Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16699 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16699 Anno 2025
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 581/2025
CC – 13/02/2025
– Relatore –
R.G.N. 42872/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il 22/10/1985
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato non luogo a provvedere in merito alle istanze di affidamento terapeutico e detenzione domiciliare proposte nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla pena in esecuzione di anni due giorni dieci di reclusione relativa ai reati di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché ha concesso al condannato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale con le prescrizioni indicate a p. 2 e ss. del provvedimento.
Avverso detta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME denunciando, con un
unico motivo, vizio di motivazione in relazione alle prescrizioni imposte al condannato.
In primo luogo, si osserva che il Tribunale non avrebbe considerato in modo puntuale le risultanze istruttorie con riferimento alla durata del trattenimento all’esterno della propria abitazione per ragioni di lavoro.
Si riportano le risultanze positive della relazione UEPE e si ricorda l’effettiva attività lavorativa che deve svolgere il condannato, segnalando che la motivazione sarebbe contraddittoria perché, a fronte di tali elementi positivi, sono state imposte prescrizioni molto restrittive in ragione di ravvisate criticità.
In secondo luogo, si rileva che il Tribunale di sorveglianza ha formulato un giudizio prognostico favorevole in termini di riabilitativi, anche alla luce della corretta adesione del condannato alle regole di vita socialmente condivise, come risulta dalla relazione UEPE e dalla nota della Questura di Bari.
Sicché anticipare alle 13:00 l’orario di rientro nell’abitazione non è prescrizione giustificata adeguatamente, incidendo, pesantemente, sulla libertà del condannato e finendo per trasformare la misura in una detenzione domiciliare ‘ mascherata ‘ .
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato.
1.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso che sia limitato alla contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte con l’ammissione alla misura alternativa.
Va, infatti assicurata continuità all’orientamento secondo cui «le prescrizioni imposte all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse. Conseguentemente, un provvedimento di affidamento in prova che non contenesse prescrizioni ovvero non indicasse le ragioni per le quali in concreto non si ritenesse di imporle sarebbe un provvedimento immotivato, non avendo il giudice preso in considerazione uno degli elementi espressamente previsti dalla legge ai fini della formulazione del giudizio sull’opportunità della misura. Ne consegue che non viola il principio di tassatività delle impugnazioni la proposizione di ricorso limitata alla sola contestazione della legittimità delle prescrizioni imposte» (Sez. 1, n. 2026 del
07/04/1998, COGNOME, Rv. 211029, conforme Sez. 1, n. 16238 dl 30/01/2008, Sechi, Rv. 239544; Sez. 1, n. 34727 del 31/05/2024, COGNOME, Rv. 286718 01).
1.2. Il ricorso coglie un primo profilo di criticità dell’ordinanza impugnata relativamente all’omessa motivazione su un punto caratterizzante della richiesta di misura alternativa.
In effetti, risulta dalla documentazione agli atti che il ricorrente, nell’ambito del procedimento di interesse, ha chiesto la concessione dell’autorizzazione a lavorare presso un esercizio commerciale (ditta Osteria INDIRIZZO) con l’imposizione di prescrizioni compatibili con lo svolgimento di tale attività.
A fronte di tale istanza, il Tribunale di sorveglianza ha omesso ogni motivazione circa l ‘ orario di rientro nell ‘ abitazione, nonostante fra le prescrizioni imposte ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., vi sia proprio quella di svolgere detta attività che, peraltro, viene indicata come già esercitata, da anni, seppure irregolarmente (con contratto regolarizzato nel settembre 2024) e fino alle ore 12:00.
Il Tribunale ha, conseguentemente stabilito prescrizioni (orario di fine attività alle 12:00, dal lunedì al venerdì, con divieto di trattenersi fuori dall ‘ abitazione dopo le 13:00) trascurando totalmente di indicarne le ragioni e comunque, senza considerare le esigenze che hanno determinato l’ammissione alla misura.
La pronuncia contrasta con l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, sono illegittime le prescrizioni attuative del programma trattamentale che impongano generiche ed indiscriminate limitazioni (Sez. 1, n. 1257 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276383 relativamente all’attività lavorativa esercitabile dall’affidato), senza alcun vaglio preliminare che le correli al giudizio prognostico formulato nei confronti dello stesso, trattandosi di prescrizioni incompatibili con la finalità rieducativa della misura alternativa alla detenzione, collegata alla previsione di cui all’art. 27, comma 3, Cost. (nella fattispecie il tribunale di sorveglianza aveva prescritto all’affidato, condannato per i reati di associazione a delinquere e bancarotta, di non esercitare alcuna attività di consulenza aziendale o di qualsiasi altro tipo e, in caso di prestazione di diversa attività lavorativa, di chiedere la preventiva autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza, documentandone natura, modalità e finalità.
È vero che, nel rapportarsi alle restrizioni adottate con le prescrizioni imposte (cfr. p. 2) l ‘ ordinanza fa riferimento alle ‘ criticità su rappresentate ‘ ma queste, riportate a folio 1 dell ‘ ordinanza, sono genericamente indicate e non riferite, precisamente, alla limitazione di orario di rientro nell ‘ abitazione che è
indicata nelle prescrizioni imposte e che, invece, pur rapportata alla fine dell ‘ orario di lavoro (ore 12:00) appare particolarmente afflittiva senza specifica motivazione.
Da quanto esposto discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari che provvederà a colmare le lacune motivazionali alla luce dei ricordati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione relativa all’orario di rientro nell’abitazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari
Così deciso il 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME