Prescrizione Truffa: La Cassazione sul Momento Consumativo
Comprendere i termini della prescrizione truffa è fondamentale nel diritto penale, specialmente in casi complessi come la truffa contrattuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: il dies a quo, ovvero il giorno esatto da cui inizia a decorrere il tempo per la prescrizione. La Corte ha stabilito che tale momento non coincide con la stipula del contratto, ma con l’effettivo verificarsi del danno economico per la vittima.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per Prescrizione del Reato
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa principalmente su due argomentazioni: un presunto vizio di motivazione e una violazione di legge nella valutazione delle prove da parte dei giudici di merito, e, soprattutto, l’avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Secondo la difesa, il tempo necessario a prescrivere il reato era già trascorso. La questione centrale, quindi, era stabilire quale fosse il momento esatto da cui far partire il conteggio.
I Limiti del Giudizio di Cassazione e la Prescrizione Truffa
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti importanti su due fronti. In primo luogo, ha ribadito che le censure relative alla valutazione delle prove (art. 192 c.p.p.) non possono essere fatte valere in sede di legittimità come ‘violazione di legge’, poiché attengono al merito della vicenda processuale, la cui valutazione spetta esclusivamente ai giudici dei gradi inferiori.
In secondo luogo, e più significativamente, la Corte ha affrontato la questione della prescrizione truffa, rigettando la tesi difensiva e confermando la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: Il Dies a Quo nella Truffa Contrattuale
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nel reato di truffa contrattuale, il momento consumativo (e quindi il dies a quo per la prescrizione, secondo l’art. 158 c.p.) coincide con il momento in cui si realizza l’effettivo danno patrimoniale per la persona offesa e, contestualmente, l’ingiusto profitto per l’agente.
Nel caso specifico, legato a titoli di pagamento, questo momento non è stato identificato nella semplice stipula dell’accordo fraudolento, bensì nell’istante in cui i titoli sono stati protestati o sono rimasti insoluti. È solo in quel momento, infatti, che il danno per la vittima è diventato certo e concreto. Di conseguenza, calcolando la prescrizione a partire da quella data, il reato non poteva considerarsi estinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Spese Processuali
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce un principio chiaro: per la prescrizione truffa contrattuale, bisogna guardare al danno effettivo e non all’accordo iniziale. Questo sposta in avanti l’inizio del decorso dei termini, offrendo una maggiore tutela alla persona offesa.
Un altro aspetto di rilievo riguarda la condanna alle spese. Mentre il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, la richiesta di rifusione delle spese legali avanzata dalla parte civile è stata respinta. La Corte ha motivato questa decisione sottolineando che la parte civile non aveva offerto alcun contributo argomentativo utile alla discussione, limitandosi a una presenza passiva. Questo conferma un orientamento secondo cui il diritto al rimborso delle spese è legato a una partecipazione attiva ed efficace al processo.
In un caso di truffa contrattuale, da quale momento inizia a decorrere la prescrizione?
Secondo la sentenza, nella truffa contrattuale il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento consumativo del reato, che coincide con l’evento dannoso per la vittima. Nel caso specifico, questo momento è stato identificato con il protesto o il mancato pagamento dei titoli.
È possibile contestare la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito con un ricorso in Cassazione per violazione di legge?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che le doglianze relative alla valutazione delle prove (ai sensi dell’art. 192 c.p.p.) non possono essere presentate come motivo di ‘violazione di legge’, in quanto attengono al merito del giudizio, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali in caso di inammissibilità del ricorso dell’imputato?
No. In questo caso, la richiesta di rifusione delle spese è stata rigettata perché la parte civile non ha fornito un contributo argomentativo utile al dibattito sulle questioni sollevate dal ricorso, non offrendo una valida piattaforma di contrasto alle ragioni dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9297 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FOGGIA il 01/11/1988
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
2t/
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Letta le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per la parte civile NOME COGNOME nota spese;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in o commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all’affermazione il reato di truffa ascritto all’odierno ricorrente, non risulta formulato in termini c per le ragioni di seguito esposte;
che, preliminarmente, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le dogli violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., riguardanti la valutazione delle risultanze p essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Fi 04); che deve osservarsi come, lamentando un inadeguato apprezzamento da parte dei giud degli assunti prospettati dalla difesa, e in particolare la mancata declaratoria dell’ reato per intervenuta prescrizione, nel ricorso in esame sono stati riproposti p presentati con l’atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Cort la quale, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla giurispruden congruamente indicato gli elementi di fatto e di diritto per cui debba confermarsi la c ricorrente, e ritenere non maturata la prescrizione, dal momento che il momento dunque, il dies a quo ex art. 158 cod. pen.) della truffa contrattuale, nel caso di spe quello in cui i titoli sono protestati o sono rimasti insoluti (cfr. Sez. 2, n. 212 Rv. 283434-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processu parte civile, dal momento che quest’ultima non ha offerto nessun elemento di dibat questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentati avverse ragioni (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, COGNOME, Rv. 2788 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di rifusione delle spese processuali della – parte civile COGNOME.
Così deciso, il 4 febbraio E025.