Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13525 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
NOME COGNOME
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avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di om issis
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN F”ATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di omissis ammetteva COGNOME NOME COGNOME alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a subite condanne per violazione della normat penale sugli stupefacenti, e stabiliva, a norma dell’art. 47, commi 5 ss., legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), le relative prescrizioni.
Tra queste ultime, il Tribunale includeva (al punto 2) l’obbligo condannato di rimanere al domicilio in orario compreso tra le 21,00 e le 7, «salvo che per motivi di lavoro da documentarsi previarnente» alle for dell’ordine, nonché (al punto 5) l’obbligo di «versa(re) 200 Euro ogni mese favore di associazione che opera nell’ambito del recupero dei giovani tossicodipendenza».
Ricorre COGNOME NOME COGNOME per cassazione, cori il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ad entrambe le prescrizioni sopra imposte.
Quanto a quella sub 2), il giudicante avrebbe omesso di considerare l documentazione allegata dalla difesa, che attestava come il ricorrente lavora sino alla mezzanotte.
Quanto alla prescrizione sub 5), il giudicante non avrebbe tenuto conto del situazione economica del ricorrente, che non avrebbe permesso di soddisfare l condizione imposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attu finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.
Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità previ dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personali condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libert ritenga che il relativo regime, anche attraverso l’adozione di opport prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenend pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all’affidame esattamente l’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fa reato, nella prospettiva di un ottimale reinserirnento sociale (tra le molte, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001).
Tale essendo la prospettiva della misura alternativa, essa non impone condannato di astenersi meramente dal reiterare condotte delittuose, ma svolg una funzione propulsiva, che si attua tramite la positiva adozione d prescrizioni già citate, riguardanti i rapporti con il servizio sociale, la d lavoro, la libertà di locomozione e il dovere di adoperarsi in favore della vi del reato. Le prescrizioni sono legalmente definite dall’art. 47, commi 5, 6 Ord. pen.
Ciò premesso, la doglianza dell’interessato non fa fondamento rispetto all’imposta prescrizione di rientrare la sera al proprio domicilio entro le o fatte salve le esigenze di lavoro.
Si tratta di legittima prescrizione limitativa della libertà di locomozione mira a prevenire la recidiva delittuosa e permette al giudice di sorveglianz saggiare la riacquisita capacità del reo di conformarsi alle regole ordinamental
L’obbligo di rientro al domicilio è stato già in concreto conformato in mod tale da adattarsi alle necessità lavorative, con il solo onere (perfetta esigibile) di preventivo avviso all’Autorità di pubblica sicurezza. Nulla viet l’avviso sia dato con ragionevole periodicità. Eventuali criticità potranno se essere superate tramite l’intervento del Magistrato di sorveglianza, al qua dalla legge attribuito il potere di adattare e modificare le prescrizioni inizi 47, comma 8, Ord. pen.).
E’ viceversa fondata la doglianza inerente l’imposta prescrizione versamento periodico di una somma di denaro in favore di associazione dedita al recupero dei tossicodipendenti.
In linea generale, sono illegittime le prescrizioni attuative dell’affidamen prova che impongano obblighi o divieti non tipizzati, capaci di tradursi in incontrollata limitazione delle libertà e dei diritti della persona (Sez. 1, n del 20/11/2018, COGNOME, Rv. 274756-01; Sez.. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, Zini, Rv. 276383-01).
Se è vero che, all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale, si anche stabilire che l’affidato si adoperi, per quanto possibile, in favore vittima del reato (art. 47, comma 7, Ord. pen.), questa Corte ha già rite detta prescrizione non surrogabile con altra che gli imponga – ove in concr risulti impedita, per mancanza o indisponibilità della persona offesa, o per ragione, l’esplicarsi della sua opera di solidarietà – un’attività di generi sociale, in favore di enti o soggetti diversi dalla persona offesa, s l’eterogeneità e il diverso significato e orientamento finallistico di prescrizione vicaria, sia perché essa rivestirebbe un indebito contenuto affli
supplementare (Sez. 1, n. 7520 del 06/12/2001, dep. 2002, Contin, Rv. 22119201; Sez. 1, n. 410 del 23/11/2001, dep. 2002, Contin, Rv. 220439-01).
Nel caso odierno, poi, si tratta di prescrizione impositiva di una ve propria prestazione patrimoniale, totalmente priva di base legale, dire mediata da titolo giudiziale, in palese violazione dell’art. 23 Cost.
Tale prescrizione deve essere rimossa, indipendentemente dall’accertamento delle condizioni economiche dell’affidato, restando tale profilo assor nell’ambito della decisione assunta.
Segue l’annullamento senza rinvio, in parte qua, dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso è respinto nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione de versamento periodico di una somma di denaro in favore di associazioni dedite a recupero dei tossicodipendenti. Rigetta nel resto il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto d’ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso 1’08/02/2024
COGNOMEGius 11) e Sa COGNOME
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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Depositata in Car,eiieria oggi
Roma, lì
O 3 APR, 2024
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