Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 180 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAZIOSO NOME NOME a MODENA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 644 ter cod. pen. per mancata declaratoria di intervenuta prescrizione nelle more della fissazione dell’udienza di appello, è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme palesemente smentite dagli atti processuali ed in palese contrasto con il dato normativo;
che nel caso di specie deve applicarsi il disposto di cui all’art. 644 ter cod. pen., secondo cui la prescrizione del reato di usura decorre dall’ultimo pagamento del capitale o degli interessi, avvenuto – secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale in sentenza a pag. 3 – nel corso dell’anno 2008;
che la deduzione difensiva del pagamento del solo capitale successivamente la modifica normativa dell’art. 644 ter cod.pen. non è confortata ed anzi è chiaramente smentita dalla ricostruzione operata dalla corte di appello a pagina 3 della motivazione che il ricorso contesta solo genericamente e peraltro attraverso una lettura alternativa di elementi di prova non consentita;
considerato che il secondo motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche in atti, delle fonti di prova e della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata sul granitico ed univoco quadro probatorio gravante sul prevenuto e in punto di attendibilità della parte civile, le cui dichiarazioni sono state ritenute credibili, poiché coerenti e riscontrabili ab extemo);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024
Il Consigliere COGNOME