Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34727 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34727 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a THIENE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni imposte Con la misura
alternativa;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 gennaio 2024, il Tribunale di sorvegli anza di Milano ha accolto l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva richiesto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione relativa a sentenza di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta commesso nel 2006.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione I condanNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi vertenti sull’omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di pernottare in Svizzera in alcuni giorni della settimana e di i permanere e mposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa nello Stato estero, come da richiesta contestuale a quella di ammissionè alla misura alternativa.
2.1. Con il primo motivo ha eccepito la nullità dell’ordinanza e del decreto contenente la descrizione delle prescrizioni imposte per violaziobe di legge e omessa motivazione sull’istanza di pernottamento in Svizzera a ragione dell’attività lavorativa ivi prestata, come da documentazione allegata alla domanda originaria.
Benchè richiamata, la produzione documentale non ha formato oggetto di disamina e motivazione alcuna.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità del provVedimento per violazione di legge in relazione agli artt. 47 ord. pen. e 27, comma terzo, Cost. in quanto, nonostante la dimostrazione dello svolgimento di attiVità lavorativa presso due distinti datori di lavoro all’estero dai quali traeVa il propri sostentamento, i giudici di merito hanno disposto prescrizioni, fra le quali il divieto di allontanarsi dalla Regione Veneto, compiere viaggi notturni e all’estero, incompatibili con le documentate attività.
Ciò in violazione dell’art. 47 ord. pen. che, avuto riguardo alla finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., elenca una serie non tassativa di prescrizioni senza alcuna preclusione allo svolgimehto di attività lavorativa anche all’estero.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta cón la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Le censure possono essere esaminate congiuntamente.
Va premesso che è ammissibile il ricorso che sia limitato alla contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura alternativa.
Va, infatti assicurata continuità all’orientamento secondo cui «le prescrizioni imposte all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione del condanNOME alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perbeguite anche attraverso le prescrizioni stesse. Conseguentemente, un proVvedirnento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporlé sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della forlmulazione del giudizio sull’opportunità della misura. Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 2026 del 07/04/1998, Girardo, Rv. 211029, conforme Sez. 1, n. 16238 dl 30/01/2008, Sechi, Rv. 239544).
Il ricorso coglie un primo profilo di criticità dell’ordinanza impugnata relativamente all’omessa motivazione su un punto caratterizzante della richiesta di misura alternativa.
In effetti, risulta dalla documentazione agli atti e segnatamente dalla memoria del 4 gennaio 2024 depositata 1’8 gennaio 2024 (della qUale da atto lo stesso provvedimento impugNOME) che il ricorrente, nell’ambito del procedimento di interesse, ha chiesto, in via principale e subordinata, la concessione dell’autorizzazione a lavorare in Svizzera ovvero l’imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di tale attività.
A fronte di tale istanza, il Tribunale di sorveglianza ha omesso ogni motivazione, nonostante fra le prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 47 ord. pen. non vi sia, in assoluto, alcuna preclusione allo svolgimento di attività lavorativa all’estero.
Ha, conseguentemente stabilito prescrizioni incompatibili con o svolgimento di quella attività lavorativa («non potrà abbandonare la Regione Veneta; non potrà compiere viaggi notturni, né viaggi all’estero») trascurando totalmente le
OP’
ragioni che hanno determiNOME l’ammissione alla misura e, ancora una volt omettendo ogni motivazione.
La pronuncia contrasta con l’orientamento di questa Corte s condo cui «i tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescr attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni all’attività lavorativa esercitabile dall’affidat alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la f rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsi cui all’art. 27, comma 3, Cost. (Fattispecie in cui il tribunale di sorve aveva prescritto all’affidato, condanNOME per i reati di associazione a delinq bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavora chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianz documentandone natura, modalità e finalità)» (Sez. 1, n. 1257 dal 20/12/2018 dep. 2019, Zini, Rv. 276383).
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza irripugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano che provvederà a colmare le lacu motivazionali alla luce dei ricordati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso il 31/05/2024