Prescrizione senza contraddittorio in Appello: un diritto negato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47922 del 2023, ha riaffermato un principio cruciale del diritto processuale penale: la prescrizione senza contraddittorio dichiarata in appello è illegittima. Questa pronuncia chiarisce che non si può sopprimere un grado di giudizio, negando all’imputato la possibilità di difendersi e di cercare un’assoluzione piena nel merito, anche quando il reato è formalmente estinto per il decorso del tempo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, precedentemente condannato in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), aveva proposto appello. La Corte di Appello di Napoli, tuttavia, senza fissare un’udienza e quindi in assenza di un dibattito tra le parti, aveva emesso una sentenza predibattimentale. Con tale provvedimento, in riforma della condanna, dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione contro questa decisione, lamentando che tale procedura gli avesse impedito di ottenere un’assoluzione nel merito, obiettivo che aveva specificamente richiesto nei motivi di appello.
La questione giuridica: è legittima la prescrizione senza contraddittorio?
Il nucleo del problema risiede nella procedura adottata dalla Corte d’Appello. Dichiarare la prescrizione in una fase predibattimentale, senza convocare le parti per un’udienza, significa prendere una decisione ‘de plano’, cioè sulla base dei soli atti scritti. Questo modus operandi, sebbene possa apparire come una semplificazione processuale, pone un serio problema di violazione del diritto di difesa.
L’imputato, infatti, potrebbe avere interesse a rinunciare alla prescrizione per dimostrare la propria innocenza e ottenere un’assoluzione con formula piena (‘perché il fatto non sussiste’ o ‘per non aver commesso il fatto’), che ha effetti ben più ampi e favorevoli rispetto a una mera declaratoria di estinzione del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato e annullando la sentenza d’appello. Il ragionamento dei giudici si basa su un’importante pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 111 del 2022).
La Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui veniva interpretato come causa di inammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di appello che dichiari la prescrizione senza contraddittorio. Secondo la Corte Costituzionale, questa prassi processuale è in contrasto con gli articoli 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e dirette. La procedura seguita dalla Corte d’Appello ha portato a una ‘sostanziale soppressione di un grado di giudizio’. Essendo adottata in assenza di contraddittorio, essa limita la possibilità che emergano ragioni per un proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione.
Un’assoluzione nel merito è qualitativamente diversa e più vantaggiosa di una sentenza di non doversi procedere per prescrizione. Impedire all’imputato di perseguire questo risultato significa ledere il suo diritto fondamentale a difendersi provando la propria innocenza. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto l’interesse dell’imputato a impugnare la sentenza d’appello, anche se questa aveva eliminato la condanna, proprio perché emessa con una procedura irrituale che ne ha pregiudicato i diritti.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza della Cassazione stabilisce un principio invalicabile: una corte d’appello non può dichiarare l’estinzione di un reato per prescrizione in una fase predibattimentale e senza un’udienza in contraddittorio, specialmente quando l’imputato ha manifestato l’interesse a un giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte di Appello di Napoli, che dovrà procedere a un nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.
Una Corte d’Appello può dichiarare un reato prescritto senza tenere un’udienza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, che richiama una sentenza della Corte Costituzionale, dichiarare la prescrizione in fase predibattimentale e senza un’udienza in contraddittorio è una procedura illegittima perché viola il diritto di difesa dell’imputato.
Perché un imputato dovrebbe opporsi a una sentenza che dichiara il reato prescritto?
Perché l’imputato potrebbe avere interesse a ottenere un’assoluzione piena nel merito (ad esempio, ‘per non aver commesso il fatto’), che è un risultato giuridicamente più favorevole rispetto alla semplice estinzione del reato per prescrizione. L’assoluzione nel merito cancella ogni dubbio sulla sua colpevolezza.
Cosa accade dopo che la Cassazione annulla una sentenza di prescrizione emessa senza contraddittorio?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice competente, in questo caso la Corte d’Appello. Quest’ultima dovrà celebrare un nuovo giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio, dando alle parti la possibilità di discutere il caso prima di emettere una nuova decisione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47922 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47922 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a AWKA (NIGERIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG FELICETTA COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza predibattimentale impugnata, la Corte cli appello di Napoli, in riforma della pronuncia di condanna emessa in data 22 febbraio 2016 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di ali all’art. 648 cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta essergli
stata preclusa l’assoluzione nel merito, invocata con specifico motivo di gravame, poiché la Corte territoriale ha proceduto senza fissare previa udienza in contradditorio.
3. Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 05/04/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in quanto «la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto quella del giudice di merito» (cfr. anche Sez. 2, n. 40396 del 06/06/2023, Job, non massimata).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di merito, dovendosi riconoscersi l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza contraddittorio, abbia irritualmente dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato, per essere estinto il reato per prescrizione (Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Presidente