Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27567 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27567 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONDOVI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza del ricorso.
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO del foro di ASTI, che si richiama ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo datata 1.4.2019, ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto ad NOME COGNOME al capo A dell’imputazione (la contravvenzione di cui all’art. 5, comma primo, lett. a), I. n. 283 del 1962, contestatagli per aver allevato tre vitello somministrando loro sostanze anabolizzanti con modalità e quantità non consentite: specificamente, desametasone in valore quattro volte superiore a quello consentito per legge), rideterminando la pena per i residui, connessi reati previsti dagli artt. 515 e 483 cod. pen. (capi B e C, per aver venduto merce diversa da quella dichiarata ed aver falsamente attestato, nella documentazione di accompagnamento dei capi di bestiame, che a questi non erano state somministrate sostanze anabolizzanti). L’imputato è stato, così, condannato alla pena di mesi quattro e giorni 15 di reclusione, con conferma, altresì, della responsabilità amministrativa di COGNOME per le violazioni contestategli ai capi D ed E (rispettivamente riferite all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 193 del 2006 ed all’art. 7 d.lg n. 146 del 2001), e relativa condanna alla sanzione pecuniaria di 1.1.000 euro.
NOME COGNOME ha proposto ricorso dinanzi al Collegio avverso la sentenza d’appello, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi distinti.
2.1. Il primo argomento di censura, volto a sostenere la tesi difensiva della fortuita della contaminazione “da mero contatto” con il desametasone in eccesso (presente in altri bovini dell’allevamento), eccepisce anche difetto assoluto di motivazione, quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., e contraddittorietà della sentenza avversata, in relazione al criterio logico utilizzato d provvedimento impugnato per superare gli argomenti difensivi proposti nell’atto di appello, in relazione all’affermazione di responsabilità: la Corte territoriale ha affermat la “plausibilità” di entrambe le tesi – quella d’accusa e quella difensiva – sicchè avrebbe dovuto pronunciarsi quanto meno con un’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo di censura denuncia violazione di legge in relazione alla condanna per le violazioni amministrative previste dagli artt. 69, comma 1C), d.lgs. n. 193/2006 (capo D) e 7 d.lgs. n. 146 del 2001 (capo E), che avrebbero dovuto essere dichiarate prescritte anch’esse, come deciso per la contravvenzione di cui al capo A, visto il decorso del termine di cinque anni dalla data del commesso illecito amministrativo al momento della decisione del giudice penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Il primo motivo è inammissibile anzitutto perché in parte inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità quanto alla richiesta di applicazione dela causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, nonostante l’atto di appello sia st formulato, ovviamente, in epoca successiva all’introduzione della disciplina di favore di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Ed infatti, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, Semmah, Rv. 275782), né sul giudice di merito grava l’obbligo di pronunciarsi comunque su detta causa di esclusione della punibilità in assenza di specifico motivo (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773; Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913), come sembra lasciar intendere il ricorrente.
Inoltre, la difesa non ha avanzato richieste in tal senso neppure a verbale, durante l’udienza di discussione, come ha verificato il Collegio.
Vi è da aggiungere che, in ogni caso, la Corte d’Appello ha anche implicitamente fornito degli indicatori dai quali poter agevolmente desumere l’insussistenza delle condizioni per giungere a ritenere configurabile la causa di esclusione della puniblità (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), confermando il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio inflitto, al netto della rideterminazione conseguente all’eliminazione della quota di pena riferita al capo A, dichiarato prescritto.
Quanto alla ragione di ricorso dedicata, nello stesso motivo, a sostenere la “casualità” dell’accaduto, si evidenzia come, sia in sede di appello che in sede di ricorso, la difesa punti a ricostruire la vicenda in modo alternativo alla piattaforma di prova, sia quanto all’affermazione di responsabilità che alla gravità del fatto, con argomenti che riposano tutti su una rilettura di merito basata sulla tesi, al fondo apodittica ed assertiva, del mer contatto fortuito tra animali, da cui (non si comprende come) sarebbe derivato il valore di concentrazione illegale di desametasone all’origine delle contestazioni di reato, tesi che è rivalutativa e smentita dalle risultanze di prova.
Infatti, il Collegio rileva come il ricorrente legga solo parzialmente e in manier frammentata gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata per confermare la sua responsabilità, focalizzando la difesa su un passaggio motivazionale solo retorico e non rilevante, riferito al fatto che lo stesso imputato intendeva trarre da un particolar
insignificante, quale è quello di aver accompagnato personalmente gli animali al macello, un punto critico della ricostruzione della sua responsabilità.
