Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7133 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, costituita parte civile, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 18/04/2023 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato l’imputato in ordine al delitto di truffa, nonché al risarcimento dei danni in favore della ricorrente parte civile disponendo anche la provvisionale, ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione, revocando le statuizioni civili disposte dal tribunale in quanto la causa estintiva era da ritenersi maturata prima della sentenza di primo grado.
1.1. Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione.
La censura attiene all’esatta individuazione del momento consumativo del reato di truffa che la Corte d’appello aveva ricondotto alla sottoscrizione del contratto (aprile 2014), non tenendosi invece conto dei successivi pagamenti effettuati dalla persona offesa in favore dell’imputato sino al luglio 2014 che rilevavano quali manifestazioni del danno derivante dal reato, per come correttamente contestato nell’imputazione («dal 17 aprile 2014 al 31 luglio 2014»).
Peraltro, si lamenta anche la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., sul rilievo che, non avendo l’imputato incentrato l’appello sul momento consumativo del reato, bensì soltanto sul capo relativo all’affermazione di responsabilità, la Corte d’appello avrebbe violato i limiti di cognizione alla stessa attribuit dall’impugnazione.
1.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 157, 158 e 640 cod. pen. e 597 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, risultante dal verbale di udienza di primo grado del 28/06/2021.
Si lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso l’incidenza, ai fini della sospensione della prescrizione del reato «del rinvio di cortesia con sospensione dei termini di prescrizione concesso dal Tribunale all’udienza del 28 giugno 2021 per esame due testi ed eventuale esame dell’imputato». La Corte ne aveva disatteso il rilievo osservando che dalla lettura del verbale non risultava che il rinvio fosse stato chiesto dalla difesa, tantomeno per l’esame dell’imputato che era presente in udienza. Premesso che il verbale fu redatto soltanto in forma riassuntiva, si rappresenta, a fondamento del motivo, che nessuna contestazione venne mossa all’ordinanza del Tribunale da parte della difesa e che il relativo provvedimento non è stato impugnato unitamente all’appello, così formandosi acquiescenza.
Il Pubblico ministero, con requisitoria del 29711/2023, sul rilievo della fondatezza di entrambi i motivi di ricorso, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca delle statuizioni civili.
Con nota di conclusione dell’11/01/2024, il difensore dell’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, di carattere assorbente, attinente all’esatta consumazione del reato di truffa, quale momento da cui far decorrere il termine di prescrizione.
Al riguardo, in tema di truffa contrattuale le Sezioni Unite hanno affermato che, poiché la truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimonii” del soggetto passivo, il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione dell “datio” di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato. (Sez. U, n.18 del 21/06/2000, Franzo, Rv. 216429 – 01).
In conformità a tale orientamento si è, poi, successivamente ribadito che il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente (Sez. 2, n. 11102 del 14/02/2017, Giannelli, Rv. 269688 – 01).
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, avuto riguardo alla dinamica della vicenda contrattuale, alle modalità e ai tempi delle condotte, non possono considerarsi irrilevanti sotto il profilo consumativo i pagamenti pure effettuati dalla parte civile in adempimento dell’obbligazione assunta con la stipulazione del contratto, in quanto, per un verso direttamente incidenti a livello causale sul suo patrimonio e, per altro, costituendo il materiale conseguimento dell’ingiusto profitto ad opera dell’imputato. Ne discende, quindi, che il momento consumativo della truffa va fatto coincidere con l’arco temporale indicato nell’imputazione quale termine ultimo di cessazione della condotta illecita, ossia «al 31 luglio 2014» e non il 14 aprile 2014 come ritenuto dalla sentenza impugnata,
La prescrizione del reato maturava, quindi, il 31 gennaio 2022; se a tale termine si aggiungono i periodi di sospensione calcolati dalla Corte d’appello (mesi
tre per rinvio chiesto dalla difesa dell’imputato dal 20 gennaio al 20 aprile 2020 ed ulteriori giorni 64 per Covid, v. pag. 6), il reato, al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (il 4 aprile 2022), non era ancora estinto per prescrizione.
E tanto a prescindere dagli ulteriori profili non privi di rilievo, pure dedotti c ricorso e condivisi dal AVV_NOTAIO generale nella requisitoria, relativi:
all’erronea esclusione dal computo della sospensione della prescrizione del rinvio di cortesia concesso dal Tribunale all’udienza del 28 giugno 2021, con provvedimento rispetto al quale le parti avevano manifestato acquiescenza e che, non essendo oggetto di impugnazione, doveva ritenersi avere consolidato i suoi effetti giuridici;
al fatto che la retrodatazione è stata disposta dalla Corte di appello in assenza di alcuna devoluzione sul punto da parte dell’appellante e, dunque, in violazione dell’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Il maturarsi della prescrizione del reato in epoca successiva alla sentenza di condanna dell’imputato in primo grado imponeva alla Corte di appello di decidere nel merito l’impugnazione agli effetti civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen.
Dall’accoglimento del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per la fase di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deciso, il 19/01/2024