Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46212 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46212 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ravenna il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
avverso la sentenza n. 1653/22 in data 06/10/2022 della Corte di appello di Bologna, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degl artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva di replica con conclusioni in data 28/09/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 06/10/2022, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ravenna in data 04711/2021 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa per i reati di truffa (capi A, C ed E) ed appropriazione indebita (capi B e D), oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per il motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di truffa e di appropriazione indebita.
In particolare:
-quanto alla truffa in danno di NOME COGNOME, si assume che lo stesso avesse consegnato all’imputato due assegni (rispettivamente per euro 19.300,00 in data 30/10/2013 ed euro 19.359,50 in data 10/02/2014) che, a suo dire, sarebbero stati successivamente investiti dal COGNOME in non ben precisati investimenti. Tuttavia, non risulta agli atti alcun documento riconducibile a tali presunti investimenti, e tantomeno alcun altro valido titolo che potesse giustificare la dazione di denaro secondo la ricostruzione operata dalla persona offesa. Essendo la truffa un reato istantaneo, il suo momento consumativo va individuato nell’emissione degli assegni e con la conseguente percezione delle somme da parte dell’imputato. Considerando la data del commesso reato quella del 10/02/2014, alla data della pronuncia di primo grado (04/11/2021) il reato risultava già prescritto;
-quanto alla truffa in danno di NOME COGNOME, la Corte territoriale ha omesso di considerare che, a seguito della mancata corresponsione dei canoni di locazione da parte dell’imputato, la COGNOME depositava ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Tribunale di Ravenna, a seguito del quale veniva incardinato un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: è, pertanto, evidente che si tratta di una controversia che presenta unicamente profili civilistici, attinenti al contratto di locazione e alla mancata riscossione di canoni di locazione;
-quanto alla truffa in danno di NOME COGNOME, la Corte territoriale ha omesso di considerare che il contratto per la locazione dell’immobile a NOME COGNOME è
intervenuto nel febbraio 2016 e l’immobile è stato liberato da costui già nel maggio 2016: di qui l’impossibilità di individuare l’offesa al bene giuridico tutelato dal norma incriminatrice nonché l’effettivo pregiudizio patito dalla persona offesa, che in effetti non veniva da quest’ultima mai quantificato, tanto nella denuncia querela quanto nell’atto di costituzione di parte civile, e nemmeno veniva individuato nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Sul punto va osservato che la fattispecie sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite era proprio quella dell’agente (rectius: truffatore) venditore e delle parti lese (rectius: truffati) acquirenti che avevano pagato il prezzo dovuto a mezzo assegni bancari che l’agente aveva monetizzato incassandoli.
In tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno osservato che la competenza territoriale era quella del Tribunale presso il cui circondario l’agente aveva incassato l’assegno perché era in quel momento che si era realizzato, da una parte, il vantaggio patrimoniale per il truffatore (appropriazione della somma portata dall’assegno) e, dall’altra, la lesione del patrimonio (perdita del denaro) delle parti lese.
Infatti, la truffa è un reato che prevede, come elementi costitutivi due requisiti, e precisamente: il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte
dell’agente ed il danno da parte del soggetto leso; solo quando entrambi questi due elementi si sono verificati, la truffa può dirsi consumata proprio perché la condotta ingannatrice – cui sono causalmente riconducibili i due suddetti eventi si è integralmente realizzata (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420).
Pertanto, ai fini della soluzione della questione riguardante la consumazione del reato (ma analogo ragionamento potrebbe farsi se venisse in questione la competenza territoriale), occorre accertare il tempo (ed il luogo) dove si è realizzato l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (Sez. 2, n. 31652 del 28/04/2017, Sanfilippo, Rv. 270606).
2.2. Nella fattispecie in esame al capo E), è stato l’investitore ad essere stato truffato: lo stesso ha, infatti, consegnato all’imputato due assegni bancari (il primo di euro 19.300,00 datato 30/10/2013, ed il secondo di euro 19.359,50 datato 10.02.2014) senza ricevere successivamente alcun profitto finanziario ovvero la semplice restituzione della provvista consegnata ai fini dell’investimento.
Orbene, applicando al caso di specie il principio di diritto di cui si è detto, la truffa contrattuale de qua, avuto riguardo ai termini dell’accordo intervenuto tra il COGNOME e l’COGNOME, si è perfezionata nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore che si è fatto consegnare gli assegni in vista dei futuri investimenti, ha fatto seguito, attraverso l’incasso dei titoli, deminutio patrimonii del soggetto passivo e la locupletatio dell’agente, divenendo definitiva la lesione del patrimonio della persona offesa (cfr., in terminis, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, dep. 2020, Bonometti, Rv. 277814, secondo cui il delitto di truffa commesso dall’intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di “trading” mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento quando le parti – come nella fattispecie – abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l’autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l’investimento; di contro, il reato va considerato a consumazione prolungata solo quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettua periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo).