Evidentemente, invece, come ha chiarito la sentenza impugnata, il fatto che l’imputato abbia deciso di portare personalmente al macello gli animali oggetto della somministrazione illecita di anabolizzante si rivela un particolare neutro e non già decisivo nel senso della inconsapevolezza, da parte sua, dei problemi relativi al tasso di presenza di desametasone ritrovato nelle carni; ben può essere plausibile – riguardo a questo solo, unico particolare: ed è questo ciò che intende dire il giudice di secondo grado – anche la tesi opposta a quella difensiva, vale a dire il confidare di “farla franca”. Da qu la ritenuta neutralità del dato di fatto proposto dalla difesa.
Invece, ben più significativi della responsabilità del ricorrente sono gli altri argoment motivazionali utilizzati dalla sentenza impugnata e con i quali il ricorso non si confronta: l’inverosimiglianza che uno scostamento così rilevante della concentrazione di anabolizzanti in concreto riscontrata – pari a quattro volte la dimensione consentita possa essere casuale, “da contatto”, così come sostiene l’imputato; il fatto che questi non abbia dichiarato di avere animali con patologie in allevamento, che implicando la somministrazione di farmaci, rendevano tangibile l’eventuale rischio di contaminazione; il fatto che la tesi difensiva appaia inverosimile anche perché, qualora fosse stato vero che il contatto con animali affetti da patologie e ai quali venivano somministrati farmaci costituiva la causa del tutto fortuita della contaminazione dei capi di bestiame oggetto di contestazione, allora non si spiega perché egli non abbia posto in essere tutti gli accorgimenti utili e normalmente azionati per prevenire tale contaminazione, anzitutto isolando gli animali infetti ed in cura dai capi sani.
La Corte territoriale, nel ricucire il tessuto indiziario, eleva tali elementi al ruolo di p se unitariamente intesi, con ragioni non manifestamente illogiche.
Surrettiziamente, quindi, il motivo di ricorso mira alla riproposizione di una versione alternativa che, in fatto, risulta già smentita dalla sentenza impugnata, con motivazione inattaccabile se non contravvenendo ai limiti del sindacato di legittimità, che, come noto, interviene solo a stigmatizzare difetti di manifesta illogicità del provvedimento di merito, senza poter proporre una propria, alternativa e diversa ricostruzione della vicenda (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; vedi anche Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; cfr. altresì Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, COGNOME, Rv. 264441; Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944)
Entrambe le ragioni proposte con il primo motivo di ricorso, pertanto, sono manifestamente infondate.
Il secondo motivo di censura è manifestamente infondato anch’esso.
0008
L’art. 24 della legge n. 689 del 1981 prevede che, qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e’ competente anche a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Il successivo art. 28, poi, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per l violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. E, soprattutto, che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Pertanto, alle violazioni amministrative non costituenti reato, che abbiano natura pecuniaria, non si applica la regola di prescrizione prevista dall’art. 157 cod. pen., bensì valgono per esse i criteri dettati dagli artt. 2943 e 2045 cod. civ., secondo i qual la prescrizione è interrotta dall’atto col quale si inizia un giudizio e, quindi, non decor fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo; ne consegue che, nel caso in cui la connessione con reati attribuisce al giudice penale la cognizione di un’infrazione amministrativa, il processo che venga iniziato a seguito di un rapporto regolarmente notificato all’interessato, ai sensi degli artt. 14 e 24, secondo comma, legge n. 689/1981, interrompe la prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa pecuniaria fino al passaggio in giudicato della sentenza penale (cfr., sul tema, in diversa fattispecie, Sez. 4, n. 10649 del 5/7/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255275; Sez. 4, n. 9090 del 5/4/2000, COGNOME, Rv. 217126; Sez. 5, n. 8699 del 17/6/1992, COGNOME, Rv. 191571).
Non contraddicono la soluzione predetta, nel caso sottoposto al Collegio, le pronunce espressive di un recente orientamento, che sottolineano proprio come l’art. 28 della legge n. 689 del 1981 si applichi solo alle sanzioni amministrative pecuniarie, non già alle sanzioni amministrative accessorie (così superando il precedente orientamento che estendeva l’art. 28 anche alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, di cui sono espressione gli approdi citati e più risalenti), non potendo la relativa disciplin essere oggetto di interpretazione estensiva né di applicazione analogica (Sez. 4, n. 2618 del 17/10/2018, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 28174 del 4/4;2019, COGNOME, Rv. 276362; vedi anche, sulle sanzioni amministrative con finalità punitive, Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, Rv. 264736).
Nel caso di specie, le sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 69, comma 10, e 108, comma 9, d.lgs. n. 193 del 2006 (quest’ultimo prevede espressamente che “chiunque non osserva le prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del presente decreto e’ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00”), nonché dall’art. 7, in relazione all’art. 2, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 146 del 2001, hanno natura (esplicita) di sanzione amministrativa
pecuniaria e sono soggette, pertanto, alla disciplina della prescrizione prevista dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981, che richiama le regole già indicate del codice civile. Le ragioni difensive, dunque, sono destituite di fondamento e inammissibili.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023.