Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33295 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA li4 MAR DATA_NASCITA CCO
avverso la sentenza del 07/07/2023 del GIUDICE DI PACE di GROSSETO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha
concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 luglio 2023 il Giudice di pace di Grosseto dichiarava NOME COGNOME colpevole del reato ascritto di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava a pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione COGNOME, con il ministero del suo difensore di fiducia AVV_NOTAIO, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo, eccepisce l’inosservanza del termine di cui all’art. 20-bis 28 agosto 2000, n. 274.
Nei riguardi dell’imputato era contestata la violazione di cui all’art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e si procedeva con la presentazione immediata a giudizio ai sensi della disposizione appena citata, senza il rispetto del termine perentorio dei quindici giorni.
Il reato era, infatti, stato accertato il 9 luglio 2020 e la richiesta della poli giudiziaria, in data 16 luglio 2020, era depositata presso la Segreteria del Pubblico ministero il successivo 21 luglio 2020. Solo il 26 agosto 2020 era formalizzata la presentazione immediata a giudizio, ai sensi dell’art. 20-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, e la comparizione era stata fissata per il 14 maggio 2021.
Né l’udienza, né il decreto del Pubblico ministero, dunque, rispettavano il termine di cui all’art. 20-bis citato che – contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata – decorre non già dall’arrivo dell’informativa presso l’Ufficio del Pubblico ministero, bensì dalla data di commissione del reato e deve considerarsi tassativo.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della notifica del provvedimento di presentazione immediata a giudizio all’imputato.
L’atto è irritualmente notificato presso il difensore domiciliatario, AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 162, cod. proc. pen., senza che costei avesse prestato consenso ai sensi del comma 4-bis della menzionata disposizione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 27 febbraio 2024, ha chiesto la declaratori d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev’essere rigettato.
È priva di pregio l’eccezione processuale di cui al primo motivo di ricorso.
Risulta dagli atti, che il Collegio è autorizzato a consultare in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2023, Policastro, Rv. 220092) che: i) il 21 luglio 2020 il Pubblico ministero ricevett dalla polizia giudiziaria la comunicazione di notizia di reato riguardante ricorrente, denunciato per la commissione del delitto sopra indicato, con richiesta di presentazione immediata a giudizio; ii) con decreto emesso il 26 agosto 2020, sul rilievo della sussistenza dei presupposti per la presentazione immediata come richiesto dall’art. 20-bis, comma 1, del d.P.R. N. 274 del 2000, il Pubblico ministero autorizzò la presentazione immediata dell’imputato avanti il Giudice di pace di Grosseto per l’udienza, da questi fissata, del 14 maggio 2021; iii) sia in tale udienza, sia ; in quella di discussione del 7 luglio 2020, il difensore del ricorrente eccepì mancato rispetto del termine di quindici giorni e l’eccezione fu respinta dal Giudice di pace in quanto doveva farsi riferimento «alla data d’iscrizione (…) avvenuta il 21 agosto 2020, con decreto del 26 agosto 2020».
1.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. 1 n. 8307 del 30/01/2020, Moti, n.m.) che l’art. 14, comma 5-quinquies, del T.U. immigrazione, prevede che nel procedimento relativo ai delitti rispettivamente previsti dai precedenti commi 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni recate dagli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis, del d.lgs. n. 274 del 2000.
Tale disposizione di legge speciale non impone come obbligatorio lo svolgimento avanti il giudice di pace del processo secondo le forme (modellate su quelle dal codice di rito previste per il giudizio direttissimo) del giudiz presentazione immediata dell’imputato del reato previsto dall’art. 14, comma 5ter, del T.U. (ovvero della contravvenzione prevista dal precedente art. 10-bis dello stesso testo unico, contenente nel comma 3 una disposizione dai contenuti analoghi a quelli dell’art. 14, comma 5-quínquies), con la conseguenza che, quando il Pubblico ministero non è in grado di assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato del reato in discussione, deve procedere nelle forme ordinarie per la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace seguendo la via più breve, ma coniugandola al rispetto delle garanzie, ivi compresa quella concernente i termini dilatori, previste per l’imputato (Sez. 1 n. 25815 del 12 maggio 2015, Ech COGNOME, Rv. 263959; Sez. 1, n. 43048 del 24 ottobre 2011, Agribi, n.m.; Sez. 1, n. 10994 del 27 gennaio 2011, Meshri, Rv. 24988; Sez. 1, n. 30504 del 15 giugno 2010, Balozi, Rv. 248476).
Si è osservato che la differenza sostanziale, quanto alle garanzie di difesa dell’imputato, fra la disciplina della citazione ordinaria a giudizio avanti il giu di pace (art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000) e quella propria della presentazione immediata a giudizio avanti lo stesso giudice in casi particolari (art. 20-bis d
d.lgs. n. 274 del 2000), è che nella prima l’atto di chiamata in causa deve essere notificato all’imputato almeno trenta giorni prima della data dell’udienza (art. 20 comma 4), mentre con la seconda la chiamata in causa dell’imputato deve avvenire nei quindici giorni successivi alla data del deposito della richiesta presso la cancelleria del giudice di pace (art. 20-bis, comma 3) e l’atto deve essere notificato all’imputato senza ritardo (art. 20-bis, comma 4); senza quindi la previsione di un termine, per lui dilatorio, in funzione della preparazione dell propria difesa e con la sola facoltà di chiedere un termine a difesa, però non superiore a sette giorni (art. 32-bis).