2.2.1. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come nessuna delle due sentenze di merito ha chiarito in quale precisa data i sunnominati due assegni bancari siano stati posti all’incasso dal COGNOME (nella sentenza di appello – pag. 8 – si dice solo che l’imputato procedeva al loro incasso “grazie all’apertura … di un conto corrente bancario presso Banca Unipol nella fittizia qualità di rappresentante di Confcontribuenti …”), possedendosi come unico dato di
conoscenza quello della contestazione che, nell’operare un erroneo riferimento alla permanenza della condotta, ha tuttavia ritenuto di dover delimitare l’ambito temporale della condotta al 02/10/2014 – senza peraltro ancorare questa data ad alcun evento – con l’erronea chiosa dell’esistenza di una permanenza attuale.
2.2.2. Orbene, escludendo per le ragioni dinanzi esposte, di poter considerare la truffa un reato permanente consumatosi come dies ad quem nella data della pronuncia di primo grado, e considerando la data di commissione del fatto in quella “più recente” del 02/10/2014, tenuto conto della durata massima degli eventi interruttivi (anni uno e mesi sei) e di quelli sospensivi (giorn centosette complessivi, di cui: per differimento dell’udienza del 22/09/2021 al 04/11/2021, giorni quarantatre e, a norma dell’art. 83, comma 3-bis di. n. 18/2020, convertito in I. n. 27 del 2020 per il periodo dal 09/03/2020 all’11/05/2020, giorni sessantaquattro), la prescrizione del reato di cui al capo E) risulta già maturata alla data del 18/07/2022: data, quest’ultima, antecedente alla pronuncia della sentenza d’appello.
Ne consegue che, in relazione al reato di cui al capo E), per la causale testè esposta, ferme le disposte prescrizioni civili, s’impone una sentenza di annullamento senza rinvio, con eliminazione nei confronti del COGNOME della frazione di pena irrogata per detto capo. A detta operazione di calcolo non si può procedere in questa sede in quanto entrambi i giudici di merito, nell’ambito del valutato reato continuato, hanno ritenuto il capo E) come violazione più grave su cui è stata determinata la pena finale per i reati satellite.
Le censure relative alle truffe rispettivamente in danno di NOME COGNOME (capo A) e di NOME COGNOME (capo C) sono tutte in fatto ed impongono una non consentita rivalutazione del merito delle accuse.
In particolare, le doglianze in parola, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 6 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti,
viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.
In sostanza, il ricorrente contesta l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo, inammissibilmente, alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.
Il giudice del rinvio, ferma la dichiarata affermazione della penale responsabilità per i capi A e C (a cui si aggiunge quella in relazione ai capi B e D, per i quali non è stata proposta alcuna impugnazione), dovrà procedere a rideterminare la pena in relazione ai predetti capi A) e C), previa individuazione della violazione più grave.
4.1. Nel calcolo della pena finale, lo stesso dovrà considerare: -l’irrevocabilità della condanna alla pena – immutabile – di giorni dieci di reclusione ed euro 50,00 di multa in relazione al capo B); -l’irrevocabilità della condanna alla pena – immutabile – di giorni dieci di reclusione ed euro 50,00 di multa in relazione al capo D);
4.2. La pena finale complessiva per i quattro residui capi d’imputazione tutti avvinti dal già riconosciuto vincolo dalla continuazione, pena nella quale confluiranno le sanzioni, immodificabili, ex art. 81 cod. pen., per complessivi giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa irrogate in relazione rispettivamente ai citati capi B) e D) – da un lato, non potrà, sotto un profilo teorico, essere superiore a quella complessiva (anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 500 di multa) inflitta nei precedenti gradi di merito, pena che comprendeva anche l’ipotesi di reato oggi dichiarata prescritta e, dall’altro, dovrà necessariamente essere inferiore a quella testè indicata per le medesime ragioni esposte (avvenuta estinzione del reato di cui al capo E).
5. Alla pronuncia consegue:
-l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla truffa di cui al capo E) in danno di NOME COGNOME perché estinta per prescrizione; -l’eliminazione della pena per il reato di cui al capo E);
-la conferma delle statuizioni civili in favore di NOME COGNOME;
-la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso;
-il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la sola rideterminazione della pena in relazione ai residui reati di cui ai capi A), C) per i quali va dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla truffa di cui al capo E) in danno di COGNOME NOME perché estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena. Conferma le statuizioni civili in favore di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la sola rideterminazione della pena in relazione ai residui reati di cui ai capi A), C) per i quali dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma il 03/10/2023.