Prescrizione Riciclaggio: L’Impatto Decisivo della Recidiva Reiterata
La corretta determinazione dei termini di prescrizione è un elemento cruciale nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla prescrizione riciclaggio, sottolineando come circostanze aggravanti quali la recidiva qualificata possano modificare radicalmente i tempi di estinzione del reato. Analizziamo questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
Il caso: un ricorso per intervenuta prescrizione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di riciclaggio. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la presunta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso dai fatti avrebbe dovuto condurre a una declaratoria di non doversi procedere, annullando di fatto la condanna.
La decisione della Corte di Cassazione e la prescrizione riciclaggio
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo presentato. I giudici hanno rilevato che la prospettazione del ricorrente si poneva in palese contrasto con i dati normativi che regolano il calcolo della prescrizione, specialmente in presenza di specifiche circostanze aggravanti.
Le motivazioni: il calcolo dei termini in presenza di recidiva
Il cuore della motivazione risiede nel corretto calcolo del termine di prescrizione. La Corte ha evidenziato che il reato di riciclaggio contestato all’imputato non si era affatto prescritto alla data della sentenza impugnata. Questo perché nel calcolo doveva essere considerato l’aumento del termine derivante dall’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.
Questa forma di recidiva, particolarmente grave, comporta per legge un significativo allungamento del tempo necessario perché il reato si estingua. L’errore del ricorrente è stato quello di non tenere conto di tale aumento, proponendo una tesi giuridica priva di fondamento. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le circostanze aggravanti, e in particolare la recidiva qualificata, non sono elementi accessori ma fattori che incidono in modo sostanziale sulla vita del processo penale, a partire dal calcolo della prescrizione. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a valutare con estrema attenzione tutti gli elementi del caso prima di intraprendere un’impugnazione basata sulla prescrizione. Per l’imputato, la pronuncia conferma che una valutazione errata dei termini può portare non solo al rigetto del ricorso, ma anche a ulteriori conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso per prescrizione del reato di riciclaggio è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La tesi del ricorrente non considerava l’aumento del termine di prescrizione causato dalla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, rendendo il calcolo errato.
In che modo la recidiva ha influenzato il calcolo della prescrizione in questo caso?
La recidiva contestata è una circostanza aggravante che, secondo la legge, estende la durata del termine necessario per la prescrizione del reato. Di conseguenza, alla data della sentenza di appello, il reato di riciclaggio non si era ancora estinto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 08/04/1971
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Gaetano;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla richiesta avanzata in appel dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestame infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il da normativo poiché il reato di riciclaggio contestato non risulta essersi prescritto data della sentenza impugnata, tenuto conto dell’aumento del termine necessario a prescrivere derivante dall’applicazione della recidiva reiterata, specif infraquinquennale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente