Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1361 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1361 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Montefalco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/12/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del 12 aprile 2021 del Giudice di pace di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di lesione personale lieve e lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della persona offesa NOME COGNOME, costituitosi parte civile.
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In particolare, il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere a carico dell’imputato per il reato a lui ascritto perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen., dell’art. 157 cod. pen. e degli artt. 538 e 578 cod. proc. pen., sostenendo che il reato si era estinto per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di primo grado, in quanto per il tempo trascorso tra la emissione del decreto di convocazione delle parti innanzi al Giudice di pace, datato 16 ottobre 2014, e la sentenza di primo grado, del 12 aprile 2021, doveva ritenersi maturato il termine minimo di prescrizione fissato dall’art. 157 cod. pen. in anni sei, considerata la pena edittale del reato di lesione personale lieve.
La intervenuta prescrizione del reato era stata eccepita con il primo motivo dell’atto di appello, ma il Tribunale non aveva motivato in alcun modo il rigetto del motivo di gravame, limitandosi a dare atto della maturazione del termine massimo di prescrizione, pur attestando che non erano intervenute cause di sospensione della prescrizione.
Il ricorrente rappresenta che egli ha interesse a far accertare che la prescrizione è maturata prima della sentenza di primo grado onde ottenere la revoca delle statuizioni civili, che pure era stata chiesta con l’atto di appello ed i particolare con il suo quarto motivo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione, da parte di entrambi i Giudici del merito, della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Peraltro, aggiunge il ricorrente, il Tribunale, dopo aver rilevato la prescrizione del reato, non si era limitato a valutare la responsabilità dell’imputato esclusivamente agli effetti civili, ma si era spinto ad affermare la responsabilità penale dell’imputato, pur essendo il relativo accertamento ormai preclusogli dalla estinzione dell’illecito penale, in violazione dell’art. 578 cod. proc. pen. e dell’art. 27 Cost. che sancisce il principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.
Il primo motivo del ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.
L’ultimo atto interruttivo della prescrizione, prima della sentenza di primo grado, è costituito dal decreto di convocazione delle parti emesso dal Giudice di
pace in data 16 ottobre 2014.
L’art. 61 d.lgs. n. 274 del 2000 attribuisce espressamente a detto decreto efficacia interruttiva del termine di prescrizione.
Il termine di prescrizione del reato è pari a sei anni, trattandosi di delitto di competenza del giudice di pace, ed esso è interamente decorso tra la data di emissione del decreto di convocazione delle parti e la sentenza di primo grado, datata 12 aprile 2021, come corretta dallo stesso Giudice di pace nella sua intestazione con ordinanza del 31 maggio 2021.
Non essendo intervenute medio tempore cause interruttive o sospensive del termine, questo è interamente decorso, con conseguente estinzione del reato, prima della sentenza di primo grado e, pertanto, la sentenza qui impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui conferma le statuizioni civili della sentenza di primo grado, che devono essere eliminate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili che elimina.
Così deciso il 27/10/2022.