..
2.1. Al di là del richiamo a condiviso orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di delitto di minaccia, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in senten la fattispecie aggravata di cui all’art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora nell’imputazio non sia esposta la natura grave NOMEa minaccia, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione NOMEa relativa norma. (Fattispecie relativa ad una minaccia di morte, in cui la Corte ha ritenuto che’ in assenza di precisa indicazione ne contestazione NOME‘aggravante, che include componenti valutative, la gravità NOMEa minaccia non potesse essere desunta in via automatica dalle parole rivolte alla persona offesa)” (Sez. 5, 25222 del 14/07/2020 (dep.07/09/2020), Rv. 279596, conf. Sez. n. 13799 del 12/02/2020, Rv. 279158), si osserva che, qui, manca la rappresentazione di un interesse specifico (ad esempio, l’interesse a conseguire la sospensione condizionale NOMEa pena, beneficio escluso davanti al giudice di pace) a eccepire la competenza del giudice superiore in relazione a un fatt più grave di quello giudicato dal Giudice di pace (Sez. 5 – , n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448).
2.2. Il ricorrente si limita, invece, a reiterare la denuncia NOMEa erronea qualificazione de come minaccia semplice, piuttosto che nella fattispecie grave di cui all’art. 612 co. 2 cod. p senza allegare un risultato utile che intenda conseguire. Il presupposto di ogni impugnazione l’interesse richiesto dall’art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., che sussiste solo se il grava sia idoneo a determinare, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 d 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Come chiarito dalle sezioni Unite ‘Massaria’, la valutazione NOME‘interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugNOME, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza NOMEa pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (dep. 03/07/2019 ), Massaria) Rv. 27595302).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna d ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giug 2000), al versamento, in favore NOMEa cassa NOMEe ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali e NOMEa somma di euro tremila in favore NOMEa cassa NOMEe ammende.
Così deciso in Roma, addì 25 marzo 2024
! Il Consigliere estensore