Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25769 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25769 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA nel procedimento a carico di: NOME nato il 25/07/1970
avverso la sentenza del 15/11/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di FORLI’
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza annullata
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Gup presso il Tribunale di Forlì, con sentenza del 15 novembre 2023, ha dichiarato, ex art. 129 cod. proc. pen. non luogo a procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n 309, commesso in Savignano sul Rubicone nel mese di giugno e luglio 2015 e in data 27 ottobre 2015, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.
L’imputazione è relativa alla cessione, in due diverse occasioni, di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in due confezioni del peso di circa 500 grammi ciascuna a NOME COGNOME.
Il Gup ha ritenuto che il termine di prescrizione in ordine al reato contestato fosse maturato in data 27 marzo 2023.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge per avere il Gup dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Il ricorrente osserva che:
-nel corso delle indagini preliminari NOME era stato dichiarato irreperibile;
-il Gup nel corso dell’udienza preliminare, in data 9 maggio 2018, persistendo la condizione di irreperibilità dell’imputato, aveva emesso ordinanza con la quale aveva disposto ex art. 420 quater, comma 2, cod. proc. pen. la sospensione del processo e il rinnovo delle ricerche con cadenza annuale sino alla data di scdenza della prescrizione massima che veniva individuata ed indicata nel 27 marzo 2023;
il Gup aveva, indi fissato udienza in camera di consiglio al 15 novembre 2023 per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e in tale ultima data aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
In realtà -osserva il ricorrente- per il reato contestato ( art. 73 d.P.R. n 309/90), la prescrizione non è ancora decorsa.
3.11 Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Si deve innanzitutto precisare che il Procuratore Generale era legittimato all’impugnazione della sentenza in esame, in quanto la sentenza era appellabile e in atti è presente l’atto di acquiescenza del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 593 bis cod. proc. pen. (Sez U n. 21716 del 23/02/2023, P. Rv. 284490 secondo cui “in tema di impugnazione della parte pubblica, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen., il procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 cod. proc. pen.”)
4.2. GLYPH Il collegio ritiene di condividere l’orientamento per cui avverso la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F. Rv. 283367 secondo cui “la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, pronunziata ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è impugnabile sia in appello, ex art. 428, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 1 del decreto cit. alle norme del codice di rito, sia con ricorso immediato per cassazione”).
Ciò premesso, il ricorso è fondato. Il reato per cui si procede, art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, è punito con la reclusione da 6 a 20 anni, sicchè, ai sensi degli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., il termine ordinario di prescrizione è di 20 anni e il termine massimo è di 25 anni. Tale termine, tenuto conto della data del commesso reato (giugno e luglio 2015 e 27 ottobre 2015), maturerà nel 20/40.
La sentenza di non luogo a procedere deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Quanto alla individuazione del giudice del rinvio, si osserva che ai sensi dell’art. 428, comma 3, cod. proc. pen. sull’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere dal parte del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Generale, ovvero da parte dell’imputato, decide la Corte di Appello in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. Lo stesso comma precisa che in caso di appello del Pubblico Ministero, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia il decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo del dibattimento secondo le disposizioni degli artt. 429 e 431 cod. proc. pen., o sentenza di non doversi procedere con formula meno favorevole all’imputato; in caso di appello dell’imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
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6.1.Nel caso di specie, il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup del
Tribunale per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., sicché, secondo quanto prevede l’ultimo comma di tale articolo, alla pronuncia di annullamento con rinvio
della sentenza impugnata, segue la trasmissione degli atti al giudice competente in grado di appello, ovvero alla Corte di Appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Bologna.
Deciso il 15 maggio 2024