Si è, pertanto, condivisibilmente osservato che «la drastica riduzione del termine per la comparizione, e dunque per la difesa (rispetto a quello ordinario fissato dal citato art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000), caratterizzante l presentazione immediata a giudizio dell’imputato (in tesi, fra il giorno di notificazione all’imputato dell’atto di chiamata in giudizio e l’udienza può anch intercorrere un solo giorno giorno senza che ciò comporti violazione di legge), si giustifica solo quando la presentazione immediata avvenga nei quindici giorni successivi al deposito della richiesta presso la segreteria del pubblico ministero, e lo scopo della disposizione di legge speciale (quello di assicurare la celebrazione in brevissimo tempo – immediata o al più nei quindici giorni conseguente l’accertamento del fatto – dei procedimenti per le ipotesi di reato rispettivamente contemplate dagli artt. 10-bis e 14, commi 5-ter e 5-quater, del T.U. immigrazione) «sarebbe completamente eluso e i diritti di difesa sarebbero del tutto ingiustificatamente compressi se si ammettesse che, ferma l’erosione dei tempi per la difesa, la previsione della instaurazione del giudizio nel termin massimo di quindici giorni recata dal d.lgs. n. 274 del 2000, art. 20-bis, non ha carattere tassativo e non si riferisce alla data del fatto bensì alla mera richiesta della polizia giudiziaria, libera di ritardarla quanto le aggrada (così, motivazione, Sez. 1 n. 25815 del 12 maggio 2015, COGNOME, cit.)». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, la violazione da parte del Pubblico ministero, del termine di quindici giorni per la presentazione immediata dell’imputato dinanzi al giudice di pace, previsto dal citato art. 20-bis del d.lgs. n. 274, sussistente quando fra il giorno della notificazione all’imputato dell’atto di chiamata in giudizio e quel dell’udienza sia intercorso in concreto un termine dilatorio inferiore a quell minimo di trenta giorni, previsto dall’art. 20, comma 4, dello stesso decreto, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 180 cod. pen.) in quanto costituente violazione del diritto di intervento dell’imputato nel processo di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 43831 del 30 settembre 2019, COGNOME Barhmi, Rv. 277325).
1.3. Sotto altro profilo e per ciò che qui interessa, com’è stato chiarito (Sez. n. 8307 del 30/01/2020, Moti, cit.), nessuna violazione del diritto di difes dell’imputato, rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen può dirsi sussistente allorquando l’atto di chiamata in giudizio emesso dal Pubblico ministero è stato formalmente assunto, in applicazione dell’art. 20-bis del d.lgs. n. 274, dopo che era da tempo decorso il termine di quindici giorni previsto dal comma 3 di tale articolo, ma il termine in concreto concesso all’imputato per difendersi sia stato superiore a quello di trenta giorni previsto via generale dal citato 20, comma 4, dello stesso decreto.
Ed è ciò che si è verificato nel caso che ci occupa, sicché l’eccepita nullità non si è verificata in quanto fra il giorno della notificazione dell’atto di chiamat causa dell’imputato e quello dell’udienza di comparizione è intercorso un termine superiore al più volte citato termine minimo di trenta giorni previsto dall’art. comma 4, del d.lgs. n. 274 del 2000 (la citazione a giudizio è stata fatta il 2 agosto 2020 e l’udienza di comparizione è del 14 maggio 2021).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La censura sembrerebbe porsi sulla scia del principio espresso da Sez. U n. 42603 del 13/07/2023, COGNOME NOME, Rv. 258213, secondo cui «qualora l’imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d. Igs. n. 150 del 2022, elegga domicilio presso il difensore di ufficio e quest’ultimo non accetti l’elezion la notificazione dell’atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall’ 157 ed eventualmente dall’art. 159 cod. proc. pen. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.».
E, tuttavia, rileva il Collegio che, nel caso in esame, risulta dagli atti accesso consentito in ragione del vizio processuale dedotto (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) – che l’AVV_NOTAIO era , non difensore di ufficio, bensì difensore di fiducia dell’odierno ricorrente, la cui nomina era sta effettuata da COGNOME il giorno 09 luglio 2020, in sede di redazione del verbale di «elezione di domicilio per le notificazioni e nomina del difensore». In data 27.08.2020 si procedeva, dunque, ritualmente alla notifica della citazione a giudizio davanti al Giudice di pace all’AVV_NOTAIO di fiducia in proprio e nella qualit domiciliatario, ben prima del venire meno del rapporto professionale (l’AVV_NOTAIO risulta aver rinunciato, invero, al mandato difensivo solo in data 10.05.2021).
Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidehte