Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39787 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39787 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMEXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza datata 04/07/2025, il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta presentata da NOMEX – condannato già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con la prescrizione di rientrare in casa non oltre le ore 22.00 – volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa presso la sede dell’azienda agrituristica ubicata in XXXXXXXXX e gestita dalla suocera NOME, con conseguente posticipazione dell’orario di rientro nell’abitazione fino alle ore 02.30. La decisione reiettiva trae origine dalla ritenuta assenza di ragioni giustificative, poste a fondamento della richiesta.
Ha impugnato il condannatoNOMEXX, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo la sussistenza di un vizio motivazionale in relazione all’art. 47 comma 7 Ord. pen., per non avere il Magistrato di sorveglianza esposto compiutamente l’ iter logicoargomentativo sul quale ha fondato il provvedimento di rigetto. Ha rappresentato la difesa, sul punto, come l’istanza fosse finalizzata a favorire il reinserimento sociale del condannato e a prevenire il rischio di recidiva; inoltre, la difesa ha lamentato una omessa valutazione, quanto alla documentazione attestante la presenza di prole all’interno del nucleo familiare, che, tra l’altro, necessita di assistenza economica.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il Magistrato di sorveglianza, infatti, non ha enunciato le ragioni del diniego, per cui il provvedimento adottato Ł viziato in quanto privo di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Osserva anzitutto il Collegio che le prescrizioni imposte al condannato, all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale, non sono connotate da una loro autonomia funzionale, costituendo esse – al contrario – parte integrante del complessivo giudizio
prognostico, relativo alla sussistenza delle condizioni pretese dalla norma ai fini dell’ammissione alla misura alternativa richiesta, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva vengono perseguite proprio attraverso le stesse prescrizioni. Deriva da tale presupposto sistematico, quindi, che un provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale che fosse privo di tali prescrizioni, ovvero che non esplicitasse le ragioni per le quali, nel caso concreto, non si ritenesse di imporle, non consentirebbe il perseguimento delle finalità connesse al beneficio penitenziario in esame, non potendo il tribunale di sorveglianza omettere di considerare uno degli elementi previsti dall’art. 47 Ord. pen., ai fini della concessione della misura alternativa, che postula un giudizio prognostico favorevole nei confronti dell’affidato, giudizio che Ł rilevante tanto nella fase genetica, quanto nella fase dell’applicazione della misura (Sez. 1, n. 32932 del 09/07/2008, TalamŁ, Rv. 240685; Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, COGNOME, Rv. 211029).
2.1. Per converso, l’impugnazione che contesti il solo contenuto delle prescrizioni correlate all’affidamento in prova deve ritenersi legittimamente proposto, potendosi fare riferimento al principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi, Rv. 239544, a mente della quale: ‹‹In tema di misure alternative alla detenzione non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di un ricorso avverso il provvedimento applicativo di una di dette misure … con il quale si contesti soltanto la legittimità delle prescrizioni imposte››.
2.2. Corollario logico di tale AVV_NOTAIO possibilità di impugnazione Ł la natura illegittima delle prescrizioni attuative del programma trattamentale, laddove queste si risolvano nell’imposizione di limitazioni di carattere vago e indifferenziato, che risultino sfornite di un reale addentellato alla realtà personale e lavorativa del condannato e che siano state adottate senza la prodromica effettuazione di un compiuto giudizio prognostico, formulato specificamente nei confronti del singolo soggetto interessato. Le prescrizioni che si connotino in tale maniera, infatti, risultano inconciliabili con la funzione rieducativa, nonchØ volta al reinserimento sociale, che permea la misura alternativa alla detenzione in discorso e che Ł collegata alla previsione di cui all’art. 27, comma 3, Cost. (sul punto, si veda Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383).
In sostanza, la regola interpretativa alla quale attenersi Ł nel senso che una prescrizione non sorretta da adeguata motivazione, la quale limiti ingiustificatamente le possibilità lavorative del condannato, si pone in conflitto con le finalità risocializzanti proprie dell’istituto.
Nel caso di specie – secondo quanto già sinteticamente esposto in parte narrativa trattasi di un condannato portatore di disabilità, già beneficiario della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, con prescrizione di rientro alle ore 22.00; l’istanza ora disattesa era volta ad ottenere la modifica degli orari lavorativi, così da rendere possibile l’assunzione presso l’agriturismo gestito dalla suocera, laddove il ricorrente avrebbe dovuto prestare attività lavorativa fino alle ore 02.00. La richiesta era corredata da documentazione di vario genere, costituita dalle informazioni fornite dai CC, nonchØ dalla visura inerente all’impresa e dal parere favorevole rilasciato dall’UEPE.
3.1. A fronte di ciò, il provvedimento impugnato ha mancato di fornire adeguata risposta alle documentate esigenze di tipo lavorativo prospettate dal condannato; l’avversata decisione, in sostanza, non si Ł confrontata con la specifica richiesta di modifica degli orari già fissati con le prescrizioni, limitandosi invece, del tutto impropriamente e con affermazione di rara vaghezza, a richiamare la ritenuta ‘assenza di ragioni giustificative’.
3.2. Sul punto, infine, Ł noto come la mancanza assoluta o la mera apparenza della
motivazione integrino, in realtà, il vizio di violazione di legge, risolvendosi tali caratteristiche nella inosservanza del dettato dell’art. 125, comma 3, cod. proc., che – in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost. – pretende che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio degli atti per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Lecce. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Lecce.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.