Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione del Consigliere COGNOME N:ICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 03/04/2023, la Corte d’appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod, proc. pen., in parziale riform della sentenza del 30/09/2013 del Tribunale di Napoli, rideterminava in due anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa la pena irrogata a NOME COGNOME per il reato di usura aggravata (dall’avere commesso il reato in danno di un soggetto, NOME COGNOME, che si trovava in stato di bisogno) e continuata di cui al capo A) dell’imputazione – ritenuta l’equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche alla menzionata circostanza aggravante -, confermando la condanna del COGNOME per il suddetto reato di usura aggravata.
2. Avverso l’indicata sentenza del 03/04/2023 della Corte d’appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 161 cod. pen. e dell’art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte d’appello di Napoli dichiarato la prescrizione del reato maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
Dopo avere premesso che, per la disciplina della prescrizione del fatto a lui attribuito, la normativa applicabile è quella della legge cosiddetta “ex Cirielli (legge 5 dicembre 2005, n. 251), il ricorrente rappresenta che: a) come risulta dal capo A) dell’imputazione, il reato di usura gli era stato contestato come commesso «dall’ottobre 2009 al giugno 2010»; b) «è dagli atti del processo, né dalla sentenza di merito di primo grado si rinviene una data precisa relativa all’ultima dazione, tant’è che l’unico riferimento è sempre al “giugno 2010″»; c) pertanto, «secondo gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali orientati al favor rei», la consumazione del reato si deve individuare nel 01/06/2010.
Tanto premesso e rappresentato, il ricorrente deduce che «sia i termini di cui all’art. 157 c.p. (anni 12 e mesi 6), sia il periodo di sospensione per impedimenti difensivi pari a giorni 112 , relativi al periodo 17.09.12-03.12.12 (a seguito rinvio per adesione del difensore ad astensione di categoria) e dal 22.04.13 al 27.05.13 (per impedimento difensivo) così come riportato a pag. 2 della sentenza di primo grado» risultavano decorsi già alla data del 02/04/2023.
Il COGNOME deduce ancora: a) l’inapplicabilità nella specie della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 64 giorni prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con modir. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla stregua del principio affermato da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-01; b) l’ammissibilità del proprio ricorso, nonostante l’invocata prescrizione del reato non fosse stata specificamente richiesta al giudice di appello, alla stregua del principio affermato da Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481-01.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo è manifestamente infondato.
Si deve rilevare che la sentenza impugnata ha applicato al COGNOME la circostanza aggravante a effetto speciale dell’avere commesso il reato di usura in danno di un soggetto che si trovava in stato di bisogno r avendo ritenuto tale circostanza aggravante equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche («previo riconoscimento in favore del COGNOME della circostanze attenuanti generiche, da
ritenere equivalenti all’aggravante dell’aver approfittato dello stato di bisogno della persona offesa).
A tale proposito, si deve ribadire il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza dalla Corte di cassazione e condiviso dal Collegio, secondo cui il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti non esclude la rilevanza dell’aggravante a effetto speciale inclusa tra le prime ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto deve ritenersi applicata anche quando produca, nel bilanciamento di cui all’art. 69 cod. pen., uno degli effetti che le sono propri ossia paralizzare un’attenuante, impedendole di svolgere la sua funzione di concreta attenuazione della pena da irrogare (Sez. 5, n. 25962 del 03/03/2022, COGNOME, Rv. 283815-01; Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, COGNOME, Rv. 274601-01; Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268271-01; Sez. 2, n. 2731 del 02/12/2015, dep. 2016, Conti, Rv. 265729-01).
Inoltre, atteso che il COGNOME ha rinunciato a tutti i motivi di appello, a esclusio soltanto di quello relativo al trattamento sanzionatorio (con il quale erano stati richiesti la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la riduzione della pena e la sospensione condizionale della stessa), tale rinuncia si deve ritenere comprendere anche qualsiasi possibile doglianza in ordine alla sussistenza della suddetta circostanza aggravante speciale del reato di usura (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413-01; Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271750-01; Sez. 4, n. 5334CI del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696-01).
Orbene, ciò premesso, posto che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato di usura è di dieci anni e che l’aumento massimo della pena previsto per l’aggravante a effetto speciale dell’avere commesso il fatto in danno di chi si trovi in stato di bisogno è della metà, ne consegue che, ai sensi dell’art. 157, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., il reato di usura così aggravato, anche a prescindere dalla sussistenza di cause interruttive e sospensive del corso della prescrizione, si prescrive in 15 anni.
Ne discende che il reato di usura aggravata attribuito al COGNOME si prescriverebbe soltanto il 01/06/2025 (oltre agli effetti delle sussistenti cause interruttive sospensive del corso della prescrizione).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2024.