Prescrizione Truffa: Come un Dettaglio Normativo Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione illustra un caso emblematico di come un corretto inquadramento giuridico possa determinare l’esito di un processo penale, portando alla declaratoria di prescrizione truffa. La Suprema Corte ha annullato una condanna non entrando nel merito della colpevolezza, ma riconoscendo che il tempo per perseguire il reato era irrimediabilmente scaduto. Analizziamo i passaggi di questa interessante decisione.
I Fatti del Processo
Un individuo era stato condannato sia in primo grado dal Tribunale di Nuoro che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Cagliari, sezione di Sassari, per il reato di truffa. La condanna si basava sull’accertamento dei fatti, ma la difesa ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, non contestando l’accaduto, bensì un preciso errore di diritto commesso dai giudici di merito.
L’errore, secondo la difesa, riguardava la specifica circostanza aggravante contestata. Inizialmente, all’imputato era stata addebitata l’aggravante prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis del codice penale.
L’Errore sull’Aggravante e la Prescrizione Truffa
Il fulcro del ricorso verteva su una modifica legislativa. Un decreto legge aveva infatti abrogato la circostanza aggravante del n. 2-bis, sostituendola con una nuova, quella del n. 2-ter. Quest’ultima è specificamente pensata per le ipotesi in cui la truffa viene commessa a distanza, attraverso strumenti informatici o telematici che ostacolano l’identificazione dell’autore del reato, proprio come nel caso di specie.
La difesa ha sostenuto che la Corte d’Appello avesse sbagliato a non riqualificare il fatto sotto la nuova e più corretta norma, insistendo sull’applicazione di una disposizione ormai abrogata. Questo punto, apparentemente tecnico, si è rivelato la chiave di volta per l’intero processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso fondato. I giudici hanno confermato che la circostanza aggravante corretta da applicare era quella introdotta ex novo dal legislatore (n. 2-ter), in quanto quella precedentemente contestata (n. 2-bis) era stata espunta dall’ordinamento.
L’accoglimento del ricorso ha avuto un effetto determinante: ha consentito alla Suprema Corte di instaurare correttamente il rapporto processuale e, di conseguenza, di procedere a una valutazione che i giudici di merito non avevano potuto fare: la verifica della maturazione della prescrizione.
Le Conclusioni: Reato Estinto per Prescrizione
Una volta stabilito il corretto quadro normativo, la Corte ha ricalcolato i termini di prescrizione. Il reato era stato commesso in data 11 maggio 2017. Il termine di prescrizione, calcolato in sette anni e sei mesi, è quindi scaduto l’11 novembre 2024. Poiché la decisione della Cassazione è successiva a tale data, i giudici non hanno potuto fare altro che prendere atto dell’estinzione del reato.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando il reato estinto per prescrizione. Questo caso dimostra come la precisione nell’applicazione delle norme, anche quelle che definiscono le aggravanti, sia fondamentale non solo per la corretta qualificazione del fatto, ma anche per gli effetti procedurali, come il calcolo dei tempi necessari a estinguere il reato.
Perché la condanna per truffa è stata annullata?
La condanna è stata annullata perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato, pari a sette anni e sei mesi, era trascorso prima che la sentenza diventasse definitiva.
Qual è stato l’errore commesso dalla Corte d’Appello?
La Corte d’Appello aveva erroneamente applicato una circostanza aggravante (art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.) che nel frattempo era stata abrogata e sostituita da una nuova (art. 640, comma 2, n. 2-ter c.p.) per le truffe commesse con strumenti informatici.
In che modo la correzione dell’errore sull’aggravante ha portato alla prescrizione?
L’accoglimento del motivo di ricorso sull’aggravante ha permesso alla Corte di Cassazione di riesaminare il caso nel suo corretto inquadramento giuridico. Questo ha reso possibile verificare e dichiarare che il termine di prescrizione, decorrente dalla data del fatto (11/05/2017), era già maturato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31408 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 31/07/1993
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 19/09/20 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nuoro del 28/10/2020, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di truffa.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso deduce l’errore della Corte territoriale per non ritenuto la circostanza aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen., in luogo di quella contestata di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen.;
Considerato che il motivo risulta fondato, atteso che il d.l. n. 48 del 2025 ha abroga circostanza aggravante prevista dall’art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen., prevendo per le ipotesi in cui – come nel caso di specie – la truffa sia commessa a distanza attraverso strum informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione quella di c 640, comma 2, n. 2-ter, cod. pen.
Ritenuto che la fondatezza del motivo ha consentito la corretta instaurazione del rapport processuale, occorre valutare se sia maturata la prescrizione;
Considerato che il reato è stato commesso in data 11/05/2017, il termine di prescrizione pari a sette anni e sei mesi, risulta decorso il 11/11/2024.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il